Privacy: il nome del farmaco non deve comparire sullo scontrino
Lo scontrino fiscale rilasciato dalle farmacie, per dedurre e detrarre la
spesa sanitaria nella dichiarazione dei redditi, non dovrà più riportare il nome
del farmaco acquistato. Il Garante per la privacy ha deciso che a partire dal
prossimo anno basterà l’indicazione del codice alfanumerico posto sulla
confezione di ogni medicinale. In questo modo, fanno notare dall’Authority,
viene salvaguardata “la dignità delle persone”.
Oggi quel tipo di scontrino riporta in chiaro, oltre al codice fiscale
dell’interessato, anche la denominazione del farmaco acquistato ed è così in
grado di rivelare informazioni sullo stato di salute e sulle patologie dei
cittadini.
Per questo sono stati numerosi a rivolgersi al garante per
segnalare la lesione della loro riservatezza e dignita’ al momento di presentare
la documentazione fiscale per la denuncia dei redditi presso Caf o il proprio
commercialista.
L’attività istruttoria svolta dal garante con l’Agenzia
delle Entrate e con i rappresentanti di Federfarma, la federazione più
rappresentativa che raggruppa i farmacisti italiani, ha permesso di stabilire
che il controllo sul farmaco venduto può essere effettuato attraverso l’utilizzo
del numero di autorizzazione all’immissione in commercio (Aic) presente sulla
confezione del farmaco.
Il codice alfanumerico, rilevabile anche mediante
lettura ottica, consente infatti di identificare in modo univoco ogni singola
confezione farmaceutica venduta al pari della specificazione in chiaro del nome
del farmaco. E’ stata così individuata una soluzione che bilancia rispetto della
dignità delle persone e interesse pubblico alla riduzione del rischio di
indebite detrazioni e deduzioni fiscali.
Sulla base del provvedimento del
garante entro tre mesi l’Agenzia delle Entrate dovrà fornire indicazioni per la
modifica dello scontrino fiscale rilasciato per l’acquisto dei farmaci,
indicazioni alle quali le farmacie dovranno adeguarsi al massimo entro il 1
gennaio 2010.