"Prima casa": imposta di registro agevolata sull’immobile acquisito per usucapione
Sì alle agevolazioni “prima casa” per l’imposta di
registro sull’immobile acquisito per usucapione. Lo precisa l’ordinanza
581/10, emessa dalla sezione tributaria della Cassazione.
Il caso
È accolto solo parzialmente il
ricorso delle Entrate contro la sentenza che premiava il ricorso del
contribuente contro l’avviso di liquidazione ricevuto. La verità sta
nel mezzo fra la tesi del Fisco e quella del contribuente: non ci sono
dubbi che l’imposta di registro debba essere agevolata anche per
l’immobile destinato «a prima casa di abitazione» che sia stato
acquisito grazie all’istituto disciplinato dall’articolo 1158 Cc e
seguenti. La sentenza che attribuisce il diritto di proprietà
sull’immobile a chi lo ha avuto in possesso continuato per vent’anni è
equiparata agli atti traslativi a titolo oneroso agevolati in base
all’articolo 1 della legge 168/82, che ha istituito il bonus fiscale
(ed è stata poi modificata in senso ancora più favorevole al
contribuente). Idem vale per l’Invim (la lite risale a prima
dell’abolizione dell’imposta, avvenuta il primo gennaio 2002), che pure
è citata espressamente dall’articolo 8, nota II bis, della tariffa
allegata al Dpr 131/86; non sono menzionate, invece, le imposte
ipotecarie e catastali, che restano escluse dai benefici fiscali perché
non risulta praticabile un’interpretazione estensiva della norma.