Piena discrezionalità sull’utilizzazione delle graduatorie per la P.A.
Sul piano delle disposizioni di carattere generale, per
giurisprudenza consolidata (in questo senso, da ultimo, Consiglio di
Stato sez. IV, decisione 18 giugno 2009, n. 3998), cui anche questo
Tribunale Amministrativo aderisce (si veda la sentenza 8 febbraio 2008,
n. 207), gli artt. 15, d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e 22, comma 8, l.
24 dicembre 1994, n. 274 non riconoscono agli idonei dei concorsi
pubblici alcun diritto ad essere immessi in ruolo, ma si limitano ad
attribuire all’Amministrazione, in alternativa allo svolgimento della
procedura concorsuale ordinaria, la facoltà di procedere allo
scorrimento delle graduatorie ancora valide di concorsi già indetti, sì
da poter conferire agli idonei i posti non coperti dopo la chiamata dei
vincitori, ovvero medio tempore resisi disponibili, nei limiti della
pianta organica..
In primis, il G.A., richiamando un recente orientamento dei giudici di Piazza Cavour (cfr. Cassazione civile, SS.UU., ordinanza 09 febbraio 2009, n° 3055),
ricorda che, nei casi in cui il soggetto interessato prospetti il
diritto all’assunzione in forza dello scorrimento di una graduatoria di
concorso, a fronte di una nuova procedura concorsuale indetta dalla
P.A., la giurisdizione spetta al giudice amministrativo.
In tal
caso, infatti, la controversia ha come oggetto il controllo giudiziale
sulla legittimità dell’esercizio del potere autoritativo di bandire un
nuovo concorso.
Sicché, senza esitazioni, i giudici siciliani ribadiscono, iterum, che costituisce un principio consolidato quello per cui, in materia di concorsi a posti di pubblico impiego, non sussiste l’obbligo della P.A. di nominare gli idonei nei posti vacanti, avendo questa piena discrezionalità sull’utilizzazione delle graduatorie.
Ciò
vale anche qualora l’amministrazione abbia già provveduto allo
scorrimento della graduatoria con riguardo ai posti corrispondenti a
quello per la cui copertura era stato bandito l’originario concorso.
Pertanto,
in relazione al caso di specie, il T.A.R. rigetta il ricorso con cui la
ricorrente lamentava la mancata assunzione presso l’ Azienda Sanitaria
Provinciale, a seguito del concorso pubblico che l’aveva vista idonea
ma non vincitrice.
T.A.R.
Sicilia – Palermo
Sezione II
Sentenza 21 ottobre 2009, n. 1692
N. 01692/2009 REG.SEN.
N. 04550/1996 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul
ricorso numero di registro generale 4550 del 1996, proposto da D. A.,
rappresentata e difesa dall’avv. Vincenzo Sigillò, presso il cui
studio, in Palermo, via Tripoli 3, è elettivamente domiciliata;
contro
Azienda
Sanitaria Provinciale di Palermo, quale successore dell’Azienda USL n.
6 di Palermo, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso, per procura in calce alla memoria depositata il
26 settembre 2006, dall’avv. Giorgio Li Vigni, con domicilio eletto
presso Ufficio Legale Aziendale, in Palermo, via Pindemonte 88;
per l’annullamento
del
provvedimento n. 6000/96 del 17 luglio 1996, con il quale è stata
respinta la domanda di assunzione della ricorrente; e di ogni altro
atto presupposto, inerente connesso e consequenziale.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto
l’atto di costituzione in giudizio di Azienda Unita’ Sanitaria Locale
N. 6 di Palermo, quindi dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo,
succedutagli a titolo universale;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore
nell’udienza pubblica del giorno 07/10/2009 il dott. Giovanni Tulumello
e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO E DIRITTO
Con
il ricorso in epigrafe, ritualmente notificato e depositato, la signora
A. D. ha chiesto l’annullamento del provvedimento impugnato,
deducendone l’illegittimità per i seguenti motivi: Violazione di legge,
eccesso di potere per travisamento dei fatti, illogicità manifesta e
manifesta ingiustizia.
Si è costituita in giudizio, per
resistere al ricorso, dapprima l’Azienda U.S.L. n. 6 di Palermo,
intimata dalla ricorrente, quindi l’Azienda Sanitaria Provinciale di
Palermo, succedutagli a titolo universale in forza della l.r. 5/2009.
Il ricorso è stato definitivamente trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 7 ottobre 2009.
La
ricorrente lamenta la mancata assunzione presso l’azienda intimata, a
seguito del concorso pubblico che l’aveva vista idonea ama non
vincitrice.
La sua pretesa è legata alla domanda di utilizzazione, mediante scorrimento, della graduatoria concorsuale.
Il ricorso è infondato.
Preliminarmente
va osservato che, secondo un recente arresto del giudice regolatore del
riparto (Corte di Cassazione, SS.UU., ordinanza 9 febbraio 2009, n.
3055), nei casi in cui il soggetto interessato prospetti il diritto
all’assunzione in forza dello scorrimento di una graduatoria, a fronte
di una nuova procedura concorsuale indetta dalla P.A., la giurisdizione
spetta al giudice amministrativo.
Nel merito, osserva il
collegio – sul piano delle disposizioni di carattere generale – che per
giurisprudenza consolidata (in questo senso, da ultimo, Consiglio di
Stato sez. IV, decisione 18 giugno 2009 , n. 3998), cui anche questo
Tribunale Amministrativo aderisce (si vada la sentenza 8 febbraio 2008,
n. 207), gli artt. 15, d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 e 22 comma 8, l. 24
dicembre 1994 n. 274 non riconoscono agli idonei dei concorsi pubblici
alcun diritto ad essere immessi in ruolo, ma si limitano ad attribuire
all’Amministrazione, in alternativa allo svolgimento della procedura
concorsuale ordinaria, la facoltà di procedere allo scorrimento delle
graduatorie ancora valide di concorsi già indetti, sì da poter
conferire agli idonei i posti non coperti dopo la chiamata dei
vincitori, ovvero medio tempore resisi disponibili, nei limiti della
pianta organica; le norme in questione, dunque, sono rivolte
esclusivamente all’Amministrazione, proponendosi la finalità di
agevolare, in nome del principio di economicità dell’azione
amministrativa, il reperimento della provvista del personale, senza far
ricorso all’ordinario concorso ma senza qualificare o differenziare la
posizione degli idonei rispetto ad altri dipendenti, che aspirino agli
stessi posti.
In definitiva, come affermato da questa Sezione
nella sentenza n. 1052/2007, “costituisce un principio ormai
consolidato quello per cui in materia di concorsi a posti di pubblico
impiego non sussiste, per giurisprudenza consolidata, l’obbligo
dell’amministrazione stessa di nominare gli idonei nei posti vacanti,
avendo questa piena discrezionalità sull’utilizzazione delle
graduatorie, ciò vale anche qualora l’amministrazione abbia già
provveduto allo scorrimento della graduatoria con riguardo ai posti
corrispondenti a quello per la cui copertura era stato bandito
l’originario concorso (Consiglio Stato, sez. VI, 11 ottobre 2005, n.
5637)”.
Correttamente, pertanto, il provvedimento impugnato
risulta motivato anche con riferimento all’art. 1, commi 4 e 5, della
legge 28 dicembre 1995, n. 549.
In argomento, infatti, la
giurisprudenza ha già chiarito, con argomentazione che il collegio
condivide, che la predetta normativa va interpretata proprio nel senso
– ritenuto dall’azienda intimata – che il ricorso all’utilizzazione
delle graduatorie pregresse, consentito per tutte le amministrazioni
dal citato art. 22 comma 8, l. 23 dicembre 1994 n. 724, non si applica,
nell’anno 1996, al comparto sanità (T.A.R. Friuli Venezia Giulia
Trieste, sentenza 9 giugno 2006 , n. 398).
Conseguentemente, il
provvedimento impugnato appare immune alle censure richiamate, come
pure dalla censura di violazione dell’art. 4 della Costituzione.
Il ricorso risulta pertanto infondato, e come tale dev’essere respinto.
Sussistono
tuttavia gravi ed eccezionali ragioni, connesse alla durata del
giudizio e al fatto che in tale arco temporale è maturato
l’orientamento giurisprudenziale ostativo alla pretesa del ricorrente,
per compensare fra le pari le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 07/10/2009 con l’intervento dei Magistrati:
Nicolo’ Monteleone, Presidente
Giovanni Tulumello, Primo Referendario, Estensore
Maria Barbara Cavallo, Referendario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 21/10/2009.