Privacy: Garante, le regole per l’uso dei dati per telemarketing
In concomitanza con
l’entrata in funzione del Registro pubblico delle opposizioni,
introdotto dalla recente normativa che ha modificato le regole del
telemarketing, il Garante privacy ha fissato (con un provvedimento
pubblicato nella Gazzetta ufficiale di oggi) i limiti entro i quali gli
operatori del settore potranno utilizzare i dati personali degli
abbonati presenti negli elenchi telefonici per effettuare chiamate con
operatore ai fini di invio di materiale pubblicitario, vendita diretta,
ricerche o comunicazioni commerciali.
A partire da oggi, infatti, gli abbonati che non desiderano ricevere
telefonate pubblicitarie dovranno iscriversi al Registro, gestito dalla
Fondazione Ugo Bordoni. E proprio per assicurare che la volonta’ dei
cittadini venga effettivamente rispettata, il Garante ha imposto alle
imprese una serie di obblighi. Le societa’ che operano nel settore del
telemarketing non potranno piu’ contattare i numeri degli abbonati che
si sono iscritti nel Registro. Se un abbonato ha chiesto a una
determinata azienda di non essere piu’ disturbato, quell’azienda dovra’
rispettare la sua volonta’ anche se l’abbonato non si e’ iscritto al
Registro. La singola azienda che abbia invece ricevuto in passato il
consenso dell’abbonato a ricevere telefonate promozionali, potra’
contattarlo, anche se questi e’ iscritto nel Registro. Tale consenso,
che dovra’ essere documentabile per iscritto al Garante, potra’ comunque
essere ritirato in qualunque momento.
Con l’entrata in funzione del Registro viene meno anche la possibilita’
di utilizzare le numerazioni telefoniche contenute in banche dati
comunque formate (comprese quelle costituite utilizzando i dati estratti
dagli elenchi telefonici prima del 1* agosto 2005), senza aver prima
acquisito un consenso ad hoc. Per quanto riguarda le numerazioni
presenti in pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da
chiunque (ad es. albi professionali) esse potranno essere utilizzate
solo se le telefonate promozionali risultino direttamente funzionali
all’attivita’ svolta dall’interessato (sempre che questi non si sia
opposto) o se il telemarketing sia previsto dalla normativa di
riferimento. L’avvio del Registro non modifica le regole finora usate
per la pubblicita’ via posta o effettuata con strumenti diversi dal
telefono (ad es. posta elettronica, telefax, messaggi del tipo Mms o
Sms, chiamate automatizzate senza operatore) che prevedono sempre e
comunque la richiesta di un consenso preventivo e informato dell’utente.
Il mancato rispetto delle prescrizioni dell’Autorita’ comporta
l’applicazione di una sanzione da 30mila a 180mila euro, che potra’
raggiungere, nei casi piu’ gravi, i 300mila euro.
per il trattamento di dati personali per finalità di marketing,
mediante l’impiego del telefono con operatore, a seguito
dell’istituzione del registro pubblico delle opposizioni. (11A01118)
presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott.
Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott.
Daniele De Paoli, segretario generale;
comunitaria e, in particolare, della direttiva 2002/58/Ce, ha demandato
al Garante il compito di individuare le modalità di inserimento e
successivo utilizzo dei dati personali relativi agli abbonati negli
elenchi cartacei o elettronici a disposizione del pubblico;
doc. web n. 1032381) con il quale l’Autorità, ai sensi del citato art.
129 del Codice, ha individuato e disciplinato il trattamento dei dati
personali relativi agli abbonati e agli acquirenti del traffico
prepagato nell’ambito degli elenchi telefonici “alfabetici”, costituiti
tramite estrazione dalla base di dati unica degli operatori di
comunicazione elettronica e realizzati in qualsiasi forma;
doc. web n. 1151640) con il quale l’Autorità ha individuato procedure
semplificate per la redazione e l’utilizzo degli elenchi telefonici
organizzati secondo categorie merceologiche (c.d. elenchi “categorici”);
– precedentemente alla recente riforma legislativa introdotta con la
legge 20 novembre 2009, n. 166, con la quale è stato convertito, con
modificazioni, il decreto legge 25 settembre 2009, n. 135, che ha
novellato l’art. 130 del Codice – consentiva l’utilizzo, per attività di
carattere promozionale, pubblicitario o commerciale di alcune
categorie di dati e, in particolare, di quelli: a) presenti negli
elenchi c.d. “alfabetici”, per i quali l’interessato avesse manifestato
il proprio consenso a tale tipo di utilizzo (provvedimento del 15
luglio 2004, cit.); b) riportati nei citati elenchi cd. “categorici”
(provvedimento del 14 luglio 2005, cit.); c) registrati nelle banche
dati costituite utilizzando direttamente anche dati estratti da elenchi
telefonici formati precedentemente al 1° agosto 2005, sempre che il
titolare del trattamento fosse stato in grado di dimostrare di aver
fornito effettivamente, prima di tale data, l’informativa agli
interessati ai sensi dell’art. 13 del Codice; d) provenienti da
pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque
(per i quali le relative leggi o regolamenti non abbiano previsto un
vincolo di finalità, art. 24 del Codice);
207, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 2009, n. 14,
che aveva stabilito che i dati personali, presenti nelle banche dati
costituite sulla base di elenchi telefonici pubblici formati prima del
1° agosto 2005, erano lecitamente utilizzabili per fini promozionali
sino al 31 dicembre 2009, anche in deroga agli articoli 13 e 23 del
Codice, dai soli titolari del trattamento che avessero provveduto a
costituire dette banche dati prima del 1° agosto 2005;
doc. web n. 1598808), concernente “Prescrizioni ai titolari di banche
dati costituite sulla base di elenchi telefonici formati prima del 1°
agosto 2005” ed emanato a seguito della deroga introdotta dalla citata
legge 27 febbraio 2009, n. 14, con il quale l’Autorità aveva chiarito
che la previsione normativa contenuta nella stessa aveva introdotto, per
i titolari del trattamento (e non anche per eventuali cessionari), una
deroga transitoria e temporanea ai principi generali della disciplina
sopra richiamata;
in G.U. n. 215 del 24 novembre 2009, con la quale è stato convertito,
con modificazioni, il decreto legge 25 settembre 2009, n. 135) che ha
ulteriormente modificato la disciplina, novellando l’art. 130 del Codice
e consentendo il trattamento dei dati personali mediante l’impiego del
telefono per finalità di invio di materiale pubblicitario o di vendita
diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione
commerciale, salvo il diritto di opposizione dell’interessato; visto
che la citata legge n. 166 del 2009 ha previsto l’istituzione di un
“registro pubblico delle opposizioni” (di seguito “Registro”) entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della legge medesima precisando
che “fino al suddetto termine, restano in vigore i provvedimenti
adottati dal Garante per la protezione dei dati personali (…) in
attuazione dell’articolo 129 del medesimo codice”;
della nuova disciplina, la citata deroga transitoria e temporanea (che,
in base al disposto della legge 27 febbraio 2009, n. 14, scadeva il 31
dicembre 2009) è stata conseguentemente prorogata “sino al termine di
sei mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135” (art. 20 bis,
comma 3, della legge 20 novembre 2009, n. 166), ossia fino al 24 maggio
2010;
pubblico degli abbonati che si oppongono all’utilizzo del proprio numero
telefonico per vendite o promozioni commerciali” (decreto del
Presidente della Repubblica del 7 settembre 2010, n. 178, pubblicato in
G.U. n. 256 del 2 novembre 2010, di seguito, “Regolamento”) che ha
previsto che la concreta realizzazione ed il funzionamento del Registro
devono essere garantiti entro novanta giorni dalla data di
pubblicazione, quindi entro il 31 gennaio 2011, e che, decorso
inutilmente tale termine, gli interessati possono comunque esercitare il
diritto di opposizione tramite il gestore telefonico con il quale
l’abbonato ha stipulato il contratto;
telefonico per vendite o promozioni commerciali manifestata tramite
l’iscrizione al Registro non opera per le chiamate effettuate tramite
l’uso del telefono per fini personali né per attività di carattere
commerciale diverse da invio di materiale pubblicitario o di vendita
diretta o di ricerche commerciali o di comunicazione commerciale;
trattamento che intendano utilizzare dati personali ai fini di marketing
per mezzo del telefono (art. 1, comma 1, lett. c) del Regolamento);
esclusivamente al trattamento dei dati personali contenuti in elenchi di
abbonati mediante l’uso del telefono e con l’ausilio di un operatore
ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o di
ricerche di mercato o di comunicazione promozionale e lascia invariate
le specifiche disposizioni di cui all’art. 130, commi 1 e 2 del Codice
che richiedono il consenso espresso dell’interessato relativamente alle
comunicazioni elettroniche, effettuate per finalità di marketing
mediante strumenti automatizzati quali, ad esempio, posta elettronica,
telefax, messaggi del tipo Mms o Sms nonché le chiamate automatizzate
senza operatore;
prescrizioni relative all’utilizzo per finalità promozionali tramite
telefono con operatore dei dati presenti negli elenchi c.d. “alfabetici”
(per i quali l’interessato avesse manifestato il proprio consenso a
tale tipo di utilizzo, cfr. provvedimento del 15 luglio 2004) nonché
quelle relative all’utilizzo dei dati riportati negli elenchi cd.
“categorici” (cfr. provvedimento del 14 luglio 2005);
novembre 2009, n. 166 lasciano invariata la disciplina relativa
all’attività promozionale svolta mediante posta cartacea, per la quale
restano valide le regole indicate dal Garante con il provvedimento sugli
elenchi “alfabetici” (provvedimento del 15 luglio 2004, cit.) e che
per utilizzare i numeri telefonici non presenti in elenchi degli
abbonati (quali ad esempio quelli relativi ai numeri dei telefoni
mobili che allo stato in prevalenza non sono inseriti in tali elenchi)
per finalità di carattere promozionale resta ferma la necessità di
acquisire preventivamente il consenso informato ai sensi degli artt. 13
e 23 del Codice;
numerazione sia comunque inserita negli elenchi di cui all’art. 129 del
Codice” (ivi compresa, qualora presente, quella relativa ad una utenza
mobile) e, pertanto, ai dati degli interessati presenti sia negli
elenchi “alfabetici” che negli elenchi c.d. “categorici” (art. 1, comma
1, lett. b) del Regolamento);
elenco telefonico “alfabetico” o “categorico”, i quali si iscrivano
nell’istituendo Registro, non possono essere contattati per le finalità
di cui all’art. 7, comma 4, lett. b) del Codice, ovvero per l’invio di
materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di
ricerche di mercato o di comunicazione commerciale;
aventi origine diversa dagli elenchi di abbonati a disposizione del
pubblico, legittimamente raccolti dai titolari presso gli interessati o
presso terzi, nel rispetto, tra gli altri, degli artt. 7, comma 4,
lett. b) e 23 del Codice (art. 2 del Regolamento);
vigore del nuovo regime, abbiano ricevuto una idonea informativa e
manifestato nei confronti di un determinato titolare del trattamento un
consenso specifico per le suddette finalità, (sempreché il titolare sia
in grado di documentare per iscritto tale consenso, come richiesto
dallo stesso art. 23 del Codice), possono essere contattati da quel
titolare per tali finalità anche nel caso in cui questi si iscrivano
nel Registro, ferma restando la possibilità di opporsi successivamente
anche a tale trattamento ai sensi dell’art. 7 del Codice;
precedente all’entrata in vigore del nuovo regime, si siano opposti ai
sensi dell’art. 7 del Codice al trattamento dei propri dati per le
suddette finalità nei confronti di un determinato titolare, non possono
essere contattati da quel titolare, anche se non si iscrivono nel
Registro;
telefonico per il quale l’interessato abbia proceduto a manifestare
opposizione al trattamento mediante l’iscrizione della numerazione nel
Registro;
operatori possono utilizzare, senza acquisire il consenso del soggetto
interessato, numerazioni provenienti da pubblici registri, elenchi,
atti o documenti conoscibili da chiunque anche per finalità di invio di
materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di
ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, fermi restando i
limiti e le modalità che le leggi, i regolamenti o la normativa
comunitaria stabiliscono per la conoscibilità e pubblicità dei dati;
1, lett. c) del Codice vi è il vincolo di finalità in base al quale i
dati sono raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e
legittimi, ed utilizzati in altri trattamenti in termini compatibili con
tali scopi (art. 11, comma 1, lett. b) del Codice) e che, pertanto,
nel caso di specie, il trattamento è consentito solo ove la specifica
disciplina di riferimento abbia espressamente previsto l’attività di
comunicazione telefonica di cui all’art. 7, comma 4, lett. b) ovvero
tali comunicazioni risultino direttamente funzionali all’attività svolta
dall’interessato, che è posta alla base dell’inserimento del dato
telefonico nei pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili
da chiunque di cui all’art. 24 del Codice, e sempreché non vi sia stata
o sia manifestata opposizione al trattamento;
elenchi telefonici o provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o
documenti conoscibili da chiunque) il trattamento per le finalità di cui
all’art. 7, comma 4, lett. b) del Codice di dati contenuti in banche
dati comunque formate, ivi comprese quelle costituite utilizzando i dati
estratti da elenchi telefonici formati precedentemente al 1° agosto
2005, è consentito solamente nel rispetto dei principi generali del
Codice e quindi solo previo rilascio di una idonea informativa e
l’acquisizione dello specifico consenso (ai sensi degli artt. 13 e 23
del Codice);
titolari del trattamento, ai sensi dell’art. 143, comma 1, lett. b) e
art. 154, comma 1, lett. c) del Codice, le misure necessarie per rendere
il trattamento conforme alle disposizioni vigenti, anche in
considerazione delle recenti modifiche normative e regolamentari;
caso di inosservanza del presente provvedimento prescrittivo, è
applicata in sede amministrativa, in ogni caso, la sanzione del
pagamento di una somma da trentamila euro a centottantamila euro;
Codice, in caso di più violazioni di un’unica o di più disposizioni
relative a violazioni amministrative, commesse anche in tempi diversi in
relazione a banche di dati di particolare rilevanza o dimensioni, si
applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
cinquantamila euro a trecentomila euro;
integrazione e modifica delle presenti prescrizioni che risultasse
necessario alla luce dell’esperienza maturata nel corso del primo
periodo di applicazione del provvedimento;
ai sensi dell’art. 15 del Regolamento del Garante n. 1/2000 del 28
giugno 2000;
del Codice, prescrive a tutti gli “operatori”, in qualità di titolari
del trattamento che utilizzano dati personali mediante il telefono con
operatore ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita
diretta o di ricerche commerciali o di comunicazione commerciale,
abbonati di adottare le misure e gli accorgimenti idonei a garantire il
rispetto della volontà degli interessati che:
abbiano manifestato un consenso specifico al titolare per le finalità di
cui all’art. 7, comma 4, lett. b) del Codice, tenendo a disposizione
del Garante la documentazione per iscritto di tale consenso, così come
previsto dall’art. 23 del Codice;
manifestino un consenso specifico al titolare per le finalità di cui
all’art. 7, comma 4, lett. b) del Codice, tenendo a disposizione del
Garante la documentazione per iscritto di tale consenso, così come
previsto dall’art. 23 del Codice;
abbiano esercitato nei loro confronti il diritto di opposizione al
trattamento dei propri dati per le finalità di cui all’art. 7, comma 4,
lett. b) del Codice;
esercitino nei loro confronti il diritto di opposizione al trattamento
dei propri dati per le finalità di cui all’art. 7, comma 4, lett. b) del
Codice;
elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque di effettuare detto
trattamento, in assenza del consenso del soggetto interessato, solo ove
la specifica disciplina di riferimento abbia espressamente previsto
attività di comunicazioni telefoniche per le finalità di cui all’art. 7,
comma 4, lett. b) del Codice ovvero le comunicazioni telefoniche per
tali finalità risultino direttamente funzionali all’attività svolta
dall’interessato, sempreché non vi sia stata o sia manifestata
opposizione al trattamento;
formate (fuori dei casi di cui ai precedenti punti 1 e 2), di effettuare
il trattamento per le finalità di cui all’art. 7, comma 4, lett. b)
del Codice nel rispetto dei principi generali e quindi solo previo
rilascio di una idonea informativa e l’acquisizione dello specifico
consenso (ai sensi degli artt. 13 e 23 del Codice).
Ministero della giustizia-Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la
sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Pizzetti
Pizzetti
De Paoli
Registro pubblico degli abbonati Come devo fare per iscrivermi al registro