PRESCRIZIONE BREVE ANCHE PER I TRIBUTI ERARIALI
Con la sentenza n. 15443/2017, la Commissione Tributaria Provinciale di Napoli si adegua all’orientamento della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, espresso con la sentenza n. 23397/2016, e riguardante il termine di prescrizione dei tributi erariali.
Infatti, con la citata sentenza, le Sezioni Unite, escludono l’allungamento del termine di prescrizione per cartelle esattoriali divenute “definitive” ex art. 2953 c.c., che disciplina esclusivamente l’ “actio iudicati”.
Pertanto, come si legge nella sentenza della CTP di Napoli, “ la notifica della cartella di pagamento non costituisce il primo atto con il quale viene esercitato il potere di accertamento, atteso che tale potere ha già trovato compiuta attuazione nella emissione dell’atto impositivo (avviso di accertamento), divenuto definitivo per mancata opposizione (fatto incontestato), qualificandosi, pertanto, la cartella come atto consequenziale meramente esecutivo che assolve la funzione di precetto…”, ed ancora, “ se la definitività della sanzione non deriva da un provvedimento giurisdizionale irrevocabile, vale il termine di prescrizione di cinque anni, previsto dall’ art. 20 del d.lgs. 18 dicembre 1997 n.472, atteso che il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l’obbligazione tributaria principale e quella accessoria relativa alle sanzioni non può essere che di tipo unitario”.
D’altronde, dopo la pronuncia delle Sezioni Unite, molte commissioni tributarie si erano già espresse in tal senso, ribadendo che anche per i tributi erariali vale il termine di prescrizione quinquennale. (CTReg. Toscana sent. N. 2224/2017 – CTP Agrigento sent. N. 191/2018 – CTP Milano sent. N. 6797/2017).
Attenzione a quello che vi offrono di rottamare – ex equitalia non fa regali, esempio : queste cartelle sono tutte prescritte e non dovute meglio farle annullare