PETIZIONE POPOLARE E PROPOSTE DI MODIFICA AL DPR 29.09.73 n. 602 in tema di espropriazione mobiliare ed immobiliare, fermo amministrativo ed ipoteca giudiziale.
LA PERICOLOSA RISCOSSIONE COATTIVA DEI TRIBUTI ISCRITTI A RUOLO
A seguito della notifica (quando avviene) della cartella di pagamento, se il contribuente non provvede a pagare le somme (spesso prescritte, pagate o non dovute) iscritte entro il termine di 60 giorni, il concessionario oggi Riscossioni Spa – senza il controllo dell’autorità giudiziaria o di altro organo terzo in violazione ad ogni principio costituzionale – solo sulla base di un’autonoma e spesso arbitraria valutazione, in realtà inesistente perché tutto passa attraverso data base senza controllo delle notifiche ed effettività-regolarità dei titoli, applicando interessi gravosi ed usurari, previsti dalla stessa legge che poi combatte l’usura, pone in essere le azioni ritenute più opportune per assicurare ovvero conseguire il recupero del credito, danneggiando irrimediabilmente anche il contribuente più onesto.
In realtà il concessionario è autorizzato dalla normativa che disciplina la riscossione coattiva (decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602) ad eseguire, tra l’altro, direttamente pignoramenti presso terzi, iscrivere ipoteca sui beni immobili del debitore e dei suoi coobbligati ovvero ad iscrivere il fermo amministrativo dei beni mobili registrati (ad esempio: moto e veicoli), oppure a procedere direttamente all’espropriazione forzata dei beni immobili, dei beni mobili e crediti anche presso terzi, nonché delle somme dovute da terzi nell’ambito dei rapporti di lavoro e, comunque, ad ogni altra azione esecutiva, cautelare o conservativa che l’ordinamento attribuisce in genere al normale creditore, previo controllo e provvedimento di un Giudice, secondo le norme del codice civile. Il concessionario inoltre è autorizzato dal predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 a presentare istanza di fallimento nei confronti del debitore e dei suoi coobbligati. Al contrario di quanto accade normalmente, se il concessionario non ha iniziato la procedura di espropriazione forzata entro il termine di un anno dalla data di notifica della cartella di pagamento, questo è tenuto ad inviare al debitore ed ai suoi coobbligati una intimazione ad adempiere nel termine di 5 giorni, trascorsi i quali poi può procedere in via esecutiva. I punti dolenti di tale situazione sono evidenti e purtroppo noti a qualsiasi contribuente incappato in una cartella pazza o provvedimento esecutivo dei concessionari della riscossioni o che abbia dovuto intraprendere un contenzioso innanzi alle Commissioni Tributarie, e possono così sommariamente riassumersi:
1. in generale oggi la normativa di riscossione ancora non prevede alcun completo diritto di difesa per il contribuente cui è addirittura sottratta la possibilità di adire un giudice competente (???) per un opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi, come risulta escluso il controllo sulla validità delle procedure e titoli imposti dai concessionari da parte di un Giudice terzo ;
inoltre la normativa di riscossione non prevede la possibilità di un accordo preventivo con il contribuente sulla base di una rateizzazione del debito con l’Erario, esponendolo al rischio di cadere nelle braccia dell’usuraio di turno o di non poter mai pagare il vero debito;
2. in tema di pignoramento immobiliare, vendita immobile ed ipoteca è previsto un tetto troppo esiguo di appena €. 8.000,00 ai sensi dell’at. 76 del DPR 602/73;
3. per le misure cautelari, fermo tecnico ( ancora mancante di regolamento di attuazione previsto dalla legge) ed ipoteche giudiziali, non è previsto alcun limite di valore per l’attuazione delle stesse;
4. addirittura la vendita all’incanto dei beni immobili (case e terreni) pignorati al contribuente avviene solo a valore catastale degli stessi, ossia a prezzi che non tengono conto del valore di mercato con ulteriore ed irreparabile grave danno per il presunto debitore .
Queste prime problematiche della riscossione coattiva a mezzo ruolo, che rappresentano solo un aspetto delle molteplici carenze che caratterizzano l’azione di riscossione da parte dell’Erario e delle gravi violazioni ed imposizioni cui è sottoposto il contribuente, perseguitato e vessato sensibilmente nei suoi diritti e nella sua vita di relazione, al contrario del silenzio bipartisan dei vari politici, dovrebbero far scattare l’allarme e determinare la conseguente necessità di apportare delle urgenti modifiche in sede legislativa. Infatti occorre subito prevedere :
1. Piano preventivo di rientro dei debiti tributari
E’ assolutamente necessario prevedere per il contribuente la possibilità di essere convocato, dal concessionario, prima di procedere sia all’applicazione delle misure cautelari che all’espropriazione forzata dei beni, al fine di verificare la possibilità di concordare un piano di rientro dell’esposizione tributaria del contribuente. Infatti a fronte di debiti che superano la somma di €. 3000,00 e che risultano impossibili da pagare in unica soluzione per il contribuente, risulta indispensabile che per lo stesso sia previsto uno strumento obbligatorio di dilazione del debito che preveda, alla luce della capacità reddituale dell’utente, un rientro su base decennale di tutti i debiti tributari con l’applicazione del tasso legale di interessi. Solo successivamente all’esito infruttuoso di tale preventivo tentativo di dilazione o la mancata ottemperanza del piano di rientro da parte del contribuente, sarebbe congruo prevedere, salvo controllo e valutazione di un Giudice terzo, sia l’applicazione delle misure cautelari, con conseguente privazione della disponibilità del bene, che infine l’espropriazione forzata del bene stesso a valore di mercato.
2. L’espropriazione forzata immobiliare
Secondo il dettato dell’art. 76 del D.P.R. n. 602/73, “il concessionario può procedere all’espropriazione immobiliare se l’importo complessivo del credito per cui si procede supera complessivamente ottomila euro”, m tale importo sembra essere esiguo alla luce del sempre più crescente valore commerciale degli immobili negli ultimi anni. Infatti occorrerebbe prevedere:
1. un immediato adeguamento del limite previsto per l’espropriazione dei beni immobili del contribuente, innalzandolo quanto meno ad €. 25.000,00 od ad un maggiore somma;
2. che l’asta di vendita degli stessi immobili pignorati avvenga ad un prezzo base che non sia stabilito, come nella disciplina vigente, ai sensi dell’art. 52 co. 4 del DPR 131/86 ossia moltiplicando per 100 il reddito catastale dei fabbricati e per 75 il reddito dominicale dei terreni, ma che sia ancorato all’effettivo valore commerciale del bene immobile, evitando così che il contribuente si veda svenduta la propria casa ad un prezzo irrisorio ed ormai superato, subendo ulteriori danni.
3. Il fermo tecnico amministrativo di beni mobili registrati
L’art. 86 del DPR 602/73 prevede la possibilità, da parte del concessionario, di procedere all’iscrizione del fermo dei beni mobili registrati di proprietà del contribuente-debitore. Ma al 4° comma prevede che un decreto attuativo stabilisca le modalità, i termini e le procedure di iscrizione e di cancellazione della stessa misura cautelare. Ma sino ad oggi nessun decreto attuativo è stato emanato con la conseguenza che nelle more, il fermo amministrativo viene regolato dalle disposizioni contenute nel Decreto del Ministero delle Finanze n. 503/98, il quale però risulta alquanto lacunoso. Infatti tuttora non è assolutamente previsto alcun limite di valore per l’attuazione dello stesso fermo, non vi è la necessità per l’Erario di comunicare la data dell’effettiva iscrizione al PRA della misura cautelare, e lo stesso concessionario ha la possibilità di fermare tutti i mezzi del contribuente ed addirittura di operare per lo stesso debito contestualmente la ipoteca giudiziale degli immobili. Pertanto risulta ormai assolutamente improrogabile un intervento legislativo che disponga:
1. un certo e ben definito limite di valore del debito tributario per poter procedere al fermo dei mezzi;
2. che il valore dei beni fermati sia proporzionato al valore del debito tributario e non possa mai superare lo stesso;
3. che venga comunicato in maniera esatta la avvenuta iscrizione al PRA della misura cautelare.;
4. che sia vietato il cumulo delle misure cautelari del fermo e dell’ipoteca giudiziale.
3. L’ipoteca giudiziale di immobili
L’art. 77 del DPR 602/73 sancisce l’obbligo del concessionario di iscrivere ipoteca giudiziale sui beni immobili del contribuente moroso nel caso in cui l’importo complessivo del credito non superi il 5% del valore dell’immobile da sottoporre ad espropriazione. Invece sarebbe necessario prevedere che il concessionario possa iscrivere l’ipoteca solo nel caso in cui il debito sia superiore al 20% del valore dell’immobile, concedendo ugualmente i sei mesi di tempo al contribuente per estinguere il debito tributario. Infatti la misura cautelare dell’ipoteca che, secondo il disposto legislativo, dovrebbe favorire il contribuente concedendogli ulteriori 6 mesi di tempo, danneggia ugualmente lo stesso il quale si vede privato della disponibilità di un bene che vale anche 100 volte di più del debito tributario e subisce dei gravi disagi con gli istituti di credito, che lo escludono dal circuito finanziario e lo discriminano pericolosamente, impedendogli così di fatto di poter rientrare nel debito tributario.
Il rispetto dei principi costituzionali cui è tenuto il legislatore non può pertanto prescindere, al fine di realizzare concretamente uno Stato di diritto progredito e conforme agli standards europei, dal dare concreta attuazione alle istanze sopra riportate, con l’ausilio efficace e determinante di un vero contributo dei difensori dei consumatori e contribuenti, e veder finalmente in Italia realizzata la giustizia tributaria.
PIGNORAMENTO PRESSO TERZI GESTLINE CONCORDO CON TUTTE LE INIZIATIVE E VI SOTTOPONGO L’IPOTESI DELLA IMPOSIBILITA’ DI CONTINUARE A LAVORARE PER IL PIGNORAMENTO PRESSO TERZI DI TUTTI I CREDITI DI UN PROFESSIONISTA. MI SEMBRA INGIUSTO E DISCRIMINANTE RISPETTO AGLI ALTRI CONTRIBUENTI (LAV. DIPENDENTI) A CUI E’ RISERVATO IL DIRITTO ALLA SUSSISTENZA CHE AI PREFESSIONISTI (NEL MIO CASO SPECIFICO) VIENE NEGATO.
fermo amministrativo con cartella pagata in data 5-11-2010 mi viene comunicato il fermo amministrativo l’auto su avviso di cartella pagata il 28-02-2010.i debiti residui ( scorporata quella pagata ) ammontano a 42,88€
fermo amministrativo con cartella pagata in data 5-11-2010 mi viene comunicato il fermo amministrativo l’auto su avviso di cartella pagata il 28-02-2010.i debiti residui ( scorporata quella pagata ) ammontano a 42,88€