Pignoramento presso terzi – Equitalia Polis spa
LA MANCATA NOTIFICAZIONE DEL TITOLO INVALIDA LA PRETESA DI PAGAMENTO E I SUCCESSIVI ATTI ESECUTIVI,
COMPRESA L’ESECUZIONE FORZATA
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EQUITALIA – RISCOSSIONE SOMME – PER PRESUNTO CREDITO DERIVANTE DA CARTELLA ANNULLATA CON SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE – PIGNORAMENTO PRESSO TERZI (DELLO STIPENDIO) – OPPOSIZIONE – RISARCIMENTO DANNI – LIQUIDAZIONE IN VIA EQUITATIVA
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[Giudice di Pace di Caserta, Avv. Generoso Bello, sentenza del 03.12.2007]
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Nella Sentenza
>> … ogni e qualsivoglia atto stragiudiziale, con il quale si intima un pagamento, alla stessa stregua dell’atto di precetto, deve essere assistito dal titolo esecutivo sulla base del quale è, appunto, intimato il pagamento, la cui mancata notificazione invalida non solo la pretesa di pagamento ma anche i successivi atti esecutivi, compresa l’esecuzione forzata di cui al pignoramento.
In tale prospettiva, la proposta opposizione va accolta con il conseguente svincolo delle somme pignorate presso terzi dalla Gest Line S.p.A..
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[Giudice di Pace di Caserta, Avv. Generoso Bello, sentenza del 03.12.2007]
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REPUBBLICA ITALIANA
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI CASERTA – Ia SEZIONE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice di Pace di Caserta, Avv. G. Bello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 8657/06 R.G., avente ad oggetto: opposizione all’esecuzione, introitata in decisione il 30.11.2007, vertente
TRA
TIZIO Gxx, nato a … , elettivamente domiciliato in San Marcellino (CE)…. , presso lo studio dell’Avv. … che lo rappresenta e difende per mandato a margine dell’atto di citazione; -opponente-
E
EQUITALIA POLIS S.p.A. (già Gest Line S.p.A.), Agente della Riscossione Tributi per la Provincia di Caserta, in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. … per procura generale alle liti per atto del Notaio Xx, rep. 52… e con esso elettivamente domiciliata in Caserta … , presso lo studio legale … ; -resistente-
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CONCLUSIONI: come da verbale di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, Tizio Gxx, rappresentato e difeso come in epigrafe, conveniva innanzi a questa Giustizia la Gest Line S.p.A., Gruppo Equitalia, in persona del l.r.p.t., per ivi sentir accogliersi le seguenti conclusioni: a) dichiarare illegittima la procedura di pignoramento presso terzi intrapresa dalla Gest Line S.p.A., con conseguente svincolo delle somma illegittimamente pignorate, per nullità del titolo, essendo intervenuta sentenza regolarmente notificata alla resistente, passata in giudicato; b) di conseguenza, condannare la Gest Line S.p.A. al pagamento di una somma da liquidarsi secondo equità per tutti i danni provocati all’istante in virtù del pignoramento presso terzi, dello stipendio che costituisce l’unica fonte di sostentamento, oltre che per il comportamento persecutorio teso a recuperare una somma non dovuta. Vinte le spese e competenza di giudizio, con attribuzione.
A fondamento della domanda, l’istante esponeva: 1. in data 27.4.2006, aveva proposto dinanzi al Tribunale di S. Maria C. V., Sezione Distaccata di Caserta, ricorso in opposizione agli atti esecutivi, ex art. 615, comma II, c.p.c., contro la Gest Line la quale, con atto di pignoramento presso terzo, la Direzione Provinciale dei Servizi Vari, e contemporanea citazione dinanzi al detto Tribunale, per l’udienza del 3.5.2006, intendeva compiere il recupero delle somme di cui agli avvisi di mora e cartelle n. 300xxx33820-400zzz829028, notificati il 22.3.2004, per l’ammontare di € 441,56, oltre accessori; 2. all’udienza del 19.4.2007, il Giudice del Tribunale di S. Maria C.V., Sezione Distaccata di Caserta, Dott. Santise, fissava il termine perentorio di 30 giorni, per l’introduzione del giudizio di merito dinanzi al G.d.P. competente; 3. la Gest Line aveva trattenuto la somma di € 441,56 ed il diritto gabellare di € 27,89 per il pignoramento, nonché gli interessi di mora a fronte dei citati avviso di mora e cartella di pagamento; 4. l’istante, a seguito della notifica della cartella di pagamento n. 028200300xxx33820000, avvenuta il 22.3.2004, con la quale si evidenziava l’iscrizione a ruolo della somma di € 177,00, riferita ad una sanzione amministrativa per violazione al C.d.S., impugnava la detta cartella con ricorso dinanzi al G.d.P. di Trentola Ducenta che, con sentenza n. 2452/04 dei 22.11-30.12.2004, accoglieva il ricorso e condannava la Gest Line S.p.A. (Esaban S.p.A.) al pagamento delle spese processuali; 5. la citata sentenza, unitamente all’atto di precetto, veniva notificata alla Gest Line S.p.A. in data 11.3.2005; 6. nonostante edotta dell’esito del ricorso, la Gest Line, in data 18.5.2005, notificava al ricorrente intimazione di pagamento della medesima somma richiesta con l’annullata cartella di pagamento, maggiorata degli interessi di mora e, successivamente, in data 7.6.2005, notificava atto di pignoramento presso terzi, riferito sempre alla medesima somma; 7. il comportamento della Gest Line S.p.A., oltre che problemi di carattere economico, aveva turbato la vita del-l’opponente e per tale motivo chiedeva il risarcimento del danno esistenziale procuratogli.
Si costituiva la Equitalia Polis S.p.A., in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa come in epigrafe, che resisteva alla domanda introduttiva e chiedeva: a) in via preliminare, dichiarare la propria incompetenza per materia; b) dichiarare l’improponibilità e comunque l’infondatezza della domanda di nullità dell’atto di pignoramento proposta da Tizio Gxx; c) dichiarare l’improponibilità e comunque l’infondatezza della domanda proposta da Tizio Gxx in subordine nel merito; d) vinte le spese e competenze di giudizio.
A sostegno delle proprie tesi, la Equitalia Polis S.p.A. deduceva: a) va dichiarata l’incompetenza per materia del G.d.P. ex art. 615, comma 2, c.p.c., poiché controparte si oppone ad un pignoramento presso terzi, quindi, per le cause relative all’esecuzione forzata è competente il Tribunale ex art. 9 c.p.c.; b) nel merito, la resistente evidenzia che la propria attività risulta appieno informata alle norme di cui al DPR 602/72; c) in ordine all’avvenuto accoglimento del ricorso avverso la cartella n. 028/2003/00xxx33820/000, fa rilevare che l’intervento di Equitalia Polis SpA, all’udienza di assegnazione delle somme aveva ridotto il pignoramento alla sola cartella di pagamento n. 028/2004/00zzz29028/000 mai impugnata dall’opponente ed avente ad oggetto iscrizioni a ruolo non sgravate, né quietanzate. Alla luce dei rilievi svolti, il pignoramento eseguito in danno dell’opponente doveva essere ritenuto valido.
Nessun mezzo istruttorio veniva espletato e la causa veniva introitata a sentenza sulla scorta della documentazione in atti, delle conclusioni rassegnate e della discussione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attrice è fondata e va accolta per quanto di ragione.
Preliminarmente, è appena il caso di osservare che l’eccezione di incompetenza per materia di questa Giustizia proposta dalla resistente, sul presupposto che in questa sede si verta in tema di cause relative ad esecuzione forzata, è ampiamente fallace ed inconsistente.
Nelle sue dissertazioni sul punto, la resistente trascura, infatti, il dettato di cui all’art. 616 c.p.c. che così statuisce: “Se competente per la causa [c.p.c. 17, 27] è l’ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice dell’esecuzione [c.p.c. 484] questi fissa un termine perentorio per l’introduzione del giudizio di merito secondo le modalità previste in ragione della materia e del rito, previa iscrizione a ruolo, a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all’articolo 163-bis, o altri se previsti, ridotti della metà; altrimenti rimette la causa dinanzi all’ufficio giudiziario competente assegnando un termine perentorio [c.p.c. 153] per la riassunzione della causa [c.p.c. 630; disp. att. c.p.c. 125, 126; c.n. 667]. La causa è decisa con sentenza non impugnabile”.
E’, dunque, del tutto evidente che il presente giudizio sia stato introdotto da parte opponente innanzi a questo Giudice, su precisa ordinanza del G.E. del Tribunale di S. Maria C.V., Sezione Distaccata di Caserta, con termine perentorio ed il campo d’intervento concerne esclusivamente il merito della posizione debitoria in virtù della quale si è proceduto al pignoramento presso terzi, fermo restando la competenza dello stesso G.E. in ordine a provvedimenti concernenti l’esecuzione forzata.
Consegue che la contestazione in parola va rigettata perché palesemente pretestuosa ed infondata.
Nel merito, dunque, deve in primis rilevarsi che il pignoramento operato dalla Gest Line S.p.A. presso il terzo, Direzione Provinciale dei Servizi Vari, per € 441,56, oltre accessori e diritto tabellare per € 27,89, è stato eseguito dall’Ufficiale alla riscossione in data 3.6.2005, a fronte degli avvisi di mora e cartelle n. 300xxx33820-400zzz829028.
La sentenza del G.d.P. di Trentola Ducenta n. 2452/04 dei 22.11/30.12.04, con la quale era stata annullata la cartella n. 300xxx33820, risulta notificata alla Gest Line S.p.A., unitamente all’atto di precetto, in data 11.3.2005 e, quindi, alla data del pignoramento presso terzi (3.6.2005) l’Agente per la riscossione aveva già la piena cognizione della ricordata sentenza del G.d.P. di Trentola Ducenta.
Per tale ragione, il pignoramento presso terzi non poteva eseguirsi anche in forza della detta cartella già annullata, ma solo per le somme di cui alla seconda cartella, n. 400zzz829028 (se regolarmente notificata), la quale presentava, secondo i dati meccanizzati esibiti dalla Equitalia Polis S.p.A., una sorta di € 214,34 che, con interessi di mora, altri oneri e diritto di notifica, ammontava a complessivi € 290,07.
La cartella n. 300xxx33820, invece, annullata con la sentenza del G.d.P. di Trentola Ducenta citata sopra, sempre secondo i dati meccanizzati esibiti dalla Equitalia Polis S.p.A., presentava una sorta di € 177,00 che, con interessi di mora, altri oneri e diritto di notifica, ammontava a complessivi € 250,83.
Ed allora, rilevato che l’importo oggetto del pignoramento, di € 441,56, oltre accessori ed oltre il diritto tabellare di € 27,89, come rappresentato nell’atto di pignoramento presso terzi, si articola in: a) tributi per € 391,34 (corrispondente alla sommatoria della sorta delle due anzidette cartelle: 214,34 + 177,00); b) interessi di mora € 20,27; c) C.R.C. € 18,19; d) diritti di notifica € 11,76, la Gest Line S.p.A., come assume, peraltro, la stessa Equitalia Polis S.p.A., in sede di udienza di assegnazione delle somme avrebbe ridotto il pignoramento alla sola cartella n. 400zzz829028, la cui sorta, come innanzi ricordato, era di € 214,34, mai impugnata ed avente ad oggetto iscrizioni a ruolo non sgravate, né quietanzate.
Dalla documentazione esibita in atti, però, non si rinviene alcun dato probatorio in ordine all’avvenuta notificazione di quest’ultima cartella di pagamento all’attuale opponente.
Pertanto, la circostanza che tale atto non sia stato impugnato, di per se, da solo, non concreta il diritto azionato dall’Agente alla riscossione, Gest Line S.p.A., di procedere al pignoramento presso terzi.
In altri termini, a parere di questo decidente, ogni e qualsivoglia atto stragiudiziale, con il quale si intima un pagamento, alla stessa stregua dell’atto di precetto, deve essere assistito dal titolo esecutivo sulla base del quale è, appunto, intimato il pagamento, la cui mancata notificazione invalida non solo la pretesa di pagamento ma anche i successivi atti esecutivi, compresa l’esecuzione forzata di cui al pignoramento.
In tale prospettiva, la proposta opposizione va accolta con il conseguente svincolo delle somme pignorate presso terzi dalla Gest Line S.p.A..
Non può, inoltre, revocarsi in dubbio che il comportamento della Gest Line S.p.A. abbia provocato danni all’opponente, la cui valutazione, operata in via equitativa, ai sensi dell’art. 1226 c.c., dà luogo alla quantificazione degli stessi in complessivi € 400,00.
Sicché, la Equitalia Polis S.p.A., in persona del l.r.p.t., va condannata al pagamento, in favore dell’opponente, della somma di € 400,00, oltre gli interessi al tasso legale dalla data della domanda alla data di effettivo soddisfo.
Il G.E., con proprio provvedimento, vorrà disporre lo svincolo delle somme pignorate dalla Gest Line S.p.A. presso il terzo, Direzione Provinciale dei Servizi Vari.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P. Q. M.
Il Giudice di Pace di Caserta, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Tizio Gxx contro la Gest Line S.p.A., in persona del l.r.p.t., disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
1) Accoglie per quanto di ragione la proposta opposizione e, per l’effetto, condanna la Equitalia Polis S.p.A., in persona del l.r.p.t., al pagamento, in favore di Tizio Gxx, della somma di € 400,00, oltre gli interessi al tasso legale dalla data della domanda alla data di effettivo soddisfo, a titolo di risarcimento danni;
2) Il Giudice dell’Esecuzione del Tribunale di S. Maria C. V., Sezione Distaccata di Caserta, con proprio provvedimento, vorrà disporre lo svincolo delle somme pignorate dalla Gest Line S.p.A. presso il terzo, Direzione Provinciale dei Servizi Vari.
3) Condanna la medesima Equitalia Polis S.p.A., in persona del l.r.p.t., al pagamento delle spese del presente giudizio, in favore dell’istante, che liquida in complessivi € 480,00, di cui € 190,00 per diritti, € 180,00 per onorari ed il resto per spese e 12,50%, oltre C.P.A. ed I.V.A..
Si esegua.
Caserta, 3 Dicembre 2007
Il Giudice Coordinatore
(Avv. Generoso Bello)
atto precetto equitalia spa Nell’atto di precetto intimo alla equitalia il pagamento delle somme entro 10 gg. o 120 gg.