Poste condannate a risarcire un’impresa per il tardivo recapito dell’offerta
Il fatto: un impresa esclusa
da una gara per la ritardata consegna dell’offerta alla PA appaltante, a causa
di un ritardo imputabile alla società Poste italiane. Il Tribunale di Lecce(
sez. II sentenza 28.03.2008), in conseguenza a ciò, ha condannato le Poste
Italiane spa a pagare 60 mila euro a favore dell’impresa
esclusa dalla gara. Le Poste, infatti, nell’ipotesi di spedizione con
Postacelere si impegnano al recapito del plico in un
giorno lavorativo.
Il
Giudice ha dunque ritenuto il ritardo e la conseguente esclusione dalla gara
dell’offerta spedita a mezzo posta, imputabile alla condotta inadempiente e
negligente delle Poste Italiane.
Le
condizioni contrattuali relative al servizio postacelere sono
infatti previste dalla Carta dei servizi postali che impone il recapito
del pacco entro 1 giorno. La violazione di tale obbligo di recapito, imputabile
alla condotta negligente delle Poste Italiane, ha determinato il sorgere del
diritto della società contraente al risarcimento dei
danni patiti in conseguenza a quell’inadempimento.
Pertanto, il giudice del Tribunale di Lecce ha condannato le Poste al
risarcimento del danno patrimoniale subito
dall’impresa esclusa, consistente nell’impossibilità della stessa di
partecipare alla gara e quindi di vedersi aggiudicato il contratto. L’impresa
esclusa infatti è riuscita, in sede processuale, a
dimostrare che ove la consegna fosse stata tempestiva si sarebbe aggiudicata
l’appalto. Il danno è stato liquidato nella misura del 10% del valore dell’appalto, pari al guadagno netto che l’impresa avrebbe
ottenuto dall’aggiudicazione stessa.
La sentenza suddetta merita una particolare attenzione
perché mostra le possibilità di tutela giuridica che i consumatori hanno a
seguito di disservizi delle società che gestiscono e
erogano servizi pubblici. Infatti, a seguito della trasformazione dell’Amministrazione
Postale da ente pubblico economico in società per azioni, la gestione del
servizio e dunque i rapporti con l’utenza soggiacciono alle ordinarie norme civilistiche, dunque alle norme che regolano i rapporti tra
privati. Oltre ciò ulteriori la legge8 D. lgs. N. 286 del 1999) ha previsto ulteriori
garanzie che derivano dall’obbligo della
società Poste di osservare le prescrizioni contenute nella Carta dei Servizi.
Dunque, il consumatore con riferimento all’ipotesi in cui usufruisce di un
servizio pubblico è ulteriormente garantito e
tutelato.
La Carta
dei servizi è uno strumento di autoregolamentazione,
una sorta di patto con i CONSUMATORI( dal punto di vista della natura giuridica
si parla di una promessa unilaterale) che introduce prescrizioni miranti a
monitorare la qualità delle prestazioni erogate con il ricorso a standard
qualitativi.
In
concreto, contengono l’impegno dell’ente erogante a garantire il rispetto di un
determinato livello di qualità a cui corrisponde un diritto degli utenti, ai
quali è riconosciuta la possibilità di ottenere degli indennizzi automatici e
forfetari in caso di violazione di prescrizioni introdotte con la Carta dei Servizi, ai sensi
dell’art. 11 comma 2 d. lgs. n.
286 del 1999. Produce, quindi, effetti sul rapporto di utenza,
di tipo amministrativo, in caso di servizi pubblici sociali, di tipo
contrattuale nel caso di servizi pubblici imprenditoriali, come nell’ipotesi in
esame.
I
suddetti indennizzi sono automatici in quanto dovuti a prescindere dalla prova
di un effettivo danno subito, sulla base della semplice allegazione del mancato
rispetto di uno standard qualitativo previsto; forfetari perché determinati a priori
nel loro ammontare.