Per le multe arriva un aumento del 2,4%
Chi parcheggia l’automobile sul
marciapiede rischia da quest’anno una multa compresa fra 80 e 318 euro,
anziché fra 78 e 311 euro (gli importi in vigore fino al 2010). Così
pure chi usa il telefono cellulare alla guida, potrà incorrere in una
sanzione compresa fra 152 e 608 euro, anziché da 148 a 594 euro.
Sono questi alcuni effetti dell’adeguamento biennale delle sanzioni
amministrative previsto dal Codice della strada (decreto legislativo
285/92, articolo 195), che ha fatto scattare un aumento delle multe pari
al 2,4% dal 1° gennaio.
A fissare l’aggiornamento degli importi, in base alla variazione
dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai,
accertata dall’Istat e riferita ai due anni precedenti, è stato il
decreto del ministero della Giustizia del 22 dicembre 2010, pubblicato
sulla «Gazzetta Ufficiale» n. 305 del 31 dicembre 2010. Il decreto (di
concerto con i ministri dell’Economia e delle Finanze, e delle
Infrastrutture e dei trasporti), dovrebbe essere emanato entro il 1°
dicembre ed entrare in vigore il 1° gennaio dell’anno successivo. Dalla
data di entrata in vigore del nuovo Codice della strada (1° gennaio
1993), però, questa tempistica non è mai stata rispettata, con la
conseguenza di una problematicità nell’applicazione degli aumenti,
considerando l’elevatissimo numero di corpi di Polizia dello Stato e
degli enti locali deputati all’applicazione delle novità.
Il rincaro può essere applicato solo alle sanzioni che sono rimaste
invariate per tutto il biennio precedente. Restano escluse, dunque,
dall’applicazione degli aumenti le sanzioni che sono state inasprite nel
frattempo (legge 94/2009 e 120 del 2010). Rimangono invariate, dunque,
le sanzioni pecuniarie applicate alla circolazione vietata per smog,
all’apposizione di segnali abusivi, al commercio di pezzi non omologati,
all’uso di veicoli già sospesi dalla circolazione per mancata
revisione, all’uso di motorini truccati o con targa non visibile, al
rilascio di patente a soggetti privi dei necessari requisiti morali,
all’eccesso di velocità dai 40 Km orari in su, al divieto di fermata o
sosta per ciclomotori e moto a due ruote, alla violazione dei tempi di
guida o di riposo obbligatori per gli autisti di mezzi pesanti, alla
guida con ebbrezza lieve (con tasso alcolemico compreso fra 0,51 a e
0,80 grammi/litro).
all’inflazione fu concepito per mantenere inalterata la deterrenza
delle sanzioni. Questo fine, però, risulta forse travalicato, rispetto
alle intenzioni del legislatore, laddove all’aumento dei prezzi non
corrisponda un adeguamento paritario dei redditi: in una fase di
recessione, il rischio è quello di rendere la sanzione sproporzionata
rispetto al danno, ipotetico o reale, prodotto dalla violazione. A
titolo d’esempio, si consideri che nel 1993 il posteggio di un’auto sul
marciapiede prevedeva una sanzione da 100mila a 400mila lire, mentre,
dal 1° gennaio 2011 il minimo, cioè la cifra che è possibile pagare
entro sessanta giorni, è pari 80 euro, con un massimo che raggiunge i
318 euro: l’aumento composto dal 1993 risulta così di poco inferiore al
55 per cento.
Una volta accertato il tasso di inflazione del biennio precedente,
l’aumento è applicato sui limiti edittali della sanzione pecuniaria
(minimo e massimo). Nel caso, decisamente frequente, in cui l’operazione
determini una cifra con decimali di euro, si applica il meccanismo di
arrotondamento previsto dal comma 3 bis dell’articolo 195 del Codice
della strada: per eccesso, se la frazione decimale risultante è pari o
superiore a 50 centesimi di euro, per difetto se i decimali sono
inferiori a questo limite.