Pioggie abbondanti? Anas deve risarcire danni al veicolo causati da allagamento
L’Anas deve risarcire l’automobilista che, rimasto bloccato in strada, subisce dei danni alla propria vettura a causa della pioggia abbondante.
E’ quanto disposto dal Tribunale di Bassano del Grappa, nella sentenza 29 giugno 2011, che ha riconosciuto un risarcimento di 6 mila euro in favore dell’attore, un automobilista , che, alla guida della propria macchina, aveva proseguito la marcia lungo la strada statale n. 47 Valsugana, vista l’assenza di segnaletica relativa alla possibilità di allagamenti, finchè la sua vettura si arrestava senza più ripartire, a causa dell’abbondante acqua entrata nel motore.
Il Giudice de quo ha ritenuto sussistente la responsabilità di Anas ex art. 2051 c.c., sposando l’orientamento della Suprema Corte di Cassazione, secondo cui “gli enti proprietari delle strade, ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, devono – salvo che nell’ipotesi di concessione prevista dal comma 3 della predetta norma – provvedere: a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi; b) al controllo tecnico dell’efficienza delle strade e delle relative pertinenze; c) all’apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta. Trattasi di obbligo derivante dal mero fatto di essere proprietari il quale può concorrere con ulteriori obblighi (e, quindi, con ulteriori cause di responsabilità) del medesimo ente o di altri, derivanti da altre normative e, in particolare, dalla disciplina dettata dall’art. 2051 cod. civ.” (Cass. 22 aprile 2010, n. 9527).
Inoltre, con riguardo alla responsabilità di Anas quale proprietario stradale, la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia prevista dall’art. 2051 cod. civ. prescinde dall’accertamento del carattere colposo dell’attività o del comportamento del custode e ha natura oggettiva, necessitando, per la sua configurabilità, del mero rapporto eziologico tra cosa ed evento; tale responsabilità prescinde, altresì, dall’accertamento della pericolosità della cosa stessa e sussiste in relazione a tutti i danni da essa cagionati, essendo esclusa solo dal caso fortuito, che può essere rappresentato – con effetto liberatorio totale o parziale – anche dal fatto del danneggiato, avente un’efficacia causale tale da interrompere però del tutto il nesso eziologico tra la cosa e l’evento dannoso o da affiancarsi come ulteriore contributo utile nella produzione del danno (Cass. 7 aprile 2010, n. 8229).
Nel caso in oggetto, il Tribunale ha addebitato la causa del danno all’Anas in quanto, pur essendo proprietaria della strada, non ha assolto agli obblighi di controllo tecnico di efficienza della strada ossia quelli di assicurare un corretto deflusso delle acque meteoriche in caso di pioggia abbondante.