Privacy e motori di ricerca: quali gli aspetti della protezione dei dati connessi ai motori di ricerca?
I motori di ricerca sono entrati a far parte della vita quotidiana di chi usa Internet e le tecnologie per la ricerca di informazioni. Il Gruppo di lavoro articolo 29 ne riconosce l’utilità ed è consapevole della loro importanza. Nel presente parere il Gruppo di lavoro stabilisce un chiaro elenco di responsabilità che ai sensi della direttiva 95/46/CE sulla protezione dei dati incombono ai provider di motori di ricerca nella loro veste di responsabili del trattamento dei dati degli utenti. Come provider di dati di contenuto (per esempio, l’indice dei risultati di ricerca), ai motori di ricerca si applica la normativa europea sulla protezione dei dati anche in situazioni specifiche, per esempio se propongono un servizio di caching o se sono specializzati nell’elaborazione di profili di singoli utenti. L’obiettivo principale del presente parere è trovare il giusto mezzo tra le legittime esigenze commerciali dei provider e la protezione dei dati personali degli utenti di Internet. Il parere tratta della definizione di motori di ricerca, del tipo di dati elaborati per offrire servizi di ricerca, del quadro giuridico, delle finalità/motivazioni del trattamento legittimo, dell’obbligo di informare le persone interessate e dei loro diritti. Una delle principali conclusioni è che la direttiva sulla protezione dei dati si applica in generale al trattamento di dati personali effettuato dai motori di ricerca, anche quando la loro sede è situata al di fuori del SEE, e che a questi spetta l’onere di chiarire il loro ruolo nel SEE e la portata dei loro obblighi ai sensi della direttiva. Ai provider di motori di ricerca risulta invece chiaramente non applicarsi la direttiva 2006/24/CE sulla conservazione dei dati. Il presente parere giunge alla conclusione che i dati personali devono essere elaborati soltanto per finalità legittime. I provider di motori di ricerca devono cancellare o rendere anonimi in maniera irreversibile i dati personali che non sono più utili per la finalità specifica e legittima per i quali sono stati raccolti, e devono in qualsiasi momento poter giustificare la conservazione e la durata dei cookie installati. Per qualsiasi correlazione pianificata di dati e profilazione di utenti è necessario il consenso di questi. I motori di ricerca devono rispettare la scelta di esclusione (opt-out) dei responsabili editoriali dei siti web e modificare/aggiornare immediatamente la copia cache degli utenti che ne fanno richiesta. Il Gruppo di lavoro ribadisce l’obbligo dei motori di ricerca di informare chiaramente gli utenti a monte di qualsiasi trattamento dei loro dati, e di rispettarne il diritto di accedere, controllare e rettificare tempestivamente i propri dati conformemente all’articolo 12 della direttiva 95/46/CE sulla protezione dei dati.