PRATICHE AGGRESSIVE E SCORRETTE, l’ANTITRUST SANZIONA LA SOCIETA’ TIM.
Dal 1 aprile 2017 Tim modifica la durata temporale della bolletta che da mensile diventa di ventotto giorni.
Pratiche <<aggressive>> e <<scorrette>>, così le definisce l’Antitrust.
Il cliente potrà disdire il contratto, esercitando il proprio diritto di recesso, ma gli costerà caro: al recesso anticipato, come modifica unilaterale del contratto, seguirà l’illegittima richiesta di Tim del pagamento in un’unica soluzione di tutte le rate residue, relative all’offerta, oggetto del contratto, stipulato dal consumatore con la società in questione.
Trattasi di un vero e proprio illecito, una pratica arbitraria, che limita fortemente la libertà di scelta e di comportamento del consumatore, che per il solo timore di dovere affrontare il pagamento di una cospicua bolletta, peraltro in un’unica soluzione, rinuncia ad esercitare il proprio diritto di tutela. Tale pratica, era stata, in realtà, già adottata dalle altre compagnie telefoniche a cui si aggiungerà a breve Sky dopo Premium, alterando quindi, ampliamente la libertà di concorrenza. Il mese diventato di ventotto giorni porterà ad un rincaro, assolutamente inaccettabile del 8,7%, per il cliente.
La sanzione, comminata dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato, a seguito delle denunce delle Associazioni dei Consumatori, è stata di 500mila euro -la più grave tra le sanzioni- a cui verranno aggiunte le sanzioni dell’AGICOM -Autorità per le garanzie nelle comunicazioni- qualora Tim non tornerà alla vecchia fatturazione con cadenza temporale di 30 giorni.
Il D.lg. n. 206/2005 all’art. 24, definisce come <<pratica aggressiva>>: “una pratica commerciale che, nella fattispecie concreta, tenuto conto di tutte le caratteristiche e circostanze del caso, mediante molestie, coercizione, compreso il ricorso alla forza fisica o indebito condizionamento, limita o è inidonea a limitare considerevolmente la libertà di scelta o di comportamento del consumatore medio in relazione al prodotto e pertanto lo induce o è idonea ad indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso.” Segue l’art. 27 ter dello stesso decreto, che in ogni caso, qualunque sia l’esito della procedura posta in essere dall’Autorità garante, non sarà pregiudicato il diritto del consumatore di adire il Giudice competente. Cosa potranno fare allora i consumatori? Con assoluta certezza, potranno agire per la tutela del proprio diritto e potranno, dunque, vedere risarcito il danno ingiusto arrecato dalla società Tim a norma dell’art. 2043 c.c.