Portabilità numero telefonico entro 3 giorni, lo afferma il Consiglio di Stato che dà ragione all’Agcom
la portabilità del numero in tre giorni. Lo ha stabilito il Consiglio
di Stato che ha accolto il ricorso dell’Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni sulla portabilità e sospendendo la sentenza del Tar del
Lazio che aveva bloccato la delibera con cui si imponeva alle aziende
un tempo massimo di tre giorni per le procedure relative alla
portabilità del numero di telefonia mobile. Il limite massimo dei tre
giorni viene quindi confermato. La Sesta Sezione del Consiglio di
Stato, si legge nell’ordinanza di cui si aspettano ora le valutazioni
di merito, «accoglie l’istanza cautelare, proposta dagli appellanti
principali e, per l’effetto, sospende l’efficacia della sentenza
impugnata».
L’Autorità per le tlc si era rivolta al Consiglio di Stato dopo che il Tar del Lazio
aveva dato ragione a Telecom Italia e Vodafone. La sentenza del Tar
aveva bloccato la delibera del 2008 che, per l’appunto, fissa in
massimo tre giorni il termine per il cambio di operatore conservando il
proprio numero, «indipendentemente dall’eventuale termine di preavviso
per il recesso previsto dal contratto».
Secondo il Tar, il termine dei tre giorni è in contraddizione con la
legge Bersani e quindi l’Autorità, deliberando in modo difforme,
avrebbe «sostituito le proprie valutazioni a quelle effettuate dal
legislatore». Il Consiglio di Stato, invece, la pensa diversamente. I
giudici di Palazzo Spada, infatti, ritengono che la legge Bersani «da
un lato, riguarda il semplice recesso dal contratto senza trasferimento
del numero ad altro operatore», inoltre «nell’introdurre un termine
massimo a garanzia del consumatore, non ha intaccato il potere
dell’Agcom di disciplinare la portabilità del numero di telefonia
mobile e di prevedere termini inferiori per la conclusione della
procedura».
Oltre tutto, si legge ancora nell’ordinanza, questo potere è già stato
esercitato dall’Autorità in una delibera del 2001 con la previsione di
cinque giorni, che non è stata contestata. Le valutazioni dei giudici
amministrativi, inoltre, riguardano anche gli operatori minori, che
sarebbero «chiaramente pregiudicati dalla sospensione di un regime
regolatorio che tende a disciplinare la portabilità del numero in modo
efficace». Palazzo Spada, infine, ritiene che «con riguardo all’appello
incidentale proposto da Vodafone non sussistono i requisiti della
gravità e irreparabilità del danno, tali da rendere necessaria la
sospensione del provvedimento impugnato in primo grado riguardo a
profili che potranno essere adeguatamente approfonditi nella sede del
merito del giudizio».
Il Codacons accoglie con soddisfazione l’ordinanza del Consiglio di Stato.
Secondo Carlo Rienzi, presidente dell’associazione dei consumatori che
si è costituita in giudizio, si tratta di un’ordinanza che «fornirà
maggiori garanzie agli utenti, spesso impotenti di fronte all’arroganza
delle compagnie telefoniche. Troppo frequenti finora i casi in cui gli
operatori hanno ostacolato la portabilità del numero, allungando a
dismisura i tempi per il passaggio da un gestore all’altro,
comportamento che arrecava un evidente danno economico ai consumatori».
La decisione del Consiglio di Stato «è una vittoria dei consumatori e dell’Agcom, le
cui azioni sono sempre volte alla tutela dei diritti degli utenti».
Questo il commento del presidente dell’Adoc, Carlo Pileri. «Prevedere
tre giorni come limite massimo per la portabilità del numero – osserva
Pileri – è fondamentale per il rispetto della volontà del cliente. È
d’altra parte comprensibile, accettabile e auspicabile che il gestore
uscente possa fare offerte al consumatore, che siano però non invasive
della sua volontà di cambiare gestore e certe nei contenuti e modalità
d’esecuzione». Secondo l’Adoc l’Italia, come tempi di portabilità, è la
penultima in Europa, con un tempo medio di 15 giorni, il doppio della
media europea. Solo in Polonia si aspetta di più, ben 23 giorni. In
Irlanda, al contrario, bastano appena 2 ore per cambiare gestore.