Pirata della strada risponde di omicidio colposo anche in caso di errore medico
La morte di un soggetto coinvolto in un sinistro stradale non può essere addebitata al medico, anche nel caso in cui quest’ultimo abbia commesso una negligenza nella cura.
Così si è espressa la Suprema Corte di Cassazione nella sentenza del 1 giugno 2011, n. 22165, con cui è stato stabilito che la responsabilità del personale medico non è sufficiente per scagionare il soggetto che provocato il sinistro dall’accusa di omicidio colposo.
Ciò in quanto l’omicidio è stato causato anzitutto a causa dell’incidente e solo successivamente a causa delle mancanze del personale medico.
Secondo i giudici di legittimità, la colpa dei medici, anche se grave, non può ritenersi causa autonoma ed indipendente, tale da interrompere il nesso causale ex art. 41 c.p., comma 2, rispetto al comportamento dell’agente. Le lesioni, infatti, hanno reso necessario l’intervento dei sanitari, la cui imperizia o negligenza non costituisce un fatto imprevedibile ed atipico, ma un’ipotesi che si inserisce nello sviluppo della serie causale.