Pignoramento illegittimo: quando si possono chiedere i danni a Equitalia
Una delle norme (guarda caso) meno pubblicizzate dall’amministrazione finanziaria è quella che consente al contribuente di esigere, nei confronti dell’agente della riscossione, il risarcimento dei danni nel caso quest’ultimo abbia fatto una esecuzione forzata senza averne diritto. Cerchiamo di comprendere bene il meccanismo di questa norma.
Le condizioni per richiedere il risarcimento sono le seguenti:
1) la procedura esecutiva deve essere ormai compiuta;
3) il contribuente deve fornire la prova di aver avuto ragione nei confronti dell’amministrazione finanziaria;
4) il contribuente deve fornire la prova che l’amministrazione finanziaria abbia perseguito un vero e proprio comportamento persecutorio ai suoi danni. Tale comportamento potrebbe consistere, per esempio:
– nella violazione delle regole di imparzialità che devono sempre presiedere alle scelte dell’amministrazione;
– nella sproporzione tra l’interesse erariale perseguito e il sacrificio del contribuente;
– nella condotta elusiva di una sentenza che aveva visto vittorioso il contribuente .
Riassumendo: i normali meccanismi di opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi servono per impugnare una violazione della legge o delle regole della procedura esecutiva. Quando poi queste violazioni siano la conseguenza di un comportamento volutamente persecutorio ai danni del contribuente, quest’ultimo può far valere, una volta ultimata l’esecuzione forzata, la richiesta di risarcimento dei danni.