PRIVACY. Le banche devono garantire ai familiari di un defunto l’accesso ai suoi dati
L’accesso ai dati personali contenuti nella documentazione bancaria riguardante una persona defunta deve essere garantito gratuitamente ai familiari. Il principio è stato ribadito dall’Autorità per la protezione dei dati personali che ha accolto il ricorso presentato da un cittadino che aveva chiesto ad una banca la comunicazione di tutti i dati personali relativi al padre scomparso riguardanti i rapporti che questi aveva intrattenuto con l’istituto di credito.
Avendo ricevuto una risposta parziale e incompleta, accompagnata da una richiesta di versamento in favore della banca a fronte delle spese da sostenere per fornire l’ulteriore documentazione esistente, l’uomo si era rivolto al Garante chiedendo che ordinasse alla banca di estrapolare e comunicare i dati personali relativi al defunto. La banca aveva affermato di aver seguito le norme del Testo unico bancario, che pone a carico del cliente o di colui che gli succede a qualunque titolo i costi per la copia della documentazione. Il provvedimento del Garante ha dato ragione alle richieste avanzate dall’interessato, il cui diritto all’accesso ai dati personali del familiare defunto, tutelato dal Codice privacy, risulta essere ben distinto dall’accesso alla documentazione bancaria regolamentato dal Testo unico bancario, che consente al cliente di ottenere copia di atti interi e documenti bancari contenenti o meno dati personali.
Il diritto d’accesso ai dati previsto dalla normativa sulla privacy non implica di per sé l’obbligo di fornire copia dei documenti che li contengono al loro interno, ma prevede che i dati personali dell’interessato debbano essere estrapolati dagli archivi e dai documenti che li contengono, e comunicati in dettaglio all’interessato. Nei casi in cui l’estrapolazione risulti particolarmente difficoltosa, la richiesta può essere soddisfatta anche attraverso la consegna di copie dei documenti contenenti i dati personali dell’interessato, con l’oscuramento di quelli relativi a terzi. Il Garante ha così ribadito come il diritto di accesso ai dati personali debba essere garantito gratuitamente, ordinando alla banca di accogliere le richieste del ricorrente e di pagare i costi del procedimento.