Privacy: Garante, impronte digitali lavoratori solo in casi particolari.
intendono adottare sistemi di lettura delle impronte digitali per
verificare la presenza in servizio dei dipendenti devono prima
dimostrare che le finalita’ di controllo non possano essere realizzate
con sistemi meno invasivi. Questa la decisione Garante che ha respinto
le richieste di verifica preliminare con le quali due societa’ – una
impresa di autotrasporti e la sua capogruppo – chiedevano di poter
usare un meccanismo di autenticazione biometrico.
newsletter del Garante per la protezione dei dati personali. In base
alla documentazione presentata, si legge ancora, tale procedura avrebbe
dovuto riguardare in primo luogo i lavoratori addetti al controllo
degli automezzi e del personale di guida. Secondo le societa’, il
rilevamento delle impronte avrebbe evitato eventuali condotte
irregolari, come lo scambio di badge attestanti la presenza in
servizio, e avrebbe di conseguenza determinato anche maggiori garanzie
per l’incolumita’ degli utenti e del personale viaggiante. Nel corso
dell’istruttoria e’ pero’ emerso che i tradizionali metodi di controllo
si erano dimostrati piu’ che sufficienti a garantire la verifica della
presenza in servizio dei dipendenti, evidenziando la mancata necessita’
di introdurre sistemi cosi’ invasivi. L’uso dei sistemi biometrici era
stato richiesto dalle due societa’ anche per accedere ai locali dove
sono custoditi le banche dati cartacee e informatiche contenenti i dati
personali dei dipendenti. Anche in questo caso, dagli accertamenti
effettuati dal Garante e’ pero’ emerso che tali dati non richiedevano
particolari sistemi di controllo, trattandosi di informazioni
solitamente elaborate dagli uffici amministrativi di qualsiasi azienda.
Nei provvedimenti con i quali ha respinto la richiesta delle due
societa’ di autotrasporti, l’Autorita’ ha ritenuto opportuno
sottolineare che l’utilizzo di sistemi di riconoscimento basati su dati
biometrici e’ possibile solo in casi particolari, per i quali sia
dimostrato che non siano sufficienti strumenti alternativi e che dunque
la raccolta delle impronte digitali risulti davvero necessaria e
proporzionata.
presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott.
Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott.
Daniele De Paoli, segretario generale;
Autotrasporti Irpini S.p.a. (A.IR. S.p.a.), ai sensi dell’art. 17 del d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali);
recante le “Linee guida in materia di trattamento di dati personali di
lavoratori per finalità di gestione del rapporto di lavoro alle
dipendenze di datori di lavoro privati” (doc. web n. 1364939), con
particolare riferimento al punto 3.2;
di autenticazione su base biometrica (impronte digitali).
Autotrasporti Irpini S.p.a. (A.IR. S.p.a.), società che effettua il
servizio di trasporto pubblico di persone su tutto il territorio della
Regione Campania e, in parte, in altre regioni limitrofe, intende
adottare un sistema di rilevazione di dati biometrici basato sulla
elaborazione di template originati dalla lettura delle impronte digitali
di alcuni dipendenti della società. In particolare, si tratterebbe di
un “dispositivo di rilevazione delle presenze per il personale addetto
al controllo degli automezzi e del personale di guida e per quello
autorizzato ad entrare nelle aree ad accesso controllato (…) finalizzato
ad assicurare, inequivocabilmente, la presenza del suddetto personale
in servizio”, con esclusione della sua utilizzazione “per verificare
l’orario di lavoro ai fini del calcolo della retribuzione ordinaria e
straordinaria”.
intenderebbe effettuare per verificare la presenza in servizio del
personale addetto al controllo sugli automezzi e sul personale di guida,
oltre ad essere connesso alla sicurezza del trasporto pubblico,
sarebbe giustificato dall’esigenza di prevenire condotte irregolari
poste in essere da alcuni dipendenti, tra cui lo scambio dei badge
attestanti la presenza in servizio; secondo la società, detti
inconvenienti sarebbero ovviabili attraverso il sistema di rilevazione
biometrica che si intenderebbe installare, perché in grado di
assicurare un elevato grado di certezza nell’identificazione dei
lavoratori e, di conseguenza, di impedire eventuali false attestazioni
relative a controlli effettuati sull’efficienza dei mezzi e sullo stato
di salute del personale addetto alla guida, con evidenti benefici per
l’incolumità degli utenti e del personale viaggiante.
degli automezzi – avente ad oggetto, in particolare, le parti
elettriche, le parti meccaniche, l’usura delle gomme e la funzionalità
delle porte – viene effettuato da meccanici, mentre quello sugli autisti
– concernente il rispetto dei turni di lavoro e la verifica sommaria
delle loro condizioni psico-fisiche – viene effettuato da personale con
qualifica di capo servizio.
ad alcuni locali dove sono custodite le banche dati cartacee ed
informatiche, la società ha dichiarato che le stesse conterrebbero dati
sensibili relativi ai dipendenti, informazioni concernenti eventuali
procedimenti disciplinari, dati giudiziari relativi a partecipanti a
gare, informazioni “su utenti colpiti da multe e terzi coinvolti in
sinistri”, “dati relativi ai turni di servizio del personale viaggiante”
e informazioni connesse a transazioni commerciali (contratti e
fatture). Da qui deriverebbe l’esigenza di un dispositivo di verifica
degli accessi assolutamente affidabile, che dovrebbe riguardare 48
dipendenti appositamente incaricati del trattamento di tali dati.
trattamento di dati personali biometrici (impronta del dito indice), i
quali, al termine della fase di enrollment, verrebbero memorizzati su
una card rilasciata in possesso esclusivo degli interessati, priva dei
dati anagrafici di costoro.
affidata al responsabile della sicurezza informatica (designato anche
responsabile del trattamento dei dati ex art. 29 del d.lgs. 196/03),
il quale, dopo la consegna della card, avrebbe anche il compito di
verificare l’inesistenza di tracce dei dati biometrici rilevati sulle
apparecchiature informatiche aziendali.
sicurezza informatica (ingegnere informatico dirigente dell’azienda)
particolarmente formato sul d.lgs 196/2003.
card in un’apposita fessura, poggiando l’indice in un alloggio
predisposto dell’apparecchio. Il dispositivo rileverebbe la
corrispondenza dei dati contenuti nella card con quelli dell’indice e,
conseguentemente, poiché ad essa sarebbe associato un numero di
identificazione del dipendente, ne rileverebbe la presenza al lavoro.
rispetto dell’orario di lavoro ai fini del calcolo della retribuzione
ordinaria e straordinaria.
servirsi del sistema di autenticazione, una volta informato, sarebbe
invitato a prestare il proprio consenso al trattamento dei dati sin
dalla fase di enrollment; inoltre, sarebbe comunque previsto un sistema
di rilevazione delle presenze alternativo, da utilizzare nel caso in
cui i dipendenti fossero impossibilitati a partecipare all’enrollment
(in ragione delle proprie caratteristiche fisiche) o non intendessero
acconsentire al trattamento.
La raccolta e la registrazione di impronte digitali e dei dati
biometrici ricavati e successivamente utilizzati per verifiche e
raffronti nelle procedure di autenticazione sono operazioni di
trattamento di dati personali riconducibili ai singoli interessati [art.
4, comma 1, lett. b) del Codice], operazioni alle quali trova
applicazione la normativa contenuta nel Codice.
conformità ai princìpi di necessità, proporzionalità, finalità e
correttezza (artt. 3 e 11 del Codice; art. 6, direttiva n. 95/46/Ce).
biometrici può essere giustificato solo in casi particolari, in
relazione alle finalità e al contesto in cui essi sono trattati e, in
relazione ai luoghi di lavoro, per presidiare accessi ad “aree
sensibili”, in considerazione della natura delle attività ivi svolte: si
pensi, ad esempio, a processi produttivi pericolosi o sottoposti a
segreti di varia natura o al fatto che particolari locali siano
destinati alla custodia di beni, documenti segreti o riservati e/o
oggetti di valore (in tal senso, vedi il punto 4.1 delle “Linee guida in
materia di trattamento di dati personali di lavoratori per finalità di
gestione del rapporto di lavoro alle dipendenze di datori di lavoro
privati”, emanate dall’Autorità in data 23 novembre 2006 (doc. web n.
1364939).
società nel corso dell’istruttoria non sono emerse circostanze atte a
giustificare la necessità di un trattamento di dati biometrici in vista
dell’accesso ai locali dove sarebbero custodite le banche dati
aziendali. Infatti, i dati che risultano conservati negli archivi
cartacei ed informatici, lungi dall’essere caratterizzati da specifiche
peculiarità, si sostanziano in informazioni che solitamente sono
trattate negli uffici amministrativi di qualsiasi azienda, mentre le
loro attuali modalità di custodia, “in appositi locali ove è stato
permesso l’accesso al solo personale dipendente che deve lavorare su di
esse”, risultano più che sufficienti per impedire la loro presa di
conoscenza da parte di soggetti diversi dai singoli incaricati del
trattamento. Pertanto, allo stato, tenuto conto della natura e della
tipologia delle informazioni conservate nelle banche dati ubicate nei
predetti locali, si deve ritenere che la procedura di accesso
selezionato attualmente adottata dalla società sia adeguata per
garantirne la riservatezza, senza che possano ravvisarsi ragioni per
ritenere giustificato l’impiego di un delicato sistema di rilevazione
delle impronte digitali nei confronti di un numero limitato di
dipendenti (48 unità).
servizio dei dipendenti addetti ai controlli di sicurezza sugli autisti e
sui mezzi di trasporto pubblico, la società ha sostenuto che essa
scaturirebbe da “una realtà lavorativa alquanto delicata e, comunque,
tale da indurre l’azienda a cercare misure di controllo più efficaci” di
quelle attuali. In particolare, la società ha dichiarato di aver
ricevuto reclami con i quali era stato lamentato “lo stato di
ubriachezza di alcuni autisti evidentemente non controllati da chi era
preposto a farlo risultando, comunque, regolarmente in servizio”, nonché
di essere stata impossibilitata a verificare tardive partenze dei
mezzi dal deposito per assenza del preposto “alla registrazione e alla
verifica”, il quale, però, risultava regolarmente in servizio; infine,
la società ha dichiarato che “a seguito di controlli effettuati da
Funzionari aziendali, sono stati rilevati arrivi in servizio in ritardo
con i badge marcatempo che segnalavano orari precedenti a quello
dell’effettivo ingresso in azienda, badge utilizzati dalla Guardia
Giurata ivi preposta per assicurare il servizio notturno di guardiania”.
Tali comportamenti sono stati oggetto di procedimenti disciplinari,
definiti con l’irrogazione, nei confronti dei responsabili, di
provvedimenti disciplinari di sospensione dal servizio e dalla paga.
legittime facoltà del datore di lavoro quella di sovrintendere
all’esecuzione della prestazione lavorativa (art. 2094 cod. civ.),
verificando le presenze dei dipendenti e il rispetto dell’orario di
lavoro, nel caso di specie non risulta dimostrata la necessità e
proporzionalità del trattamento dei dati biometrici che si intenderebbe
attuare.
ammonti a ben 409 dipendenti, il sistema biometrico sarebbe preordinato a
verificare la presenza in servizio di un numero limitato di unità
lavorative (53 operai per il controllo sui mezzi e 12 capi servizio per
il controllo sugli autisti, pari al solo “20% dell’intera forza
lavoro”), obiettivo questo certamente perseguibile attraverso
l’utilizzazione dei tradizionali e meno invasivi sistemi di controllo,
quali l’uso di un normale badge accompagnato da accorgimenti tecnici ed
organizzativi (es. disponendo ulteriori controlli da affidare a corpi
di vigilanza esterna) atti a scongiurare manomissioni del congegno
marcatempo o sostituzioni nell’impiego del supporto stesso.
elementi da cui possa desumersi con certezza la mancata presa di
servizio da parte dei controllori di turno, semmai soltanto alcuni
“arrivi in servizio in ritardo” da parte di addetti/collaboratori di
esercizio dislocati presso il “box” del deposito di Torrette di
Mercogliano; inoltre, in tali casi (uno dei quali addirittura risalente
al 1999!), risulta che gli accertamenti sull’orario di effettiva presa
di servizio sono stati effettuati direttamente da personale
gerarchicamente sovraordinato (“addetti A.M.T.”), che ha curato l’invio
di specifici rapporti ai vertici aziendali. A ciò aggiungasi che gli
ulteriori documenti prodotti dalla società fanno riferimento a
contestazioni disciplinari mosse direttamente nei confronti degli
operatori d’esercizio (autisti), i quali avrebbero osservato condotte
(es. guida in stato di ubriachezza) non conformi ad una regolare
esecuzione della prestazione lavorativa, senza che però risulti
dimostrato un mancato controllo sulla loro apparente condizione
psico/fisica al momento della loro presa di servizio. Pertanto, alla
luce delle acquisizioni istruttorie, i controlli attualmente effettuati
dalla società appaiono sufficienti a garantire una verifica sulla presa
di servizio degli addetti e dei collaboratori d’esercizio, mentre i
precedenti disciplinari cui la società ha fatto riferimento per
giustificare la propria richiesta non risultano –sia dal punto di vista
numerico, sia dal punto di vista qualitativo- significativi per
dimostrare l’esistenza di una diffusa situazione di disobbedienza da
parte del personale, tale da rendere necessaria l’adozione di un sistema
di rilevazione biometrica delle presenze.
risulterebbe conforme a legge anche in ragione del fatto che, allo
stato, non risulta neanche osservata la procedura prevista dall’art. 4,
comma 2 della legge 20 maggio 1970, n. 300
(cui fa espresso riferimento l’art. 114 del Codice), che trova
applicazione anche in relazione all’installazione di apparecchiature che
consentano “di controllare il rispetto o non degli orari di entrata e
uscita e presenza sul luogo di lavoro da parte dei dipendenti” (cfr. Cass., 17 luglio 2007, n. 15892).
istruttorie, non preclude all’Autorità di adottare una diversa
determinazione nel caso in cui la Autotrasporti Irpini S.p.a. offra una
più documentata motivazione delle ragioni atte a giustificare
l’adozione del rappresentato sistema di rilevazione biometrica, da
valutare alla luce della normativa esistente.
Pizzetti
Chiaravalloti
De Paoli