PRIVACY. Diffusione dati sui redditi, le precisazioni del Garante
laDiffusione dati sui redditi sì, ma nel rispetto delle leggi. Lo afferma il Garante per la protezione dei dati personali che è intervenuto dopo la pubblicazione, da parte di due testate giornalistiche, dei dati di reddito relativi all’imponibile Irpef per l’anno 2004 di numerosi professionisti. Secondo il Garante si possono diffondere dati sui contribuenti, individuati e resi disponibili dall’Amministrazione finanziaria in base alla legge. Il Codice sulla protezione dei dati personali, infatti, non contrasta con determinate forme di pubblicità di dati che siano di interesse pubblico, ma tale diffusione deve riguardare le informazioni divulgate in conformità alle norme di settore. Spetta infatti esclusivamente all’Amministrazione finanziaria il compito di formare e pubblicare annualmente gli elenchi dei contribuenti e individuare quali dati inserirvi. Tali dati sono consultabili solo dopo tale pubblicazione.
Nella vicenda esaminata, accogliendo alcuni reclami presentati dall’Ordine dei dottori commercialisti di Bologna e da altri singoli professionisti, il Garante ha tuttavia ritenuto che la diffusione dei dati non era legittima: era stato infatti il Comune di Bologna a fornire ai quotidiani i dati reddituali dei professionisti bolognesi senza attendere l’annuale formazione degli elenchi dei contribuenti da parte dell’Agenzia delle entrate, ma ricavandoli direttamente ed autonomamente dal sistema informativo dell’Amministrazione finanziaria (sistema Siatel), che il Comune può utilizzare per altri scopi solo “interni”. Il Garante ha dunque prescritto al Comune di Bologna di trattare i dati acquisiti direttamente dal sistema informativo dell’Amministrazione finanziaria solo per le finalità previste dalla legge. I quotidiani che hanno pubblicato i dati dei contribuenti dovranno, da parte loro, astenersi dall’ulteriore pubblicazione, anche sui loro siti web, perché tali dati sono stati comunicati dal Comune in contrasto con le previsioni di legge.