Per professionisti e imprese contabilità Iva a caro prezzo
Per professionisti e imprese, alle
prese con l’aggiornamento dei programmi di contabilità Iva per
adeguarsi al nuovo obbligo di comunicazione telematica delle operazioni
di importo pari o superiore a 3mila euro (articolo 21 del decreto
legge 78/2010; provvedimento del direttore dell’agenzia delle Entrate
del 22 dicembre 2010), l’operazione non sarà a costo zero, sia dal
punto di vista economico sia degli adempimenti amministrativi.
Per il 2010 il termine è fissato al 31 ottobre 2011 e dovranno essere
comunicate le operazioni di importo non inferiore a 25mila euro.
Inoltre la comunicazione è esclusa per le sole operazioni non soggette
all’obbligo di fatturazione. Queste dovrebbero essere quelle effettuate
da commercianti al minuto (articolo 22 del Dpr 633/72), ma, per
esempio, un’impresa immobiliare che ha venduto un’abitazione a un
privato ha dovuto emettere la fattura ma può non aver memorizzato il
numero di codice fiscale che invece dovrà figurare nella comunicazione
alle Entrate. Quindi il nuovo obbligo di trasmissione pone i soggetti
passivi di fronte a un nuovo adempimento, che contrariamente a quanto
enunciato nell’articolo 21 del Dl 78/2010 sarà gravoso.
Pensando al 2011, anche i commercianti al minuto per le operazioni di
importo pari o superiore a 3.600 euro che saranno effettuate dopo il
prossimo 30 aprile dovranno richiedere e memorizzare il numero di codice
fiscale dei clienti privati; quindi i dettaglianti dovranno dotarsi di
un sistema di memorizzazione dei dati di queste cessioni per poter
successivamente ricavare l’elenco dei clienti e delle operazioni per la
trasmissione ai sensi del citato articolo 21 del Dl 78/2010. Se poi il
cliente è un soggetto non residente occorre rilevare tutti i dati
anagrafici. La conseguenza di questo adempimento sarà un aggravio dei
costi amministrativi per implementare al meglio i sistemi contabili al
fine di garantire una tempestiva rilevazione delle operazioni oggetto di
comunicazione. Il nuovo elenco clienti e fornitori – o, meglio, delle
operazioni – è un adempimento che riguarda soprattutto le imprese e i
professionisti e ha il principale scopo di monitorare le operazioni per
combattere le frodi in materia di Iva. Dal tracciato allegato al
provvedimento si evince che la comunicazione riguarda le singole
operazioni, in quanto vengono richiesti gli estremi della fornitura e i
dati della singola operazione. In sostanza si tratta dell’elenco delle
operazioni e cioè della fotocopia dei registri Iva.
Ma anche per le imprese e professionisti ci sono dubbi che ostacolano l’operatività.
Il provvedimento dell’Agenzia precisa che per i contratti di appalto,
di fornitura, di somministrazione e gli altri contratti periodici,
l’operazione deve essere comunicata qualora i corrispettivi dovuti in un
anno solare siano complessivamente di importo pari o superiore a 3mila
euro (3.600 per i privati; 25mila per l’anno 2010). Questo richiede la
necessità di legare le fatture registrate che fanno parte di un’unica
operazione complessa e quindi occorrerà introdurre una codificazione
dedicata a questa necessità. Non sono escluse le cessioni di immobili il
cui importo è naturalmente superiore alla soglia e di autovetture,
operazioni che, in realtà, sono già perfettamente monitorate
dall’anagrafe tributaria.
ci può essere un’operazione a cavallo di due periodi d’imposta che
solo cumulativamente supera la soglia. Ad esempio: un idraulico
ristruttura l’impianto di riscaldamento nei confronti di un privato con
acconto nel 2011 di 2mila euro e saldo nel 2012 di 2.500 euro; ci si
chiede se questa operazione debba essere comunicata o se invece sia
esclusa in quanto la soglia di ingresso nella comunicazione è l’importo
di 3.600 euro. Il provvedimento dispone che per i contratti di
fornitura occorre fare riferimento ai corrispettivi dovuti
complessivamente in un anno solare, ma se manca un contratto si
dovrebbero segnalare soltanto le cessioni che singolarmente hanno
superato la soglia.
per i clienti e fornitori soggetti passivi occorre indicare nella
comunicazione il numero di partita Iva per il quale non c’è l’obbligo
della annotazione nei registri Iva, ma ora occorre memorizzarlo ai fini
della futura comunicazione.