Possibile licenziare chi non ha i titoli
La vicenda riguarda il licenziamento di una massofisioterapista. La società di riabilitazione haallontanato la dipendente a causa della Legge n. 42/1999 che, riformando le professioni sanitarie, prevede il diploma triennale come requisito per l’esercizio della professione. La massofisioterapista era invece solo in possesso di un corso biennale che non era possibile ritenere equipollente poiché non rispondeva ai requisiti indicati dal D.M. 27 luglio 2000.
Il tecnico faceva ricorso ritenendo che i titoli conseguiti prima dell’entrata in vigore delle norme dovevano avere lo stesso peso dei diplomi universitari di nuova istituzione.
La sentenza
La Cassazione, con la sentenza n. 13239 del 28 maggio 2013, ha dichiarato di essere di diverso avviso, confermando quanto già stabilito in precedenza dal Consiglio di Stato, ponendo il massofisioterapista sullo stesso piano del fisioterapista con diploma universitario, solo in caso di possesso di un diploma conseguito dopo aver frequentato un corso di tre anni. La Suprema Corte ha dunque escluso l’irretroattività della legge poiché essa ha lo scopo di garantire livelli professionali omogenei, anche attraverso corsi di riqualificazione. Se la ricorrente avesse infatti pensato di riprendere gli studi, la sospensione dal lavoro sarebbe stata solo temporanea e non definitiva come è stata per il caso in analisi.
Fonte: www.fiscopiu.it