Prima casa: l’amore finisce ma la residenza va spostata lo stesso
Il contribuente che abbia acquistato un immobile
fruendo dei benefici “prima casa” conserva l’obbligo di trasferire la
propria residenza nel comune di ubicazione dell’immobile
indipendentemente dagli impedimenti di carattere personale. E così
anche la fine di un fidanzamento o di una convivenza è irrilevante ai fini dell’obbligo.
Il caso
Il Fisco non indietreggia. La
Commissione Tributaria Regionale di Trieste, con la sentenza n. 13/9/10
del 26 aprile ha confermato il recupero da parte dell’Amministrazione
finanziaria nei confronti di una contribuente, ad oltre 3 anni dalla
stipula del rogito, delle imposte dovute nella misura ordinaria, oltre
a interessi e sanzioni, per mancato trasferimento della residenza
anagrafica.
A nulla son valse le obiezioni della donna che, pur
riconoscendo l’omissione, impugnando l’avviso di liquidazione, ha
attribuito l’inerzia a cause di forza maggiore: la relazione sentimentale con il comproprietario bruscamente interrotta.
Prevalenza del dato anagrafico sulle ragioni del cuore
La
Commissione tributaria regionale del Friuli Venezia Giulia ha spiegato
come il requisito del trasferimento nel comune debba intendersi quale
formale iscrizione all’anagrafe del luogo in cui è ubicato l’immobile,
sulla scorta della consolidata interpretazione della giurisprudenza di
legittimità, che attribuisce la prevalenza del dato anagrafico sulle risultanze fattuali (Cassazione, sentenza n. 9949/2008).
Di conseguenza, i problemi relazionali con il comproprietario non possono qualificarsi come causa di forza maggiore,
cioè come un evento imprevisto, imprevedibile e inevitabile
verificatosi successivamente all’acquisto, che abbia reso impossibile
il trasferimento stesso.
A sostegno della tesi giurisprudenziale anche l’inequivocità del dato letterale:
la norma agevolativa speciale in questione, derogando all’ordinario
regime di tassazione, deve essere considerata di stretta
interpretazione e, quindi, non suscettibile di applicazione estensiva.