PRIVACY. Banche: senza il consenso del cliente niente documenti a terzi
La banca non può inviare documentazione o estratti conto a persone estranee senza il consenso del cliente: lo ha ribadito il Garante per la Privacy. |
La banca non può inviare documentazione o estratti conto a persone estranee senza il consenso del cliente. È quanto ha ribadito l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali in un provvedimento che ha richiamato una banca al rispetto delle norme che disciplinano la comunicazione di dati personali a terzi. Le regole prevedono infatti che i dati vengano comunicati solo dopo il consenso del cliente adeguatamente informato oppure, senza consenso, nelle sole ipotesi previste dal Codice della Privacy, ad esempio per adempiere a un obbligo previsto dalla legge o per dare esecuzione a un contratto. Il provvedimento, di cui è stato relatore Giuseppe Fortunato, scaturiva da un reclamo di un correntista che aveva lamentato la comunicazione via fax di dati sulla sua situazione bancaria allo studio del figlio. Solo dopo la contestata comunicazione c’è stata infatti l’espressa autorizzazione da parte del cliente della banca che, afferma l’Autorità, non è stata in grado di provare che la comunicazione fosse avvenuta col consenso del cliente o rientrasse nelle ipotesi previste dal Codice |