Problemi di condominio. Il diritto al risarcimento del danno patrimoniale
Il conduttore deve risarcire il locatore dei danni da lui arrecati all’ immobile anche se l’ immobile stesso viene venduto
“Il diritto al risarcimento del danno patrimoniale viene in essere al momento in cui il fatto illecito del terzo incide la sfera giuridica altrui provocando, per il soggetto leso, la diminuzione del suo patrimonio, che deve essere reintegrato in modo da ricostruirne la consistenza che avrebbe avuto se il fatto lesivo non si fosse verificato, eliminando le conseguenze pregiudizievoli che sono state cagionate da quel comportamento, nel senso – art. 1223 c.c. – sia di annullare la perdita subita (danno emergente), sia di fare entrare il mancato guadagno (lucro cessante). (Corte di Cassazione – Sez. III civ. – 17 maggio 2010 n. 11967).
Se quindi il diritto al risarcimento del danno entra nel patrimonio del soggetto danneggiato nel momento in cui il pregiudizio si è verificato, tanto che solo ad esso si deve fare riferimento per accertare l’ entità del danno, è evidente che le vicende anteriori e posteriori non rilevano a quel fine.
Il giudice, pertanto, deve liquidare il danno valutando le conseguenze pregiudizievoli per il patrimonio del soggetto danneggiato nel momento in cui l’ inadempimento dell’ obbligazione assunta le ha determinate, sicché diventa irrilevante fatto ad esso posteriore, quale, nel caso, la vendita dell’ immobile nelle condizioni di deterioramento addebitabile al conduttore”.