Piano straordinario contro le mafie Decreto Legge 04.02.2010 n° 4 , G.U. 04.02.2010
DECRETO-LEGGE 4 febbraio 2010, n. 4
Istituzione
dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni
sequestrati e confiscati alla criminalita’ organizzata. (10G0020)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta
la straordinaria necessita’ ed urgenza di provvedere
all’amministrazione e alla destinazione dei beni sequestrati e
confiscati determinate dall’eccezionale incremento delle procedure
penali e di prevenzione relative al sequestro ed alla confisca di beni
sottratti alla criminalita’ organizzata, aggravate dall’eccezionale
numero di beni gia’ confiscati e non ancora destinati a finalita’
istituzionali e di utilita’ sociale;
Ritenuta altresi’ la
straordinaria necessita’ ed urgenza di istituire un organismo che
assicuri l’unitaria ed efficace amministrazione e destinazione dei beni
sequestrati e confiscati alle organizzazioni mafiose, anche attraverso
uno stabile raccordo con l’autorita’ giudiziaria e le amministrazioni
interessate, al fine di garantire un rapido utilizzo di tali beni;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 gennaio 2010;
Sulla
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro
dell’interno, di concerto con i Ministri della giustizia e
dell’economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Istituzione
dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni
sequestrati e confiscati alla criminalita’ organizzata
1.
E’ istituita l’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la
destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita’
organizzata, di seguito denominata: «Agenzia».
2. L’Agenzia ha
personalita’ giuridica di diritto pubblico ed e’ dotata di autonomia
organizzativa e contabile, ha la sede principale in Reggio Calabria ed
e’ posta sotto la vigilanza del Ministro dell’interno.
3.
All’Agenzia sono attribuiti i seguenti compiti: a) acquisizione dei
dati relativi ai beni sequestrati e confiscati alla criminalita’
organizzata, di cui all’articolo 2-duodecies, comma 4, della legge 31
maggio 1965, n. 575;
acquisizione delle informazioni relative allo
stato dei procedimenti di sequestro e confisca; verifica dello stato
dei beni nei medesimi procedimenti; accertamento della consistenza,
della destinazione e dell’utilizzo dei beni; programmazione
dell’assegnazione e della destinazione dei beni confiscati; analisi dei
dati acquisiti, nonche’ delle criticita’ relative alla fase di
assegnazione e destinazione; b) amministrazione e custodia dei beni
sequestrati nel corso del procedimento di prevenzione di cui alla legge
31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni; c) amministrazione
e custodia dei beni sequestrati nel corso dei procedimenti penali per i
delitti di cui all’articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura
penale, in relazione ai quali si applica l’articolo 12-sexies del
decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni; d)
amministrazione e destinazione dei beni confiscati in esito del
procedimento di prevenzione di cui alla citata legge 31 maggio 1965, n.
575, e successive modificazioni; e) amministrazione e destinazione dei
beni confiscati in esito al procedimento penale per i delitti di cui
all’articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, in
relazione ai quali si applica l’articolo 12-sexies del decreto-legge n.
306 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 356 del
1992, e successive modificazioni; f) adozione di iniziative e di
provvedimenti necessari per la tempestiva assegnazione e destinazione
dei beni confiscati, anche attraverso la nomina, ove necessario, di
commissari ad acta.
Art. 2
Organi dell’Agenzia
1. Sono organi dell’Agenzia: a) il Direttore; b) il Consiglio direttivo; c) il Collegio dei revisori.
2.
Il Direttore, scelto tra i prefetti, e’ nominato con decreto del
Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’interno,
previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, ed e’ collocato in
posizione di fuori ruolo. Il posto corrispondente nella dotazione
organica dell’amministrazione di appartenenza viene reso indisponibile
per tutta la durata del collocamento fuori ruolo.
3. Il Consiglio direttivo e’ presieduto dal Direttore dell’Agenzia ed e’ composto:
a)
da un rappresentante del Ministero dell’interno; b) da un magistrato
designato dal Ministro della giustizia; c) da un magistrato designato
dal Procuratore nazionale antimafia; d) dal Direttore dell’Agenzia del
demanio o da un suo delegato.
4. Il Ministro dell’interno
propone al Presidente del Consiglio dei Ministri il decreto di nomina
dei componenti del Consiglio direttivo, designati ai sensi del comma 3.
5. Il collegio dei revisori, costituito da tre componenti
effettivi e da due supplenti, e’ nominato con decreto del Ministro
dell’interno fra gli iscritti all’albo ufficiale dei revisori dei
conti. Un componente effettivo e un componente supplente sono designati
dal Ministro dell’economia e delle finanze.
6. I compensi
degli organi sono stabiliti con decreto del Ministro dell’interno, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, e posti a
carico del bilancio dell’Agenzia.
Art. 3
Attribuzioni degli organi dell’Agenzia
1.
Il Direttore dell’Agenzia ne assume la rappresentanza legale, puo’
nominare uno o piu’ delegati, convoca il Consiglio direttivo e
stabilisce l’ordine del giorno delle sedute. Provvede, altresi’,
all’attuazione degli indirizzi e delle linee guida fissate dal
Consiglio direttivo in materia di amministrazione, assegnazione e
destinazione dei beni sequestrati e confiscati e presenta al Consiglio
direttivo il bilancio preventivo e il conto consultivo. Il Direttore
riferisce periodicamente ai Ministri dell’interno e della giustizia e
presenta una relazione semestrale sull’attivita’ svolta dall’Agenzia,
fermo restando quanto previsto dall’articolo 2-duodecies, comma 4,
ultimo periodo, della legge 31 maggio 1965, n. 575.
2.
L’Agenzia provvede all’amministrazione dei beni sequestrati e
confiscati e adotta i provvedimenti di destinazione dei beni confiscati
per le prioritarie finalita’ istituzionali e sociali, secondo le
modalita’ indicate dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive
modificazioni. Nelle ipotesi eccezionali previste dalle norme in
materia di tutela ambientale e di sicurezza, ovvero quando il bene sia
improduttivo, oggettivamente inutilizzabile, non destinabile o non
alienabile, l’Agenzia, con delibera del Consiglio direttivo, adotta,
altresi’, i provvedimenti di vendita, distruzione o demolizione,
secondo le modalita’ previste dalla medesima legge n. 575 del 1965.
3.
L’Agenzia per le attivita’ connesse all’amministrazione e alla
destinazione dei beni sequestrati e confiscati puo’ avvalersi, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica delle prefetture
territorialmente competenti. In tali casi i prefetti costituiscono
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un nucleo di
supporto cui possono partecipare anche rappresentanti di altre
amministrazioni, enti o associazioni.
4. L’Agenzia con
delibera del Consiglio direttivo: a) adotta gli atti di indirizzo e le
linee guida in materia di amministrazione, assegnazione e destinazione
dei beni sequestrati e confiscati; b) programma l’assegnazione e la
destinazione dei beni in previsione della confisca; c) approva piani
generali di destinazione dei beni confiscati; d) richiede la modifica
della destinazione d’uso del bene confiscato, in funzione della
valorizzazione dello stesso o del suo utilizzo per finalita’
istituzionali o sociali, anche in deroga agli strumenti urbanistici; e)
approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo; f) verifica
l’utilizzo dei beni, da parte dei privati e degli enti pubblici,
conformemente ai provvedimenti di assegnazione e di destinazione; g)
revoca il provvedimento di assegnazione e destinazione nel caso di
mancato o difforme utilizzo del bene rispetto alle finalita’ indicate;
h) sottoscrive convenzioni e protocolli con pubbliche amministrazioni,
regioni, enti locali, ordini professionali, enti ed associazioni per le
finalita’ del presente decreto; i) provvede all’eventuale istituzione,
in relazione a particolari esigenze, di sedi secondarie; l) adotta un
regolamento di organizzazione interna.
5. Alle riunioni del
Consiglio direttivo possono essere chiamati a partecipare i
rappresentanti delle amministrazioni pubbliche, centrali e locali,
dell’autorita’ giudiziaria, di enti ed associazioni di volta in volta
interessati.
6. Il collegio dei revisori provvede: a) al
riscontro degli atti di gestione; b) alla verifica del bilancio di
previsione e del conto consuntivo, redigendo apposite relazioni; c)
alle verifiche di cassa con frequenza almeno trimestrale.
Art. 4
Organizzazione e funzionamento dell’Agenzia
1.
Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
con uno o piu’ regolamenti, adottati ai sensi dell’articolo 17, comma
1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro
dell’interno, di concerto con i Ministri della giustizia, dell’economia
e delle finanze e per la pubblica amministrazione e l’innovazione, sono
disciplinati: a) l’organizzazione e la dotazione delle risorse umane e
strumentali per il funzionamento dell’Agenzia; b) la contabilita’
finanziaria ed economico patrimoniale relativa alla gestione
dell’Agenzia, assicurandone la separazione finanziaria e contabile
dalle attivita’ di amministrazione e custodia dei beni sequestrati e
confiscati;
c) le comunicazioni, anche telematiche, tra l’Agenzia
e l’Autorita’ giudiziaria, nonche’ i flussi informativi necessari per
l’esercizio dei compiti attribuiti all’Agenzia, anche in relazione ai
procedimenti penali e di prevenzione di cui all’articolo 1, comma 3,
lettere b), c), d) ed e), pendenti alla data di entrata in vigore del
regolamento.
2. I rapporti tra l’Agenzia e Agenzia del demanio
per l’amministrazione e la custodia dei beni confiscati, di cui
all’articolo 1, comma 3, lettere d) ed e), sono disciplinati mediante
apposita convenzione non onerosa.
3. Successivamente alla data
di entrata in vigore del regolamento, ovvero, quando piu’ di uno,
dell’ultimo dei regolamenti di cui al comma 1, l’Agenzia per
l’assolvimento dei suoi compiti puo’ avvalersi di altre amministrazioni
ovvero enti pubblici, ivi incluse le Agenzie fiscali, sulla base di
apposite convenzioni non onerose.
4. L’Agenzia e’ inserita nella Tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni.
Art. 5
Disposizioni sull’attivita’ dell’Agenzia e rapporti con l’autorita’ giudiziaria
1. Alla legge 31 maggio 1965, n. 575, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 2-sexies:
1)
il comma 1 e’ sostituito dal seguente: «1. Con il provvedimento con il
quale dispone il sequestro previsto dagli articoli precedenti il
tribunale nomina il giudice delegato alla procedura e affida
all’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni
sequestrati e confiscati alla criminalita’ organizzata
l’amministrazione giudiziaria. L’Agenzia viene immessa nel possesso dei
beni sequestrati, ove occorre, per mezzo della polizia giudiziaria.
L’Agenzia ha il compito di provvedere alla custodia, alla conservazione
e all’amministrazione dei beni sequestrati anche nel corso dell’intero
procedimento, anche al fine di incrementare, se possibile, la
redditivita’ dei beni. Al fine di consentire la verifica dell’andamento
dell’amministrazione l’Agenzia trasmette al tribunale periodiche
relazioni.»; 2) al comma 2 il secondo periodo e’ sostituito dal
seguente: «L’Agenzia puo’ farsi coadiuvare, sotto la propria
responsabilita’, da tecnici o da altre persone retribuite.»; 3) il
comma 3 e’ sostituito dal seguente: «3. L’Agenzia si avvale, ove
possibile, di coadiutori ed esperti scelti tra gli iscritti nell’Albo
nazionale degli amministratori giudiziari e non puo’ avvalersi di
persone nei cui confronti il provvedimento e’ stato disposto, il
coniuge, i parenti, gli affini e le persone con esse conviventi, ne’
delle persone condannate ad una pena che importi l’interdizione, anche
temporanea, dai pubblici uffici o di coloro cui sia stata irrogata una
misura di prevenzione.»; 4) il comma 4 e’ abrogato; 5) il comma 4-bis
e’ sostituito dal seguente: «4-bis. Nel caso in cui il sequestro abbia
ad oggetto aziende, l’Agenzia di cui al comma 1 si avvale
preferibilmente di persone scelte nella sezione di esperti in gestione
aziendale dell’Albo nazionale degli amministratori giudiziari.
L’Agenzia deve presentare al tribunale, entro sei mesi dall’affidamento
dell’amministrazione, una relazione particolareggiata sullo stato, sul
valore e sulla consistenza dei beni aziendali sequestrati, nonche’
sullo stato dell’attivita’ aziendale. Il tribunale, sentiti l’Agenzia e
il pubblico ministero, ove rilevi concrete prospettive di prosecuzione
dell’impresa, approva il programma con decreto motivato e impartisce le
direttive di gestione dell’impresa.»; 6) al comma 4-ter le parole:
«l’amministratore giudiziario»
sono sostituite dalle seguenti:
«l’Agenzia»; 7) al comma 4-quinquies, primo periodo, le parole: «con la
nomina di un amministratore giudiziario» sono soppresse; b)
all’articolo 2-septies: 1) il comma 1 e’ sostituito dal seguente: «1.
L’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni
sequestrati e confiscati alla criminalita’ organizzata puo’ stare in
giudizio, contrarre mutui, stipulare transazioni, compromessi,
fidejussioni, concedere ipoteche, alienare immobili e compiere altri
atti di straordinaria amministrazione anche a tutela dei diritti dei
terzi, previo nulla osta del giudice delegato.»; 2) il comma 2 e’
sostituito dal seguente: «2. L’Agenzia deve presentare al giudice
delegato, entro tre mesi dall’affidamento, una relazione
particolareggiata sullo stato, sul valore e sulla consistenza dei beni
sequestrati e successivamente, con la frequenza stabilita dal giudice,
una relazione periodica sull’amministrazione, esibendo, se richiesta, i
documenti giustificativi; deve altresi’ segnalare al giudice delegato
l’esistenza di altri beni, che potrebbero formare oggetto di sequestro,
di cui sia venuta a conoscenza nel corso della gestione.»; 3) il comma
3 e’ sostituito dal seguente: «3. L’Agenzia adotta tutte le
determinazioni necessarie al fine di assicurare la tempestiva
destinazione dei beni confiscati. A tale fine richiede alle competenti
amministrazioni tutti i provvedimenti che si rendono necessari, previa
comunicazione al giudice delegato.»; 4) il comma 4 e’ abrogato; c)
all’articolo 2-octies: 1) al comma 1 le parole: «dall’amministratore»
sono sostituite dalle seguenti: «dall’Agenzia nazionale per
l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati
alla criminalita’ organizzata» e le parole: «da lui» sono sostituite
dalle seguenti: «da essa»; 2) al comma 3 le parole:
«all’amministratore» sono sostituite dalle seguenti: «all’Agenzia» e le
parole: «da lui» sono sostitute dalle seguenti: «da essa»; 3) al comma
4 le parole: «e del trattamento di cui al comma 4 dell’articolo
2-septies» sono soppresse; 4) al comma 5 la parola: «concede» e’
sostituita dalle seguenti: «dispone entro cinque giorni» e le parole:
«dell’amministratore» sono sostituite dalle seguenti: «dell’Agenzia»;
5) al comma 6 le parole: «all’amministratore» sono sostituite dalle
seguenti: «all’Agenzia»; 6) al comma 7 le parole: «l’amministratore»
sono sostituite dalle seguenti: «l’Agenzia»; d) all’articolo 2-nonies:
1) al comma 1, secondo periodo, dopo la parola: «nonche’» sono inserite
le seguenti: «all’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la
destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita’
organizzata e», dopo la parola: «prefetto» sono inserite le seguenti:
«territorialmente competente» e le parole «e al Dipartimento della
pubblica sicurezza del Ministero dell’interno» sono soppresse; 2) il
comma 2 e’ abrogato; 3) al comma 3, le parole: «L’amministratore» sono
sostituite dalle seguenti: «L’Agenzia»; e) all’articolo 2-decies: 1) i
commi 1 e 2 sono sostituti dai seguenti: «1. Ferma la competenza
dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni
sequestrati e confiscati alla criminalita’ organizzata di cui agli
articoli 2-nonies e 2-undecies della presente legge e 12-sexies del
decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, la destinazione dei beni immobili e
dei beni aziendali e’ effettuata con provvedimento del direttore
dell’Agenzia, previa delibera del Consiglio direttivo, sulla base della
stima del valore risultante dalla relazione di cui all’articolo
2-septies, comma 2, della presente legge e da altri atti giudiziari,
salvo che sia ritenuta necessaria dall’Agenzia una nuova stima. 2.
L’Agenzia provvede entro novanta giorni dal ricevimento della
comunicazione di cui al comma 1 dell’articolo 2-nonies, prorogabili di
ulteriori novanta giorni in caso di operazioni particolarmente
complesse, all’adozione del provvedimento di destinazione. Anche prima
dell’adozione del provvedimento di destinazione, per la tutela dei beni
confiscati si applica il secondo comma dell’articolo 823 del codice
civile.»; 2) il comma 3 e’ abrogato; f) all’articolo 2-undecies: 1) al
comma 1: 1.1) nell’alinea, le parole: «L’amministratore» sono
sostituite dalle seguenti: «L’Agenzia nazionale per l’amministrazione e
la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita’
organizzata»; 1.2) alla lettera b), il secondo periodo e’ sostituito
dal seguente: «Se la procedura di vendita e’ antieconomica l’Agenzia
dispone la cessione gratuita o la distruzione del bene.»; 2) al comma
2, lettera b), dopo la parola: «trasferiti» sono inserite le seguenti:
«con provvedimento dell’Agenzia» e l’ultimo periodo e’ sostituito dal
seguente: «Se entro un anno l’ente territoriale non ha provveduto alla
destinazione del bene, l’Agenzia dispone la revoca del trasferimento
ovvero la nomina di un commissario con poteri sostitutivi.»; 3) al
comma 2, lettera c), in fine, e’ aggiunto il seguente periodo: «Se
entro un anno l’ente territoriale non ha provveduto alla destinazione
del bene, l’Agenzia dispone la revoca del trasferimento ovvero la
nomina di un commissario con poteri sostitutivi.»; 4) al comma 2-bis
dopo le parole: «sono destinati» sono inserite le seguenti: «con
provvedimento dell’Agenzia»; 5) al comma 3: 5.1) alla lettera a), dopo
le parole: «all’affitto» sono inserite le seguenti: «con provvedimento
dell’Agenzia» e le parole: «previa valutazione del competente ufficio
del territorio del Ministero delle finanze,» sono soppresse; 5.2) alla
lettera b), le parole: «del competente ufficio del territorio del
Ministero delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «eseguita
dall’Agenzia» e le parole: «da parte del Ministero delle finanze» sono
sostituite dalle seguenti: «da parte dell’Agenzia»; 6) al primo periodo
del comma 3-bis: 6.1) le parole: «I beni mobili iscritti in pubblici
registri» sono sostituite dalle seguenti: «I beni mobili, anche
iscritti in pubblici registri»; 6.2) dopo le parole: «essere affidati»
sono inserite le seguenti: «all’Agenzia o»;
7) al comma 4: 7.1)
dopo la parola: «provvede» e’ inserita la seguente: «l’Agenzia»; 7.2)
le parole da: «previo parere» fino a «2-decies» sono soppresse; 7.3) le
parole: «Il dirigente del competente ufficio dell’Agenzia del demanio»
sono sostituite dalle seguenti: «L’Agenzia»; 8) al comma 6 le parole:
«L’amministrazione delle finanze» sono sostituite dalle seguenti:
«L’Agenzia»; g) all’articolo 2-duodecies, comma 4, le parole: «dei beni
sequestrati e confiscati.» sono sostituite dalle seguenti: «dei beni
sequestrati e confiscati, nonche’ la trasmissione dei medesimi dati
all’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni
sequestrati e confiscati alla criminalita’ organizzata.».
2.
All’articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e
successive modificazioni, il comma 4-bis e’ sostituito dal seguente:
«4-bis. Ai casi di sequestro e confisca previsti dai commi da 1 a 4 del
presente articolo, relativi ai procedimenti per i delitti di cui
all’articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, si
applicano le disposizioni in materia di amministrazione e destinazione
dei beni sequestrati e confiscati previste dagli articoli 2-quater e da
2-sexies a 2-duodecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive
modificazioni. Le medesime disposizioni si applicano, in quanto
compatibili, anche ai casi di sequestro e confisca di cui ai commi da 1
a 4 del presente articolo per delitti diversi da quelli di cui
all’articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale. In tali
casi il tribunale nomina un amministratore. Restano comunque salvi i
diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al
risarcimento del danno.».
Art. 6
Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e al codice penale
1.
All’articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, dopo le parole:
«alla camorra» sono inserite le seguenti: «, alla ‘ndrangheta». 2.
All’articolo 416-bis, ottavo comma, del codice penale, dopo le parole:
«alla camorra» sono inserite le seguenti: «, alla ‘ndrangheta».
Art. 7
Disciplina transitoria
1.
Nella fase di prima applicazione delle disposizioni del presente
decreto: a) la dotazione organica dell’Agenzia e’ determinata, con
provvedimento del Direttore, in trenta unita’, ripartite tra le varie
qualifiche, ivi comprese quelle dirigenziali. Il personale proveniente
dalle pubbliche amministrazioni, dalle Agenzie, dagli enti
territoriali, e’ assegnato all’Agenzia, anche in posizione di comando o
di distacco, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti,
conservando lo stato giuridico e il trattamento economico in godimento
con oneri a carico dell’amministrazione di appartenenza; b) il
Direttore dell’Agenzia, nei limiti della dotazione organica, e’
autorizzato a stipulare contratti a tempo determinato, al fine di
assicurare la piena operativita’ dell’Agenzia.
2. A decorrere
dalla nomina di cui all’articolo 2, comma 2, cessa l’attivita’ del
Commissario straordinario per la gestione e la destinazione dei beni
confiscati ad organizzazioni criminali e vengono contestualmente
trasferite le funzioni e le risorse strumentali e finanziarie gia’
attribuite allo stesso Commissario, nonche’, nell’ambito del
contingente indicato al comma 1, lettera a), le risorse umane, che
restano nella medesima posizione gia’ occupata presso il Commissario.
L’Agenzia subentra nelle convenzioni, nei protocolli e nei contratti di
collaborazione stipulati dal Commissario straordinario. L’Agenzia, nei
limiti degli stanziamenti di cui all’articolo 10, puo’ avvalersi di
esperti e collaboratori esterni.
3. Fino alla data di entrata
in vigore del regolamento ovvero, quando piu’ di uno, dell’ultimo dei
regolamenti previsti dall’articolo 4, ai procedimenti di cui
all’articolo 1, comma 3, continuano ad applicarsi le disposizioni
vigenti anteriormente alla medesima data. Le predette disposizioni si
applicano anche ai procedimenti, di cui al medesimo articolo 1, comma
3, pendenti alla stessa data.
Art. 8
Rappresentanza in giudizio
1.
All’Agenzia si applica l’articolo 1 del testo unico delle leggi e delle
norme giuridiche nella rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato
e nell’ordinamento dell’Avvocatura dello Stato di cui al regio decreto
30 ottobre 1933, n. 1611.
Art. 9
Foro esclusivo
1.
Per tutte le controversie attribuite alla cognizione del giudice
amministrativo derivanti dall’applicazione del presente decreto, ivi
incluse quelle cautelari, e’ competente il tribunale amministrativo
regionale del Lazio con sede in Roma. Le questioni di competenza di cui
al presente comma sono rilevabili d’ufficio.
2. Nelle controversie di cui al comma 1, l’Agenzia e’ domiciliata presso l’Avvocatura generale dello Stato.
Art. 10
Disposizioni finanziarie
1.
Alla copertura degli oneri derivanti dall’attuazione del presente
decreto, pari a 3,4 milioni di euro per l’anno 2010 e pari a 4,2
milioni di euro a decorrere dall’anno 2011, si provvede, quanto a 3,25
milioni di euro per l’anno 2010 e 4 milioni di euro a decorrere
dall’anno 2011, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2010-2012, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e
speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione
del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2010, allo scopo
parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero
dell’interno, nonche’ quanto a 150 mila euro per l’anno 2010 e 200 mila
euro a decorrere dall’anno 2011, mediante corrispondente riduzione
dell’autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 303, come determinata dalla Tabella C della legge 23 dicembre
2009, n. 191.
Art. 11
Entrata in vigore
1.
Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il
presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi’ 4 febbraio 2010.
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Maroni, Ministro dell’interno
Alfano, Ministro della giustizia
Tremonti, Ministro dell’economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Alfano.
Lotta alla criminalità organizzata: Istituzione dell’Agenzia nazionale per la gestione dei beni sequestrati alla mafia.
Questo
è previsto dal decreto legge del 4 febbraio 2010, n. 4 concernente,
appunto, “Istituzione dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la
destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita’
organizzata”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 28 del 4 febbraio.
Il
Consiglio dei Ministri, che, in via eccezionale, si è riunito a Reggio
Calabria il 28 gennaio scorso, ha approvato il c.d. Piano Straordinario
contro le mafie, che prevede una duplice modifica dell’assetto normativo vigente sulla gestione dei beni confiscati alle mafie.
Il Piano attuato dal Governo è composto da dieci punti che possono essere riassunti nel seguente modo:
dell’azione antimafia nel settore degli appalti e contro le cosiddette
ecomafie, con attribuzione alla Direzione distrettuale antimafia della
competenza sul reato di traffico illecito di rifiuti, ed estensione
delle operazioni sotto copertura delle forze di polizia a questo reato.
che verrà implementato con le informazioni provenienti dai gruppi
provinciali composti da investigatori di polizia, carabinieri e finanza
e dai responsabili delle carceri;
Come
stabilito nel decreto in commento l’Agenzia (che avrà sede a Reggio
Calabria) avrà la titolarità per quanto concerne il potere di gestione,
amministrazione e destinazione di tutti quanti i beni sequestrati alla
criminalità organizzata:
La stessa Agenzia avrà i seguenti compiti così riassunti:
e custodia dei beni sequestrati e confiscati nel corso dei procedimenti
di prevenzione e penali previsti dalla legge;
di iniziative e di provvedimenti necessari per la tempestiva
assegnazione e destinazione dei beni confiscati, anche attraverso la
nomina, ove necessario, di commissari ad acta.
In
pratica l’Agenzia avrà il “faticoso” compito di censire i beni
sequestrati e confiscati, amministrarli, custodirli e poi destinarli.
Il decreto in commento, inoltre, fa parte di un pacchetto di provvedimenti che prevede, nello specifico, un disegno di legge con delega al Governo per la creazione di un Codice Unico per
il coordinamento, l’armonizzazione e la modifica della normativa in
tema di misure di prevenzione antimafia ed elaborazione di regole più
stringenti in materia di documentazione antimafia.
In tale Codice saranno raccolti, quindi, tutti i principali interventi legislativi antimafia emanati dall’anno 1965 ad oggi.