Preavviso fermo amministrativo veicolo, opposizione, danni
REPUBBLICA ITALIANA
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ROMA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice di Pace di ROMA, Sez. 1^, Avv. Massimo Catarinella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. …. R.G. contenzioso dell’anno 2007
TRA
Tizio, rappresentato e difeso dall’Avv. …, elettivamente domiciliato in Roma …. –attore- CONTRO
Gerit Equitalia Spa, rappresentata e difesa dall’Avv. …., elettivamente domiciliata in Roma ….. –convenuta-
CONTRO
Comune di XXX, rappresentato e difeso dall’Avv. …, elettivamente domiciliato in Roma …. –convenuto-
E CONTRO
Comune di KKK , con sede in …… Largo …… -convenuto-contumace-
.
Oggetto: Opposizione all’esecuzione in materia di fermo amministrativo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in opposizione ritualmente notificato ex art.v 615 1° comma c.p.c., il Sig. Tizio citava la Gerit Equitalia Spa, il Comune di XXX in persona del Sindaco p.t., il Comune di KKK in persona del Sindaco p.t., per sentire pronunciare l’annullamento previa sospensione di cinque cartelle esattoriali portanti iscrizione al ruolo di un carico sanzionatorio complessivo di € 1109,15, contestualmente all’ annullamento di un preavviso di fermo amministrativo sul veicolo di proprietà dell’attore targato zzzzzz notificatogli il 20/04/2007 . Il Sig. Tizio eccepisce che le cartelle di pagamento di cui in narrativa non gli sono mai state notificate, così come non gli sarebbero stati notificati i verbali di accertamento relativamente alle sanzioni iscritte al ruolo. L’opponente eccepisce anche la prescrizione della pretesa creditoria per la parte in cui, rispetto alle date delle commesse violazioni questa sarebbe da ritenersi prescritta ai sensi dell’art. 28 della legge 689/81. Il ricorrente eccepisce altresì l’illegittimità della maggiorazione applicata nelle cartelle di pagamento ai sensi dell’art. 27 comma 6 della legge 689/1981, a suo avviso tale maggiorazione riguardando l’ipotesi in cui sia stata emessa un’ordinanza-ingiunzione e non, come nel caso di specie, un verbale di accertamento. Il ricorrente chiede infine un risarcimento del danno “esistenziale” a suo dire cagionatogli dalla misura coattiva notificatagli, danno da liquidarsi in via equitativa dal GdP adito nei limiti della sua competenza per valore.
Si sono costituiti con proprio fascicolo e comparsa di costituzione e risposta, sia il Comune di XXX che la Gerit Equitalia Spa. Il Comune di XXX eccepisce in via pregiudiziale il difetto di giurisdizione del Giudice adito e comunque la infondatezza nel merito della richiesta risarcitoria, trattandosi ad avviso del Comune di XXX, nella fattispecie di un preavviso di fermo amministrativo su autoveicoli, di un atto insuscettibile di provocare un danno ingiusto ai sensi dell’art. 2043 Cod. Civ., comunque in carenza di ogni elemento probatorio in ordine alla illiceità del fatto e al nesso di causalità tra questo e il danno asseritamente patito.
Anche la Gerit Equitalia Spa nella sua comparsa di costituzione, pur non aderendo all’eccezione del difetto di giurisdizione del Giudice di Pace avanzata dal Comune di XXX, tuttavia eccepisce la propria carenza di legittimazione passiva quale mèra Concessionaria per l’attività di riscossione, inoltre confermando la legittimità della procedura di fermo, attivata per la riscossione coattiva delle somme iscritte al ruolo. Ulteriormente Gerit Equitalia eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alla richiesta risarcitoria avanzata dall’opponente, mancando qualsiasi elemento di dolo o di colpa da parte della Concessionaria, comunque in carenza di elementi sufficienti ad individuare, con la precisione richiesta dalla legge, la sussistenza e l’entità del pregiudizio asseritamente subito, posto che tale richiesta avrebbe dovuto comunque, in ipotesi essere rivolta solo nei confronti del Comune di XXX e del Comune di KKK. All’udienza del 15/10/2007, il sottoscritto GdP, viste le eccezioni pregiudiziali avanzate dalle parti convenute, si riservava. A scioglimento della riserva assunta, il GdP osserva quanto segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre preliminarmente esaminare l’eccezione di difetto di giurisdizione del GdP in materia di fermo amministrativo, disposto per la riscossione coattiva di sanzioni pecuniarie amministrative per violazione al Codice della Strada, iscritte al ruolo, e quindi portate alla riscossione con apposita cartella esattoriale.
L’eccezione viene proposta dal Comune di XXX, il quale appunto eccepisce la giurisdizione della a.g.o in favore della Commissione Tributaria Provinciale di XXX. L’eccezione non è fondata. Ancorché sul preavviso di fermo impugnato sia specificato a stampa che avverso l’atto “è ammesso ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di XXX”, l’oggetto della giurisdizione tributaria è definito dall’art. 2 del DLGS 546/1992 e successive integrazioni, nè il D.L. 04/07/06 n. 223 convertito con modificazioni nella L. 418/2006 n. 248 (c.d. L Bersani – Visco), che ha inserito fermo amministrativo ed ipoteca nell’elenco degli atti impugnabili ai sensi dell’art. 19 del DLGS 546/1992 di fronte alle Commissioni Tributarie, può essere ritenuto estensivo della giurisdizione tributaria anche alle sanzioni amministrative per violazioni al CdS, per le quali esiste una competenza esclusiva del Giudice di Pace, o ad altre sanzioni, riservate alla competenza di altro Giudice (per esempio, ad avviso di questo Giudice, del Tribunale del Lavoro, per le violazioni, in materia di contribuzioni previdenziali obbligatorie etc.).
Occorre anche decidere sulla legittimità in generale , e quindi sulla validità, di un fermo amministrativo disposto dalla Concessionaria per sanzioni amministrative pecuniarie, quali quelle irrogate per violazioni al CdS.
Dalle considerazioni che precedono in materia di giurisdizione, discende un corollario di carattere assolutamente assorbente anche sulla questione se in via generale il Concessionario abbia o meno il potere di iscrivere fermi ed ipoteche per sanzioni relative a violazioni amministrative. Il fermo e l’ipoteca hanno la loro travagliata e tortuosa normativa genetica nel D.P.R. 602/1973 (esattamente art. 77 per l’ipoteca e art. 86 per il fermo amministrativo nel testo risultante dall’art. 16 DLGS n. 46 del 26/02/1992 e n. 46 del DLGS 26/02/2001). Dunque, fermo ed ipoteca sono previsti come mezzi speciali di esecuzione forzata ad iniziativa dell’ Esattore (o Agente della Riscossione o Concessionario che dir si voglia) solo ed esclusivamente per l’imposte sui redditi e per gli altri tributi, tasse od imposte, dovuti allo Stato o agli altri Enti Pubblici. Nessuna norma è reperibile nel nostro ordinamento che autorizzi il Concessionario a disporre il fermo amministrativo degli autoveicoli, e l’ipoteca sugli immobili, di proprietà del debitore, per le sanzioni amministrative. Non certamente l’art. 27 della l. 689/81, secondo cui “l’autorità che ha emesso l’ordinanza-ingiunzione, procede alla riscossione delle somme dovute in base alle norme previste per l’esazione delle imposte dirette…”. Questo, non tanto a seguito delle varie e profonde riforme che hanno interessato tutto il sistema tributario vigente all’epoca dell’emanazione della legge 689/81, per cui questa norma oggi non è più applicabile nella sua formulazione letterale, quanto perché secondo questo Giudice l’ articolo 27 della Legge 689/81, indicava solo le “forme” in cui l’Ente Pubblico creditore può procedere alla riscossione delle sanzioni amministrative, ma non anche i “mezzi” specifici di riscossione coattiva, cui l’Esattore può ricorrere per ottenere l’assolvimento dell’obbligazione sanzionatoria vera e propria, per infrazioni comportanti sanzioni amministrative consistenti nel pagamento di una somma di danaro a carico del contravventore o dell’obbligato in solido.
Neppure la recentissima sentenza n. 13902 del 14/06/2007 delle Sezioni Unite della Cassazione aggiunge alcunché in argomento, posto che lo stesso Supremo Consesso finisce col riconoscere alle Commissioni Tributarie la cognizione sulle liti aventi ad oggetto “le sanzioni amministrative comunque irrogate da Uffici Finanziari”, così riconoscendo quasi tautologicamente che le sanzioni irrogate da Uffici non finanziari, quindi non tributari, non appartengono alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie, o se si vuole, che per Uffici Finanziari non possono che intendersi gli Uffici facenti capo all’Amministrazione delle Finanze, cioè al Fisco. Del resto, già la stessa Corte di Cassazione a Sezioni Unite con l’ordinanza n. 2053 del 31/01/2006 aveva dichiarato la giurisdizione del Giudice Ordinario in materia di fermo amministrativo, pronuncia poi confermata sempre dalla stessa Cassazione a Sezioni Unite con l’ordinanza n. 875 del 17/01/2007. Prima ancora, la stessa Cassazione a Sezioni Unite con l’ordinanza del 16/03/2006 n. 14701 aveva inequivocabilmente statuito la giurisdizione dell’a.g.o. in materia di fermo. Dunque, la giurisdizione delle Commissioni Tributarie si può estendere fino a limite di tutte le materie assimilabili a quelle tributarie (canoni, contributi a favore di Enti Pubblici, diritti camerali etc.), ma non oltre questi limiti, da considerare assolutamente invalicabili, e quindi il potere di procedere al fermo amministrativo può avvenire unicamente ed esclusivamente per le sanzioni previste dal D.P.R. 602/73 (tributi imposte e tasse dello Stato e degli Enti Pubblici), come modificato ed integrato dai successivi provvedimenti legislativi (in particolare, dal regolamento attuativo di cui all’art. 91 bis dello stesso D.P.R. 602/73 nel testo aggiunto dall’art. 5 comma 4 lettera (e) del DL 31/12/1996 n. 689, emanato con il D.M. 07/09/1998 n. 503). Dopo varie vicissitudini, tale D.M. n. 503 del 1998 è stato definitivamente recepito dall’art. 3, comma 41, del DL n. 2003/2005, convertito nella L. n. 230/2005 stabilendo che “le disposizioni di cui all’art. 86 del DPR 29/09/1973 n. 602, si interpretano nel senso che, fino all’emanazione del D.M. previsto dal comma 4 dello stesso articolo, il fermo può essere eseguito dal Concessionario su i veicoli a motore nel rispetto delle disposizioni relative alle modalità di iscrizione e di cancellazione dello stesso, contenute nel D.M. del Ministro delle Finanze 07/09/1998 n. 503”. Se oggi dunque si può ritenere superata la questione della mancata emanazione del regolamento attuativo previsto dal comma 4 dell’art. 86-novellato DPR 602/1973, la mancata emanazione di questo D.M. di attuazione sta proprio a dimostrare l’impossibilità concettuale in cui si sia imbattuto il legislatore nel travasare nella materia extra-tributaria disposizioni che, anche praticamente, possono trovare attuazione solo nella materia tributaria vera e propria, correttamente intesa. Concludendo, il campo di applicazione di questi speciali provvedimenti è dunque strettamente limitato ai carichi tributari, nulla del genere essendo previsto per le sanzioni amministrative vere e proprie, in particolare per quelle relative alle violazioni del Codice della Strada. Ne deriva che l’assenza di una norma rende illegittimo di per sé il provvedimento di fermo sull’ autoveicolo dell’opponente.
Circa l’eccezione di difetto di legittimazione passiva della Gerit Equitalia, và osservato che, pur essendo risultate le cartelle esattoriali tutte ritualmente notificate al contribuente secondo le prove portate in atti dalla stessa Gerit Equitalia, tuttavia manca la prova della rituale notificazione dei verbali prodromici. Il Sig. Tizio aveva infatti eccepito anche la mancata notificazione dei verbali di accertamento relativamente a tutte e cinque le cartelle, e quindi la prescrizione delle singole sanzioni iscritte al ruolo. Ora, né il Comune di KKK, né il Comune di XXX hanno fornito la prova documentale del contrario, assolutamente essenziale, in assenza della quale si deve ritenere che o detti verbali siano addirittura inesistenti oppure che non siano stati affatto notificati. Ne consegue ulteriormente la nullità di tutte e cinque le cartelle impugnate, per le quali, pur essendo stata dimostrata la loro notificazione, manca tuttavia la prova dell’avvenuta, tempestiva, quindi rituale, notificazione dei verbali prodromici di riferimento. Le cartelle devono quindi essere dichiarate nulle, così come nullo e giuridicamente inesistente si deve dichiarare il preavviso di fermo amministrativo notificato all’attore opponente il 20/04/2007.
Resta da decidere la questione relativa al risarcimento del danno, di natura esistenziale, asseritamente subito dall’opponente Sig. Tizio. La giurisprudenza di merito consolidata circa la risarcibilità dei danni derivanti da atti di esecuzione illegittimi (prescindendo qui da una qualificazione giuridica specifica per quanto riguarda il preavviso di fermo amministrativo, che ha comunque anche e sicuramente natura di un tipico atto di precetto, sotto minaccia di esecuzione forzata in un termine breve), è nel senso di ritenere che il soggetto, destinatario del provvedimento nullo od annullato, a causa dello “stress” e dei patemi d’animo che subisce per effetto della illegittima richiesta di pagamento, oltre a tutte le perdite di tempo e le spese non ripetibili da sostenere per difendersi dall’arbitrarietà della pretesa, è titolare di un diritto soggettivo al risarcimento dei cosiddetti “danni esistenziali” liquidabili da parte del Giudice in via equitativa, in particolare da parte del Giudice di Pace nei limiti della propria competenza per valore. Ed è altresì evidente che la legittimazione passiva rispetto alla domanda risarcitoria avanzata dal Sig. Tizio sussiste nei confronti di tutti i convenuti, sia degli Enti Creditori in quanto titolari di una pretesa di pagamento da ritenersi indebita,sia dalla Concessionaria in quanto a causa di un proprio difetto di diligenza, abbia omesso di verificare la regolarità formale e sostanziale dei titoli esecutivi richiamati nel notificato preavviso di fermo. La somma da ritenersi equa, in relazione al danno esistenziale reclamato dall’opponente Sig. Tizio, può essere stimata in € 1000,00 (mille) a carico solidale di tutte e tre le parti convenute. Le spese legali seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
PQM
Il GdP, ritenuta la propria competenza a giudicare nella proposta opposizione, definitivamente pronunciando, così provvede: a) in accoglimento della domanda, dichiara la nullità delle cartelle esattoriali impugnate e la nullità – inesistenza del preavviso di fermo amministrativo notificato al Sig. Tizio in data 20/04/2007; b) condanna il Comune di KKK in persona del Sindaco p.t., il Comune di XXX in persona del Sindaco p.t., la Gerit Equitalia Spa in persona del l.r.p.t., in via solidale fra loro, al pagamento a favore del Sig. Tizio della somma di € 1000,00 a titolo di risarcimento dei danni subiti a seguito della notificazione dell’atto suddetto; c) condanna i tre convenuti in solido come sopra a rifondere al Sig. Tizio le spese di lite che si liquidano in complessivi € 750,00, di cui € 50,00 per spese, € 300,00 per diritti di procuratore, € 400,00 per onorari di avvocato, più IVA, cap e addizionale del 12,5% a norma di Legge e di Tariffa Professionale.
Così deciso in Roma il 08.11.2007, a scioglimento della riserva assunta all’udienza del 15/10/2007.
Il Giudice di Pace
Avv. Massimo Catarinella
sentenza