Personale ATA chiamato in servizio saltuariamente. Risarcimento del danno e inquadramento
Con ricorso notificato alle Amministrazioni in epigrafe in data 18 settembre 2009 e depositato il successivo 28 settembre, espongono le interessate di essere tutte collaboratrici scolastiche inserite nelle graduatorie di Provincia e di Istituto dai primi anni 80 e che presentavano ricorso dinanzi al Tribunale civile di Roma, in quanto erano state chiamate soltanto saltuariamente, oltre ad essere state superate nell’assegnazione degli incarichi dal personale proveniente dai Centri per l’impiego, mentre la disposizione ministeriale dettata con circolare n. 220 del 2000 specificava molto chiaramente quale dovesse essere l’ordine di nomina e di conferimento delle supplenze e che se fosse stato rispettato sin dal 1994 le stesse avrebbero cumulato un maggior punteggio ai fini della nomina. Analogamente era accaduto per il personale proveniente dai ruoli degli enti locali, inserito in graduatoria senza alcuna verifica sulla qualità del servizio svolto.
Espongono, altresì, che a seguito di tale illegittima azione amministrativa esse rimanevano escluse dal concorso per titoli per l’accesso al profilo professionale di collaboratore scolastico – Area A2 del personale ATA indetto con DDG 10794 del 31 luglio 2002.
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Roma condannava l’Amministrazione dell’istruzione ad attribuire il punteggio spettante alle ricorrenti, al pagamento delle retribuzioni spettanti e rigettava le altre richieste di risarcimento…