Per l’indebita compensazione, sanzioni rigorose
Si parla a grandi lettere della problematica relativa alla compensazione dei crediti che vedeva come termine ultimo di pagamento il 16 marzo. Già l’allora articolo 31 del Decreto Legge n. 78/2010 vietava la compensazione dei crediti erariali allorquando fossero ancora pendenti debiti erariali per un ammontare superiore ai 1.500 euro.
L’inosservanza, si legge nella norma, prevede l’applicazione di una sanzione pari al 50% dell’importo dei debiti iscritti a ruolo per imposte erariali ed accessori relativi; per i debiti il cui termine utile per l’effettuazione del pagamento fosse scaduto, la sanzione si commina fino al raggiungimento dell’ammontare indebitamente compensato.
La sanzione, non superiore al 50% dell’importo indebitamente compensato, non trova applicazione fino al momento in cui sull’iscrizione a ruolo risulta ancora pendente l’eventuale contenzioso giudiziale o amministrativo: l’appena descritto limite interpretativo, merita l’interpretazione nel senso che, l’importo da corrispondere è da calcolarsi come il 50% del minor ammontare tra il debito totale contratto e quanto compensato.
Alla regola generale secondo cui l’ammontare minimo dovrà parametrarsi al debito dovuto e non all’importo compensato fa eco la circolare n. 13 del marzo 2011 dell’Agenzia delle Entrate rigorosa nel sistema sanzionatorio applicabile alla violazione del divieto di compensazione.
La contestazione dell’Agenzia delle Entrate prende le mosse dalla sanzione di cui all’art. 31 del Decreto Legge di riferimento; se è acclarato che la massima contestazione che può opporsi in caso di compensazione ordinaria debba essere proporzionata all’ammontare del credito indebitamente utilizzato, è altrettanto giustificabile l’assimilazione della violazione di specie alla compensazione indebita che, a sua volta, rimanda all’art. 14 del D. Lgs. n. 241/97 dove, in presenza di un debito definitivo la compensazione è “de facto” vietata.
Nelle more che l’Amministrazione Finanziaria chiarisca la portata normativa della circolare n. 13/2011 rispetto all’art. 31 del D.L. n. 78/2010, dal combinato disposto degli articoli 29 e 31 del Decreto in rubrica generalizzato, emerge che, nell’ambito degli accertamenti esecutivi a cui il Decreto porge riscontro e valido per tutti gli accertamenti notificati a far data dal 1° luglio per periodi d’imposta in corso al 31.12.2007 e successivi, a seguito dell’eliminazione delle cartelle esattoriali, per i debiti transitati nell’avviso di accertamento perché trascorsi ormai 60 giorni, l’avviso medesimo diverrà definitivo: semmai si procedesse all’impugnazione in fase di contestazione, ai sensi dell’art. 15 del DPR n. 602/73 la sanzione corrisponderà ad una somma di denaro pari alla metà dell’imposta accertata.
Nel caso in cui un contributo disponesse di crediti erariali maturati legittimamente e successivi al periodo d’imposta oggetto di accertamento, l’operazione di compensazione dei debiti contabilizzati nel periodo d’imposta si perfezionerà se l’avviso di accertamento è sospeso o soggetto ad impugnativa. In tal caso la compensazione sarà monitorata dall’Agenzia del Territorio che, per le eventuali soccombenze accertate disporrà le relative sanzioni.