Preavviso di fermo amministrativo, impugnabilità
CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIV., sentenza N. 11087 del 30 aprile 2010
Il preavviso di fermo amministrativo per crediti tributari e extratributari è sempre impugnabile innanzi al giudice competente
Nella Sentenza :
>> [… il quesito non scalfisce la ratio decidendi della sentenza impugnata, peraltro assolutamente corretta, secondo la quale al giudice tributario appartiene la cognizione delle obbligazioni di natura fiscale, mentre il giudice ordinario giudica delle altre materie (nella specie obbligazioni dovute per violazioni al codice della strada). In altri termini, il giudice di merito ha tenuto distinte le obbligazioni tributarie da quelle extratributarie, limitando la portata del suo decisum soltanto a queste ultime.
Con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell’art.615 c.p.c., la società ricorrente prospetta il seguente quesito di diritto “ se il preavviso assume il valore di comunicazione di iscrizione di fermo amministrativo che, quale atto preordinato all’espropriazione forzata e, comunque, alla realizzazione di un credito è atto impugnabile”. L’Equitalia prospetta, sostanzialmente la tesi della non impugnabilità di un atto considerato meramente preparatorio, in relazione al quale il destinatario non avrebbe alcun interesse ad impugnare. In realtà, l’atto impugnato (il cui esame è consentito in relazione al giudizio di ammissibilità del ricorso introduttivo) contiene (oltre all’invito al pagamento da effettuarsi entro venti giorni dalla notifica) la comunicazione ultima che decorso inutilmente il termine per pagare si provvederà alla iscrizione del fermo presso il Pubblico Registro Automobilistico senza ulteriore comunicazione”. Quindi, l’atto impugnato vale come comunicazione ultima della iscrizione del fermo entro i successivi venti giorni (salvo pagamento). Di qui l’interesse ad impugnare. Peraltro, a seguire la tesi opposta, il contribuente dovrebbe attendere il decorso dei venti giorni per impugnare direttamente l’iscrizione del fermo, direttamente in sede di esecuzione, con aggravio di spese e di perdita di tempo assolutamente priva di senso. E’ noto che il disposto dell’art. 86, comma 2, del DPR 602/1973, in forza del quale il concessionario deve dare comunicazione del provvedimento di fermo al soggetto nei cui confronti si procede, decorsi sessanta giorni dalla notificazione della cartella esattoriale (art. 50 DPR 602/1973), è stato superato dalla prassi di invitare ulteriormente l’obbligato ad effettuare il pagamento, comunicando contestualmente che alla scadenza dell’ulteriore termine si procede all’iscrizione del fermo ( si tratta di prassi notorie che traggono origine da istruzioni dell’Agenzia delle Entrate alla società di riscossione, altrettante notorie, fornite con nota 57413 del 9 aprile 2003 e ribadite con risoluzione del 9 gennaio 2006, n. 2). Quanto alla specifica e diretta impugnabilità del preavviso di fermo, non ignora il Collegio che taluni arresti, anche recenti (Cass. Sz. II, 20301/2008, 8890/2009) hanno escluso la impugnabilità del provvedimento per carenza di interesse, ma tale indirizzo deve ritenersi superato dall’intervento di queste SS.UU. secondo il quale “Il preavviso di fermo amministrativo ex art. 86 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 che riguardi una pretesa creditoria dell’ente pubblico di natura tributaria è impugnabile innanzi al giudice tributari, in quanto atto funzionale a portare a conoscenza del contribuente una determinata pretesa tribuataria, rispetto alla quale sorge ex art. 100 cod. proc. Civ. l’interesse del contribuente alla tutela giurisdizionale per il controllo della legittimità sostanziale della pretesa impositiva, a nulla rilevando che detto preavviso non compaia esplicitamente nell’elenco degli atti impugnabili contenuto nell’art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n.546, in quanto tale elencazione va interpretata in senso estensivo, sia in ossequio alle norme costituzionali di tutela del contribuente e di buon andamento della P.A., che in conseguenza dell’allargamento della giurisdizione tributaria operato con la legge 28 dicembre 2001, n. 448” (Cass. 10672/2009). Analoghe considerazioni valgono, mutatis mutandis, allorquando il preavviso riguardi obbligazioni extratributarie. …]