Privacy: no al controllo dei lavoratori
Non è lecito installare telecamere che possano controllare i lavoratori,
anche in aree e locali dove si trovino saltuariamente.
Lo ha stabilito il Garante della Privacy con la decisione 26 febbraio 2009:
l’uso di videocamere nei luoghi di lavoro deve rispettare in maniera rigorosa
gli obblighi previsti dallo Statuto dei lavoratori (peraltro richiamati anche
dal Codice della privacy).
In particolare il principio contenuto nel provvedimento vale anche per le
aree in cui i dipendenti possono trovarsi saltuariamente o semplicemente
transitare, quali ad esempio quelle di carico e scarico delle merci o i box
informazioni.
Garante per la protezione dei dati personali, decisione 26 febbraio 2009
Prescrizioni per la videosorveglianza in un supermercato.
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
In data odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del
dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del
dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Daniele De Paoli, segretario
generale reggente;
VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. n. 196/2003);
VISTO il provvedimento generale del Garante del 29 aprile
doc. web n.
materia di trattamento di dati personali effettuati tramite sistemi di
videosorveglianza;
ESAMINATA la documentazione in atti;
VISTE le risultanze degli accertamenti ispettivi svolti in loco dal
“Nucleo speciale funzione pubblica e privacy” della Guardia di
finanza su delega di questa Autorità in data 25 settembre 2008;
VISTO quanto emerso dalla predette risultanze, secondo cui il sistema di
videosorveglianza presente presso Unicoop Firenze S.c.r.l. (composto
complessivamente di 16 telecamere) risulta installato per finalità “di
supporto delle forze dell’ordine in caso di eventi criminosi e di servizio per
la clientela che accede e lascia i parcheggi sotterranei […]”, nonché di
tutela del patrimonio aziendale “relativamente alla zona di scarico delle
merci e [di] sicurezza dei luoghi e del personale presso il box informazioni
ove vengono custoditi i valori” (cfr. verbale di operazioni compiute del
25 settembre
atti, p. 2).
PRESO ATTO di quanto dichiarato dalla società ai sensi e per gli effetti di
cui all’art. 168 del Codice in ordine all’ubicazione delle telecamere, alcune
delle quali localizzate “presso gli accessi alle aree di scarico
merci” (con ripresa delle stesse), altre collocate “all’interno del
box informazioni e nelle immediate vicinanze” (con ripresa di tutto il box
e degli attigui locali adibiti a prestito sociale) (cfr. verbale di operazioni
compiute del 25 settembre 2008, cit., pp. 2 e 3);
PRESO ATTO altresì di quanto precisato in ordine alla mancata attuazione
delle disposizioni di cui all’art. 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (c.d.
Statuto dei lavoratori), in considerazione del fatto che il “sistema di
videosorveglianza non riprende alcun luogo di lavoro, eccezion fatta per il box
informazioni e di raccolta del risparmio” (cfr. verbale di operazioni
compiute del 25 settembre 2008, cit., p. 4);
RILEVATO che, in base alle dichiarazioni rese dalla società, alcune delle
telecamere installate risultano dislocate in aree (box informazioni; caveau;
zona di scarico merci) suscettibili di transito da parte dei lavoratori, con
conseguente possibilità di ripresa della loro attività in dette aree (al
riguardo, peraltro, cfr. anche Cass. 6 marzo 1986, n. 1490 secondo cui il
divieto di controllo a distanza dell’attività lavorativa non è escluso dal
fatto che il controllo sia destinato ad essere discontinuo perché esercitato in
locali dove i lavoratori possono trovarsi solo saltuariamente);
RILEVATO che, in base alle medesime dichiarazioni, non risulta allo stato
essere stata rispettata la normativa di settore prevista per i controlli a
distanza dell’attività dei lavoratori, presupposto indefettibile per la liceità
e correttezza del trattamento di dati (artt. 11, comma 1, lett. a), e 114 del
Codice);
RILEVATO conseguentemente che il predetto trattamento di dati personali non
risulta allo stato degli atti conforme alla disciplina in materia di protezione
dei dati personali;
CONSIDERATO che il Garante ha il compito di disporre il blocco del
trattamento ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. c) e 154, comma 1, lett.
d), del Codice in caso di trattamento di dati illecito o non corretto;
RITENUTO pertanto di dover disporre, nei confronti di Unicoop Firenze
s.c.r.l., il blocco dell’ulteriore trattamento dei dati personali effettuato a
mezzo videosorveglianza, nella zona di scarico delle merci e presso il box
informazioni, nelle more dell’eventuale espletamento delle procedure all’uopo
previste dall’art. 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300;
RILEVATO che, in caso di inosservanza del provvedimento di blocco, si
renderà applicabile la sanzione di cui all’art. 170 del Codice;
VISTO inoltre quanto dichiarato dalla società in relazione alle immagini
riprodotte sui tre monitor presenti all’interno del box informazioni (oltre a
quello presente presso il caveau), che “sono visionabili dal personale
Coop che opera presso il [medesimo] box informazioni e si reca presso il
caveau” (cfr. verbale di operazioni compiute del 25 settembre 2008, cit.,
p. 3);
RILEVATO che, in base alle precisazioni fornite dalla società, “tali
dipendenti non sono investiti da alcuna lettera di incarico specifica, in
materia di videosorveglianza”, ancorché regolarmente designati incaricati
in relazione ad altri diversi trattamenti di dati personali svolti presso il
punto vendita (cfr. verbale di operazioni compiute del 25 settembre 2008, cit.,
p. 4);
RILEVATO inoltre che, in base alle dichiarazioni rese, le immagini riprese
vengono memorizzate su apposito disco rigido e “conservate per tre
giorni”, decorsi i quali le stesse sono cancellate mediante sovrascrittura
(cfr. verbale di operazioni compiute del 25 settembre 2008, cit., p. 3);
RITENUTO che il suddetto trattamento è illecito anche alla luce dell’art.
11, comma 1, lett. e), del Codice, non essendo state addotte dalla società
esigenze particolari atte a giustificare la conservazione delle immagini
raccolte per tale arco temporale;
RILEVATO altresì che le risultanze ispettive hanno evidenziato l’assenza di
informative idonee a rendere edotti gli interessati in ordine al trattamento di
dati personali svolto mediante il sistema di videosorveglianza;
RITENUTO pertanto di dover prescrivere a Unicoop Firenze s.c.r.l., ai sensi
degli artt. 143, comma 1, lett. b), e 154, comma 1, lett. c), del Codice, al
fine di rendere il suddetto trattamento conforme alla disciplina in materia di
protezione dei dati personali, l’adozione di opportune misure e accorgimenti a
garanzia degli interessati (fatti salvi quelli eventualmente già adottati,
anche in conformità al provvedimento generale in materia di videosorveglianza
del 29 aprile 2004), e segnatamente:
a. di designare quali incaricati del trattamento ai sensi dell’art. 30 del
Codice, ove intenda lasciare immutata l’ubicazione dei monitor sui quali
vengono proiettate le immagini riprese dal sistema di videosorveglianza, i
dipendenti che operano presso il box informazioni e che accedono al caveau
(limitatamente a tale trattamento), disponendo altresì nelle more il blocco
relativamente alla comunicazione a tali soggetti delle immagini riprese;
b. di commisurare il tempo di conservazione delle immagini alle effettive
necessità della raccolta, nei termini previsti dal menzionato provvedimento
generale;
c. di integrare i modelli recanti l’informativa “semplificata” con
le informazioni indicate nel citato provvedimento generale (eventualmente
avvalendosi anche del “fac-simile” allegato allo stesso), nonché di
integrare il medesimo modello, per le aree diverse da quelle esterne, con
almeno un avviso circostanziato che riporti gli elementi di cui all’art. 13 del
Codice;
RISERVATA, con autonomo provvedimento, la verifica dei presupposti per
l’eventuale contestazione della violazione amministrativa concernente l’omessa
e inidonea informativa (artt. 13, comma 4, e 161 del Codice);
RITENUTO di dover disporre la trasmissione degli atti e di copia del
presente provvedimento all’autorità giudiziaria per le valutazioni di competenza
in ordine agli illeciti penali che riterrà eventualmente configurabili;
VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art.
15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
RELATORE il prof. Francesco Pizzetti;
TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE
1. ai sensi degli artt. 144, 143, comma 1, lett. c), e 154, comma 1,
lett. d) del Codice, dispone nei confronti di Unicoop Firenze s.c.r.l. il
blocco dell’ulteriore trattamento dei dati personali effettuato a mezzo
videosorveglianza, nella zona di scarico delle merci e presso il box
informazioni, nelle more dell’eventuale espletamento delle procedure all’uopo
previste dall’art. 4 della legge n. 300/1970;
2. ai sensi degli artt. 144, 143, comma 1, lett. b), e 154, comma 1,
lett. c) del Codice, prescrive a Unicoop Firenze s.c.r.l., ai sensi degli artt.
143, comma 1, lett. b), e 154, comma 1, lett. c), del Codice, l’adozione di
opportune misure e accorgimenti a garanzia degli interessati (fatti salvi
quelli eventualmente già adottati, anche in conformità al provvedimento
generale in materia di videosorveglianza del 29 aprile 2004), e segnatamente:
a. di designare quali incaricati del trattamento ai sensi dell’art. 30
del Codice, ove intenda lasciare immutata l’ubicazione dei monitor sui quali
vengono proiettate le immagini riprese dal sistema di videosorveglianza, i
dipendenti che operano presso il box informazioni e che accedono al caveau
(limitatamente a tale trattamento), disponendo altresì nelle more il blocco
relativamente alla comunicazione a tali soggetti delle immagini riprese;
b. di commisurare il tempo di conservazione delle immagini alle effettive
necessità della raccolta, nei termini previsti dal citato provvedimento
generale;
c. di integrare i modelli recanti l’informativa “semplificata”
con le informazioni indicate nel citato provvedimento generale (eventualmente
avvalendosi anche del “fac-simile” allegato allo stesso), nonché di
integrare il medesimo modello, per le aree diverse da quelle esterne, con
almeno un avviso circostanziato che riporti gli elementi di cui all’art. 13 del
Codice.
3. prescrive a Unicoop Firenze s.c.r.l. di dare documentato riscontro a
questa Autorità, entro e non oltre il 23 marzo 2009, delle misure adottate per
conformare i trattamenti effettuati alle prescrizioni del presente
provvedimento, fornendo ogni informazione utile al riguardo.