Permessi speciali per genitori con figli portatori di handicap
Con una recente sentenza la Suprema Corte di Cassazione (n. 4323 del
25.02.2010) ha riconosciuto il diritto di un genitore lavoratore a
poter fruire di due permessi giornalieri retribuiti per i due figli
gemelli minori di tre anni portatori di handicap.
La Corte, in totale riforma rispetto all’orientamento in precedenza
assunto sia dal Tribunale di primo grado che dalla Corte d’Appello, ha
ritenuto di riconoscere la possibilità di moltiplicare i permessi di
soggiorno retribuiti interpretando estensivamente la disposizione
normativa di cui all’art. 33 L.104/1992 anche alla luce dei principi
previsti dall’art.3 e dall’art.32 della Costituzione.
Nella sua motivazione la Cassazione ha precisato che tale
agevolazione è diretta non tanto a garantire la presenza del lavoratore
nel suo nucleo familiare, quanto ad evitare che il bambino handicappato
resti privo di assistenza, di modo che possa rimanere compromessa la sua tutela psico-fisica.
Dunque, a detta della sentenza qui in esame, destinatario della tutela
realizzata mediante le agevolazioni previste dalla legge non è il
nucleo familiare in sè, ovvero il lavoratore onerato dell’assistenza,
bensì la persona portatrice di handicap.
D’altronde un’interpretazione difforme del dettato normativo sopra
citato porterebbe alla paradossale conseguenza di una minore tutela nei
confronti dei bambini portatori di handicap rispetto ai bambini senza
handicap, per i quali l’art.41 del t.u. prevede espressamente la
moltiplicazione dei periodi di riposo giornaliero nell’ipotesi di
pluralità di bambini.
In conclusione la Corte, decidendo la causa nel merito, ha cassato
la sentenza impugnata e ha dichiarato il diritto del lavoratore ad
usufruire di un permesso giornaliero di due ore per ciascuno dei due
figli e fino al compimento del loro terzo anno di età.