Piscina: il gestore è responsabile se non segnala la profondità dell’impianto
(Cass. n.5086/11)
Il gestore della piscina è responsabile per i danni patiti dagli utenti se non predispone opportuna segnaletica per evidenziare la profondità dell’impianto e porre il divieto per i tuffi. “Ai fini dell’individuazione della responsabilità per danni, ex art. 2043 c.c., derivanti da un tuffo in piscina dove la profondità dell’acqua è bassa, posto che, secondo le comuni regole di prudenza, il gestore deve predisporre mezzi idonei a segnalarne la profondità e un esplicito cartello per vietare i tuffi, dove la profondità non li consente in sicurezza, qualora tale condotta risulti omessa … andrà valutata l’incidenza causale di tale omissione rispetto all’evento, non apparendo inverosimile – alla luce del criterio della cosiddetta causalità adeguata – che idonei segnali di pericolo possano svolgere un effetto dissuasivo sul comportamento dell’uomo medio, e, tanto più su quello di un’adolescente. Inoltre, ai fini di stabilire la misura della concorrenza del comportamento colposo della vittima e della omessa apposizione di segnaletica, rileverà se il tuffo è avvenuto dal lato corto della piscina, dove l’acqua era senz’altro bassa, o dal lato lungo, dove la profondità non era omogenea, nonché la valutazione della giovane età della vittima rispetto alla maturità psicologica ipotizzabile”. Questo il principio espresso dalla Corte di Cassazione che, censurando la sentenza di merito, ha ritenuto che la mancanza di una normativa specifica, che imponga al gestore della piscina la collocazione di cartelli. (indicatori della diversa profondità e del divieto di tuffi dove l’acqua era bassa), non esclude la configurabilità di un comportamento colposo in capo al gestore. “Infatti, l’apposizione di mezzi idonei a segnalare la profondità della piscina e di un esplicito cartello per vietare i tuffi, dove la profondità non li consente in sicurezza, risponde alle comuni regole di prudenza, specificate nei confronti del gestore della piscina, volte ad impedire il superamento dei limiti del rischio connaturato allo svolgimento dell’attività sportiva. Nessun rilievo può avere, quindi, la mancata elencazione di tali obblighi in norme primarie o secondarie, o in norme elaborate dagli organismi sportivi di riferimento. La loro eventuale esistenza non farebbe altro che codificare generali norme di prudenza rispetto a chi, per la natura dell’attività svolta, è tenuto a garantire l’incolumità fisica degli utenti nell’organizzazione della propria attività economica”. Secondo la Corte, inoltre,il giudice di merito non ha, erroneamente, attribuito alcuna valenza causale alla omissione della segnaletica rispetto all’evento dannoso e non ha motivato adeguatamente la ritenuta totale riconducibilità dell’evento alla vittima. “Invero, alla luce del consolidato criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base della quale, all’interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiono – ad una valutazione ex ante – del tutto inverosimili, non può negarsi che non è inverosimile l’ipotesi che, in presenza di idonei segnali di pericolo, il comportamento dell’uomo medio, e, tanto più quello di un’adolescente, avrebbe potuto essere più accorto sino ad arrivare ad escludere il compimento del comportamento vietato. Inoltre, la decisione censurata difetta di completa e adeguata motivazione laddove attribuisce l’evento al solo comportamento azzardato della vittima, senza spiegare se il tuffo è avvenuto dal lato corto o lungo della piscina. Dato di non poco rilievo, se si considera che dal primo l’acqua della piscina era senz’altro bassa, mentre dal secondo la profondità dell’acqua non era omogenea, con conseguenti ripercussioni sulla valutazione del comportamento colposo della vittima e della mancata presenza di segnali. Pure incompleta risulta la motivazione, laddove attribuisce valore assoluto alla perfetta conoscenza della piscina da parte delle vittima e alla sua esperienza come nuotatrice, sostenendo, quanto al profilo di maturità psicologica della vittima, che “non si può dire che l’età della ragazza fosse immatura al punto tale da non consentirle di comprendere l’azzardo”, laddove propria la giovanissima età avrebbe consigliato, secondo l’id quod plerumque accidit, una maggiore prudenza nella valutazione”.