PRIVACY. Nuova pronuncia del Garante su diritto di accesso e dati genetici
Non è in base alla legge sulla privacy che si possono intraprendere azioni per ottenere campioni biologici sui quali eseguire in seguito un’indagine genetica. Attraverso il diritto di accesso riconosciuto dal Codice privacy si possono conoscere i dati genetici, anche di un defunto, solo se riportati in referti o cartelle cliniche, anche se questo non esclude la possibilità di attivare altre procedure nelle sedi giudiziarie competenti. È quanto stabilito oggi dall’Autorità Garante della Privacy nei confronti del ricorso di una donna che aveva chiesto a una struttura sanitaria, senza esito, di avere i campioni biologici del padre da poco defunto per eseguire un’analisi genetica e avere certezze sulla propria origine. L’Autorità ha ritenuto il ricorso inammissibile perché avviato senza una effettiva richiesta di accesso ai dati. “L’Autorità ha comunque precisato – si legge in una nota stampa – che le informazioni genotipiche caratteristiche di un individuo, contenute in ogni campione di materiale biologico, assumono il carattere di dati personali, e diventano suscettibili di tutti i diritti di cui all’articolo 7 del Codice, solo se sono estrapolate dal campione biologico e conservate dal titolare, in questo caso dall’ospedale, in referti, cartelle cliniche”. Alla richiedente, precisa il Garante, non viene comunque preclusa la possibilità di formulare legittime richieste di accesso ai dati o di attivare altre procedure di fronte al giudice ordinario.