Prevenzione e contrasto alle discriminazioni delle donne sul lavoro Decreto legislativo 25.01.2010 n° 5 , G.U. 05.02.2010
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 29/2010 il Decreto
Legislativo 25 gennaio 2010, n. 5 attuativo della Direttiva CE/54/2006,
riguardante “l’attuazione del principio delle pari opportunità e della
parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e
impiego”, che entrerà in vigore il prossimo 20 febbraio.
Il Codice delle Pari Opportunità tra uomo e donna (D.lgs. 198/2006)
viene modificato, in più punti dal Decreto Legislativo, rafforzando il
principio antidiscriminatorio di genere, ampliandolo ed estendendolo a
tutti i livelli nei diversi ambiti in particolare in materia di
occupazione, di lavoro e della retribuzione, accompagnandolo con
sanzioni più severe.
Una maggiore attenzione viene posta alle
funzioni deterrenti contenute nelle nuove sanzioni amministrative per
la violazione ai divieti di discriminazione in materia di formazione,
accesso al lavoro e trattamento retributivo. Il Decreto Legislativo
attribuisce alla contrattazione collettiva un ruolo determinante nel
prevedere all’interno dei contratti, misure specifiche di prevenzione e
contrasto alle discriminazioni in tutte le sue manifestazioni.
Il provvedimento prevede inoltre:
- l’estensione
di tutti i diritti relativi alla maternità ed alla paternità anche in
caso di adozioni nazionali ed internazionali, - introduzione del divieto di discriminazione anche nelle forme pensionistiche complementari e collettive,
- previsione
di ammenda fino a 50.000 euro e arresto fino a sei mesi per il datore
di lavoro, che non ottempera al decreto di ingiunzione di cessazione
immediata del comportamento illegittimo o della sentenza pronunciata
nel giudizio di opposizione, - possibilità per le organizzazioni sindacali su delega del lavoratore, di intervenire per il riconoscimento del diritto leso,
- aggiunta
del tema della valorizzazione del contenuto professionale delle
mansioni a più forte presenza femminile nell’ambito dell’adozione e
delle finalità delle azioni positive.
Presso il Ministero
del lavoro e delle politiche sociali é istituito il Comitato Nazionale
per l’attuazione dei principi di parità di trattamento ed uguaglianza
di opportunità fra lavoratori e lavoratrici. La consigliera o il
consigliere nazionale di parità, inoltre, svolge inchieste indipendenti
in materia di discriminazioni sul lavoro.
DECRETO LEGISLATIVO 25 gennaio 2010, n. 5
Attuazione
della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari
opportunita’ e della parita’ di trattamento fra uomini e donne in
materia di occupazione e impiego (rifusione). (10G0018)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista
la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante «Disposizioni per l’adempimento
di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunita’
europee – Legge comunitaria 2008», ed in particolare gli articoli 1, 2,
9 e l’allegato B;
Vista la direttiva 2006/54/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l’attuazione
del principio delle pari opportunita’ e della parita’ di trattamento
fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (rifusione);
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante Codice delle pari opportunita’ tra uomo e donna;
Visto
il testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e
sostegno della maternita’ e della paternita’, di cui al decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151;
Visto il decreto del
Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 101, recante regolamento
per il riordino della Commissione per l’imprenditoria femminile,
operante presso il Dipartimento per i diritti e le pari opportunita’;
Visto
il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 115,
recante regolamento per il riordino della Commissione per le pari
opportunita’ tra uomo e donna;
Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 luglio 2009;
Acquisito
il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi
dell’articolo 9 della legge 7 luglio 2009, n. 88, reso nella seduta del
29 ottobre 2009;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 dicembre 2009;
Sulla
proposta del Ministro per le politiche europee, del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, del Ministro per le pari opportunita’, di
concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia,
dell’economia e delle finanze e per i rapporti con le regioni;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Modifiche al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198
1. Al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a)
le espressioni «Ministro delle attivita’ produttive» e «Ministero delle
attivita’ produttive», ovunque ricorrano, sono sostituite,
rispettivamente, dalle seguenti: «Ministro dello sviluppo economico» e
«Ministero dello sviluppo economico»;
b) l’articolo 1 e’ sostituito dal seguente articolo:
«Art.
1 (Divieto di discriminazione e parita’ di trattamento e di
opportunita’ tra donne e uomini, nonche’ integrazione dell’obiettivo
della parita’ tra donne e uomini in tutte le politiche e attivita’).
–
1. Le disposizioni del presente decreto hanno ad oggetto le misure
volte ad eliminare ogni discriminazione basata sul sesso, che abbia
come conseguenza o come scopo di compromettere o di impedire il
riconoscimento, il godimento o l’esercizio dei diritti umani e delle
liberta’ fondamentali in campo politico, economico, sociale, culturale
e civile o in ogni altro campo. 2. La parita’ di trattamento e di
opportunita’ tra donne e uomini deve essere assicurata in tutti i
campi, compresi quelli dell’occupazione, del lavoro e della
retribuzione. 3. Il principio della parita’ non osta al mantenimento o
all’adozione di misure che prevedano vantaggi specifici a favore del
sesso sottorappresentato. 4. L’obiettivo della parita’ di trattamento e
di opportunita’ tra donne e uomini deve essere tenuto presente nella
formulazione e attuazione, a tutti i livelli e ad opera di tutti gli
attori, di leggi, regolamenti, atti amministrativi, politiche e
attivita’.»;
c) all’articolo 8 sono apportate le seguenti
modificazioni: 1) il comma 1 e’ sostituito dal seguente: “1. Il
Comitato nazionale per l’attuazione dei principi di parita’ di
trattamento ed uguaglianza di opportunita’ tra lavoratori e
lavoratrici, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, promuove, nell’ambito della competenza statale, la rimozione
delle discriminazioni e di ogni altro ostacolo che limiti di fatto
l’uguaglianza fra uomo e donna nell’accesso al lavoro, nella promozione
e nella formazione professionale, nelle condizioni di lavoro compresa
la retribuzione, nonche’ in relazione alle forme pensionistiche
complementari collettive di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005,
n. 252.”; 2) al comma 2, lettera b), la parola: “cinque” e’ sostituita
dalla seguente: “sei” e la parola: “maggiormente” e’ sostituita dalla
seguente: “comparativamente piu'”; 3) al comma 2, lettera c), la
parola: “cinque” e’ sostituita dalla seguente: “sei” e la parola:
“maggiormente” e’ sostituita dalla seguente: “comparativamente piu'”;
4) al comma 2, lettera d), le parole: “un componente designato” sono
sostituite dalle seguenti: “due componenti designati”; 5) dopo il comma
2 e’ inserito il seguente: “2-bis. Le designazioni di cui al comma ono
effettuate entro trenta giorni dalla relativa richiesta. In caso di
mancato tempestivo riscontro, il Comitato puo’ essere costituito sulla
base delle designazioni pervenute, fatta salva l’integrazione quando
pervengano le designazioni mancanti.”; 6) al comma 3, lettera a), sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: “e politiche di genere”; 7) al
comma 3, la lettera b) e’ sostituita dalla seguente: “b) sei
rappresentanti, rispettivamente, del Ministero dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca, del Ministero della giustizia, del
Ministero degli affari esteri, del Ministero dello sviluppo economico,
del Dipartimento per le politiche della famiglia e del Dipartimento
della funzione pubblica, di cui uno indicato dalle organizzazioni dei
dirigenti comparativamente piu’ rappresentative;”;
8) al comma 3,
la lettera c) e’ sostituita dalle seguenti: “c) cinque dirigenti o
funzionari del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in
rappresentanza delle Direzioni generali del mercato del lavoro, della
tutela delle condizioni di lavoro, per le politiche previdenziali, per
le politiche per l’orientamento e la formazione, per l’innovazione
tecnologica, di cui uno indicato dalle organizzazioni dei dirigenti
comparativamente piu’ rappresentative; c-bis) tre rappresentanti della
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le pari
opportunita’, di cui uno indicato dalle organizzazioni dei dirigenti
comparativamente piu’ rappresentative;”; 9) al comma 4 e’ aggiunto, in
fine, il seguente periodo: “In caso di sostituzione di un componente,
il nuovo componente dura in carica fino alla scadenza del Comitato.”;
d) all’articolo 9, comma 2, le parole “del collegio istruttorio e” sono
soppresse; e) all’articolo 10, comma 1, sono apportate le seguenti
modificazioni: 1) alla lettera d), in fine, sono aggiunte le seguenti
parole:
“, adottando un metodo che garantisca un criterio tecnico
scientifico di valutazione dei progetti”; 2) dopo la lettera f) e’
inserita la seguente: “f-bis) elabora iniziative per favorire il
dialogo tra le parti sociali, al fine di promuovere la parita’ di
trattamento, avvalendosi dei risultati dei monitoraggi effettuati sulle
prassi nei luoghi di lavoro, nell’accesso al lavoro, alla formazione e
promozione professionale, nonche’ sui contratti collettivi, sui codici
di comportamento, ricerche o scambi di esperienze e buone prassi;”; 3)
dopo la lettera g) e’ inserita la seguente:
“g-bis) elabora
iniziative per favorire il dialogo con le organizzazioni non
governative che hanno un legittimo interesse a contribuire alla lotta
contro le discriminazioni fra donne e uomini nell’occupazione e
nell’impiego;”; 4) dopo la lettera i) sono aggiunte, in fine, le
seguenti: “i-bis) provvede allo scambio di informazioni disponibili con
gli organismi europei corrispondenti in materia di parita’ fra donne e
uomini nell’occupazione e nell’impiego; i-ter) provvede, anche
attraverso la promozione di azioni positive, alla rimozione degli
ostacoli che limitino l’uguaglianza tra uomo e donna nella progressione
professionale e di carriera, allo sviluppo di misure per il
reinserimento della donna lavoratrice dopo la maternita’, alla piu’
ampia diffusione del part-time e degli altri strumenti di flessibilita’
a livello aziendale che consentano una migliore conciliazione tra vita
lavorativa e impegni familiari.”; f) all’articolo 11 sono apportate le
seguenti modificazioni: 1) al comma 1, lettera c), dopo la parola:
“dirigente” sono aggiunte le seguenti: “o un funzionario”; 2) al comma
1, dopo la lettera c) sono inserite le seguenti:
“c-bis) un
dirigente o un funzionario del Dipartimento delle pari opportunita’
della Presidenza del Consiglio dei Ministri; c-ter) un dirigente o un
funzionario del Dipartimento per le politiche della famiglia della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;”; 3) al comma 2, le parole:
“lettere b) e c)” sono sostituite dalle seguenti: “lettere b), c),
c-bis) e c-ter)”; g) all’articolo 12 sono apportate le seguenti
modificazioni: 1) al comma 1, in fine, sono aggiunte le seguenti
parole: “che agisce su mandato della consigliera o del consigliere
effettivo ed in sostituzione della medesima o del medesimo”; 2) al
comma 4, dopo le parole “nel rispetto di requisiti di cui all’articolo
13, comma 1” sono inserite le seguenti: “, e previo espletamento di una
procedura di valutazione comparativa”; h) all’articolo 14, comma 1, le
parole: “una sola volta” sono sostituite dalle seguenti: “per non piu’
di due volte”; l) all’articolo 15 sono apportate le seguenti
modificazioni: 1) al comma 1, lettera a), le parole “previste dal libro
III, titolo I” sono sostituite dalle seguenti: “nell’accesso al lavoro,
nella promozione e nella formazione professionale, ivi compresa la
progressione professionale e di carriera, nelle condizioni di lavoro
compresa la retribuzione, nonche’ in relazione alle forme
pensionistiche complementari collettive di cui al decreto legislativo 5
dicembre 2005, n. 252”; 2) dopo il comma 1 e’ inserito il seguente:
“1-bis. La consigliera o il consigliere nazionale di parita’, inoltre,
svolge inchieste indipendenti in materia di discriminazioni sul lavoro
e pubblica relazioni indipendenti e raccomandazioni in materia di
discriminazioni sul lavoro.”; 3) al comma 5, dopo le parole: “organi
che hanno provveduto alla designazione” sono inserite le seguenti: “e
alla nomina”; m) all’articolo 16, comma 1, le parole: “sono assegnati”
sono sostituite dalla seguenti: “devono essere prontamente assegnati”;
n) all’articolo 17 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al
comma 1 e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Ai fini
dell’esercizio del diritto di assentarsi dal luogo di lavoro di cui al
presente comma, le consigliere e i consiglieri di parita’ devono darne
comunicazione scritta al datore di lavoro almeno tre giorni prima.”; 2)
il comma 2 e’ sostituito dal seguente: “2. Nei limiti della
disponibilita’ del Fondo di cui all’articolo 18, alle consigliere e ai
consiglieri di parita’, sia lavoratori dipendenti che autonomi o liberi
professionisti, e’ attribuita una indennita’ mensile, la cui misura,
differenziata tra il ruolo di effettiva e quello di supplente, e’
fissata annualmente con il decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro per le pari opportunita’
e con il Ministro dell’economia e delle finanze, di cui all’articolo
18, comma 2. Il riconoscimento della predetta indennita’ alle
consigliere e ai consiglieri di parita’ supplenti e’ limitato ai soli
periodi di effettivo esercizio della supplenza.”; 3) il comma 4 e’
abrogato; o) al comma 2 dell’articolo 18, alinea, dopo la parole: “pari
opportunita’” sono inserite le seguenti: “e con il Ministro
dell’economia e delle finanze”; p) all’articolo 25 sono apportate le
seguenti modifiche: 1) al comma 1 le parole: “qualsiasi atto, patto o
comportamento” sono sostituite dalle seguenti: “qualsiasi disposizione,
criterio, prassi, atto, patto o comportamento”; 2) dopo il comma 2 e’
aggiunto, in fine, il seguente: “2-bis. Costituisce discriminazione, ai
sensi del presente titolo, ogni trattamento meno favorevole in ragione
dello stato di gravidanza, nonche’ di maternita’ o paternita’, anche
adottive, ovvero in ragione della titolarita’ e dell’esercizio dei
relativi diritti.”; q) all’articolo 26, dopo il comma 2 e’ inserito il
seguente: “2-bis. Sono, altresi’, considerati come discriminazione i
trattamenti meno favorevoli subiti da una lavoratrice o da un
lavoratore per il fatto di aver rifiutato i comportamenti di cui ai
commi 1 e 2 o di esservisi sottomessi.”; r) all’articolo 27 sono
apportate le seguenti modificazioni: 1) alla rubrica, dopo le parole:
“nell’accesso al lavoro” sono aggiunte le seguenti: “, alla formazione
e alla promozione professionali e nelle condizioni di lavoro”; 2) il
comma i e’ sostituito dal seguente: “1. E’ vietata qualsiasi
discriminazione per quanto riguarda l’accesso al lavoro, in forma
subordinata, autonoma o in qualsiasi altra forma, compresi i criteri di
selezione e le condizioni di assunzione, nonche’ la promozione,
indipendentemente dalle modalita’ di assunzione e qualunque sia il
settore o il ramo di attivita’, a tutti i livelli della gerarchia
professionale.”; 3) al comma 2, lettera a), sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: “, nonche’ di maternita’ o paternita’, anche
adottive”; 4) al comma 3, le parole: “e aggiornamento professionale”
sono sostituite dalle seguenti: “, aggiornamento e riqualificazione
professionale, inclusi i tirocini formativi e di orientamento”; s)
all’articolo 28 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) il comma 1
e’ sostituito dal seguente: “1. E’ vietata qualsiasi discriminazione,
diretta e indiretta, concernente un qualunque aspetto o condizione
delle retribuzioni, per quanto riguarda uno stesso lavoro o un lavoro
al quale e’ attribuito un valore uguale.”; 2) al comma 2 sono aggiunte,
in fine, le seguenti parole: “ed essere elaborati in modo da eliminare
le discriminazioni”; t) all’articolo 29, nella rubrica, la parola:
“carriera” e’ sostituita dalla seguente: “progressione di carriera”; u)
all’articolo 30 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) il comma 1
e’ sostituito dal seguente: “l. Le lavoratrici in possesso dei
requisiti per aver diritto alla pensione di vecchiaia hanno diritto di
proseguire il rapporto di lavoro fino agli stessi limiti di eta’
previsti per gli uomini da disposizioni legislative, regolamentari e
contrattuali.”; 2) il comma 2 e’ abrogato; v) dopo l’articolo 30 e’
inserito il seguente: “Art. 30-bis (Divieto di discriminazione nelle
forme pensionistiche complementari collettive. Differenze di
trattamento consentite). – 1. Nelle forme pensionistiche complementari
collettive di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e’
vietata qualsiasi discriminazione diretta o indiretta, specificamente
per quanto riguarda: a) il campo d’applicazione di tali forme
pensionistiche e relative condizioni d’accesso; b) l’obbligo di versare
i contributi e il calcolo degli stessi; c) il calcolo delle
prestazioni, comprese le maggiorazioni da corrispondere per il coniuge
e per le persone a carico, nonche’ le condizioni relative alla durata e
al mantenimento del diritto alle prestazioni.
2. La fissazione
di livelli differenti per le prestazioni e’ consentita soltanto se
necessaria per tener conto di elementi di calcolo attuariale differenti
per i due sessi nel caso di forme pensionistiche a contribuzione
definita. Nel caso di forme pensionistiche a prestazioni definite,
finanziate mediante capitalizzazione, alcuni elementi possono variare
sempreche’ l’ineguaglianza degli importi sia da attribuire alle
conseguenze dell’utilizzazione di fattori attuariali che variano a
seconda del sesso all’atto dell’attuazione del finanziamento del
regime.
3. I dati attuariali che giustificano trattamenti
diversificati ai sensi del comma 2 devono essere affidabili, pertinenti
ed accurati.
4. La Commissione di vigilanza sui fondi pensione
(COVIP) esercita i suoi poteri ed effettua le attivita’ necessarie, al
fine di garantire l’affidabilita’, la pertinenza e l’accuratezza dei
dati attuariali che giustificano trattamenti diversificati ai sensi del
comma 2, anche allo scopo di evitare discriminazioni. Essa inoltre
raccoglie, pubblica e aggiorna i dati relativi all’utilizzo del sesso
quale fattore attuariale determinante, relazionando almeno annualmente
al Comitato nazionale di parita’ e pari opportunita’ nel lavoro. Tali
attivita’ sono svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente.”; z) all’articolo 36, comma 1, le
parole: “ai sensi dell’articolo 25” sono sostituite dalle seguenti:
“poste in essere in violazione dei divieti di cui al capo II del
presente titolo, o di qualunque discriminazione nell’accesso al lavoro,
nella promozione e nella formazione professionale, nelle condizioni di
lavoro compresa la retribuzione, nonche’ in relazione alle forme
pensionistiche complementari collettive di cui al decreto legislativo 5
dicembre 2005, n. 252,”; aa) all’articolo 37 sono apportate le seguenti
modificazioni: 1) al comma 1, dopo le parole: “carattere collettivo”
sono inserite le seguenti: “in violazione dei divieti di cui al capo II
del presente titolo o comunque nell’accesso al lavoro, nella promozione
e nella formazione professionale, nelle condizioni compresa la
retribuzione, nella progressione di carriera, nonche’ in relazione alle
forme pensionistiche complementari collettive di cui al decreto
legislativo 5 dicembre 2005, n. 252”; 2) al comma 5 le parole: “con le
pene di cui all’articolo 650 del codice penale” sono sostituite dalle
seguenti: “con l’ammenda fino a 50.000 euro o l’arresto fino a sei
mesi”; bb) all’articolo 38 sono apportate le seguenti modificazioni: 1)
al comma 1, le parole da: “Qualora” fino a “avvenuto il comportamento
denunziato,” sono sostituite dalle seguenti: “Qualora vengano poste in
essere discriminazioni in violazione dei divieti di cui al capo II del
presente titolo o di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 8
aprile 2003, n. 66, o comunque discriminazioni nell’accesso al lavoro,
nella promozione e nella formazione professionale, nelle condizioni di
lavoro compresa la retribuzione, nonche’ in relazione alle forme
pensionistiche complementari collettive di cui al decreto legislativo 5
dicembre 2005, n. 252, su ricorso del lavoratore o, per sua delega,
delle organizzazioni sindacali, delle associazioni e delle
organizzazioni rappresentative del diritto o dell’interesse leso, o
della consigliera o del consigliere di parita’ provinciale o regionale
territorialmente competente, il tribunale in funzione di giudice del
lavoro del luogo ove e’ avvenuto il comportamento denunziato, o il
tribunale amministrativo regionale competente,”; 2) al comma 4 le
parole: “ai sensi dell’articolo 650 del codice penale” sono sostituite
dalle seguenti: “con l’ammenda fino a 50.000 euro o l’arresto fino a
sei mesi”; 3) al comma 6, dopo le parole: “organizzazione sindacale”
sono inserite le seguenti: “, dalle associazioni e dalle organizzazioni
rappresentative del diritto o dell’interesse leso, “; cc) all’articolo
41 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 1, le parole:
“Ogni accertamento di atti, patti o comportamenti discriminatori ai
sensi degli articoli 25 e 26, posti” sono sostituite dalle seguenti:
“Ogni accertamento di discriminazioni in violazione dei divieti di cui
al capo II del presente titolo, o di qualunque discriminazione
nell’accesso al lavoro, nella promozione e nella formazione
professionale, ivi compresa la progressione professionale e di
carriera, nelle condizioni di lavoro compresa la retribuzione, nonche’
in relazione alle forme pensionistiche complementari collettive di cui
al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, poste”; 2) al comma 2,
le parole: “da 103 euro a 516 euro” sono sostituite dalle seguenti: “da
250 euro a 1500 euro”; dd) dopo l’articolo 41, e’ inserito il seguente:
“Art. 41-bis (Vittimizzazione). – 1. La tutela giurisdizionale di cui
al presente capo si applica, altresi’, avverso ogni comportamento
pregiudizievole posto in essere, nei confronti della persona lesa da
una discriminazione o di qualunque altra persona, quale reazione ad una
qualsiasi attivita’ diretta ad ottenere il rispetto del principio di
parita’ di trattamento tra uomini e donne.”; ee) all’articolo 42, comma
2, e’ aggiunta, in fine, la seguente lettera: “f-bis) valorizzare il
contenuto professionale delle mansioni a piu’ forte presenza
femminile.”; ff) il comma 2 dell’articolo 46 e’ sostituito dal
seguente: “2. Il rapporto di cui al comma 1 e’ trasmesso alle
rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere
regionale di parita’, che elaborano i relativi risultati trasmettendoli
alla consigliera o al consigliere nazionale di parita’, al Ministero
del lavoro e delle politiche sociali e al Dipartimento delle pari
opportunita’ della Presidenza del Consiglio dei Ministri.”; gg) dopo
l’articolo 50 e’ inserito il seguente: “Art. 50-bis (Prevenzione delle
discriminazioni). – 1. I contratti collettivi possono prevedere misure
specifiche, ivi compresi codici di condotta, linee guida e buone
prassi, per prevenire tutte le forme di discriminazione sessuale e, in
particolare, le molestie e le molestie sessuali nel luogo del lavoro,
nelle condizioni di lavoro, nonche’ nella formazione e crescita
professionale.”.
Art. 2
Modifiche al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151
1.
Al testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e
sostegno della maternita’ e della paternita’, di cui al decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti
modificazioni: a) l’articolo 3 e’ sostituito dal seguente: «Art. 3
(Divieto di discriminazione). – 1. E’ vietata qualsiasi discriminazione
per ragioni connesse al sesso, secondo quanto previsto dal decreto
legislativo 11 aprile 2006, n. 198, con particolare riguardo ad ogni
trattamento meno favorevole in ragione dello stato di gravidanza,
nonche’ di maternita’ o paternita’, anche adottive, ovvero in ragione
della titolarita’ e dell’esercizio dei relativi diritti.»; b)
all’articolo 54, il comma 9 e’ sostituito dal seguente:
«9. Le
disposizioni del presente articolo si applicano anche in caso di
adozione e di affidamento. Il divieto di licenziamento si applica fino
ad un anno dall’ingresso del minore nel nucleo familiare. In caso di
adozione internazionale, il divieto opera dal momento della
comunicazione della proposta di incontro con il minore adottando, ai
sensi dell’articolo 31, terzo comma, lettera d), della legge 4 maggio
1983, n. 184, e successive modificazioni, ovvero della comunicazione
dell’invito a recarsi all’estero per ricevere la proposta di
abbinamento.».
Art. 3
Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 115
1.
All’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio
2007, n. 115, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modifiche: a) al comma 2, alinea, la parola: «venticinque» e’
sostituita dalla seguente: «ventisei» e dopo la lettera f) e’ aggiunta,
in fine, la seguente: «f-bis) la consigliera o il consigliere nazionale
di parita’.»; b) al comma 5 il quarto periodo e’ soppresso.
Art. 4
Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 101
1.
All’articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 14
maggio 2007, n. 101, sono inserite, in fine, le seguenti parole: «,
nonche’ dalla consigliera o dal consigliere nazionale di parita’».
Art. 5
Relazioni alla Commissione europea
1.
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, d’intesa con il
Ministro per le pari opportunita’, entro il 15 febbraio 2011, trasmette
alla Commissione europea tutte le informazioni necessarie per
consentire alla Commissione di redigere una relazione sull’applicazione
della direttiva 2006/54/CE ogni quattro anni comunica e relaziona alla
Commissione in merito alle misure di cui all’articolo 141, paragrafo 4,
del Trattato che istituisce la Comunita’ europea, e almeno ogni otto
anni riferisce alla Commissione stessa gli esiti delle valutazioni in
merito al mantenimento delle differenze di trattamento tra uomo e donna
consentite dalla normativa vigente.
Art. 6
Disposizioni finanziarie
1.
Dall’attuazione del presente decreto legislativo non devono derivare
nuovi o maggiori oneri, ne’ minori entrate, per la finanza pubblica.
2.
I soggetti pubblici interessati provvedono agli adempimenti derivanti
dal presente decreto legislativo con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente.
3. Per il
funzionamento del Comitato nazionale per l’attuazione dei principi di
parita’ di trattamento ed uguaglianza di opportunita’ tra lavoratori e
lavoratrici si provvede nei limiti delle risorse previste a
legislazione vigente per le attivita’ del predetto Comitato.
Il
presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Ronchi, Ministro per le politiche europee Sacconi, Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Carfagna, Ministro per le pari opportunita’
Frattini, Ministro degli affari esteri
Alfano, Ministro della giustizia
Tremonti, Ministro dell’economia e delle finanze
Fitto, Ministro per i rapporti con le regioni
Visto, il Guardasigilli: Alfano