Procedura civile, giudizio per equità,infondatezza
“che, inoltre, le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità, per effetto della sostituzione del terzo comma dell’art. 339 cod. proc. civ. disposta dall’art. 1 del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 40 (applicabile anche nella specie), sono soggette ad appello «per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia».”
ORDINANZA N. 139
ANNO 2008
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
– Franco BILE Presidente
– Giovanni Maria FLICK Giudice
– Francesco AMIRANTE “
– Ugo DE SIERVO “
– Paolo MADDALENA “
– Alfio FINOCCHIARO “
– Alfonso QUARANTA “
– Franco GALLO “
– Luigi MAZZELLA “
– Gaetano SILVESTRI “
– Sabino CASSESE “
– Maria Rita SAULLE “
– Giuseppe TESAURO “
– Paolo Maria NAPOLITANO “
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 1 del decreto-legge 8 febbraio 2003, n. 18 (Disposizioni urgenti in materia di giudizio necessario secondo equità), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2003, n. 63, sostitutivo dell’art. 113, secondo comma, del codice di procedura civile, promosso dal Giudice di pace di Mercato San Severino, nel procedimento civile vertente tra C. A. e l’ENEL Distribuzione s.p.a., con ordinanza del 4 novembre 2006, iscritta al n. 505 del registro ordinanze 2007 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 27, prima serie speciale, dell’anno 2007.
Visti l’atto di costituzione di C. A. nonché l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell’udienza pubblica del 15 aprile 2008 il Giudice relatore Francesco Amirante;
uditi gli avvocati Roberto Napolitano e Giuseppe Di Geronimo per C. A. e l’avvocato dello Stato Gianna Maria De Socio per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto che, nel corso di un giudizio civile – instaurato da un privato con atto di citazione notificato il 15 giugno 2006 nei confronti dell’ENEL Distribuzione s.p.a. per ottenere il risarcimento del danno (quantificato in euro 1.033) asseritamente subito per effetto dell’interruzione nell’erogazione dell’energia elettrica – il Giudice di pace di Mercato San Severino ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 41 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 del decreto-legge 8 febbraio 2003, n. 18 (Disposizioni urgenti in materia di giudizio necessario secondo equità), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2003, n. 63;
che il remittente, dopo aver ricordato che la disposizione censurata ha modificato l’art. 113, secondo comma, del codice di procedura civile nel senso di vietare la decisione secondo equità delle cause aventi ad oggetto i cosiddetti contratti di massa anche se di valore inferiore a millecento euro, afferma, quanto alla rilevanza della questione, che dal relativo esame dipende la modalità di decisione – secondo diritto ovvero secondo equità – del giudizio in oggetto;
che, quanto al merito della questione, il giudice a quo ritiene, in primo luogo, che la norma di cui si tratta sia in contrasto con il «principio di ragionevolezza delle leggi», per essere del tutto inidonea a raggiungere lo scopo, perseguito dal legislatore (ed enunciato nel preambolo del d.l. n. 18 del 2003), di evitare difformità di pronunce riferite ad identiche tipologie contrattuali, visto che nel nostro ordinamento vige il principio della non vincolatività dei precedenti giurisprudenziali, principio non modificato dal decreto-legge in oggetto e non suscettibile di deroghe;
che la disposizione stessa violerebbe, altresì, l’art. 41 Cost., in quanto, rendendo comunque appellabili le sentenze dei giudici di pace, finirebbe per agevolare troppo la parte contrattuale forte la quale, date le sue maggiori disponibilità economiche, avrebbe più possibilità di proporre impugnazione e ciò rappresenterebbe un ostacolo alla stipulazione dei contratti di massa da parte dei contraenti deboli;
che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, concludendo per la inammissibilità o la manifesta infondatezza della questione;
che si è costituito in giudizio il ricorrente nel giudizio principale, chiedendo, anche in una memoria depositata in prossimità dell’udienza, l’accoglimento della questione, in sostanziale adesione agli argomenti esposti dal remittente.
Considerato che la Corte è chiamata a giudicare, in riferimento agli artt. 3 e 41 della Costituzione, della legittimità costituzionale dell’art. 1 del decreto-legge 8 febbraio 2003, n. 18 (Disposizioni urgenti in materia di giudizio necessario secondo equità), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2003, n. 63, nella parte in cui, sostituendo l’art. 113, secondo comma, del codice di procedura civile, esclude che il giudice di pace decida secondo equità le cause «derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all’art. 1342 del codice civile»;
che la questione è stata sollevata dal giudice di pace di Mercato San Severino, il quale è stato adito, con citazione notificata il 15 giugno 2006, da un utente di energia elettrica in base ad un contratto stipulato su formulario con l’ENEL, per ottenerne la condanna al risarcimento dei danni nella misura di 1.033 euro per un’illegittima sospensione della fornitura;
che, secondo il remittente, la norma è irragionevole, e quindi contrastante con l’art. 3 Cost., in quanto la finalità – indicata nel preambolo del d.l. n. 18 del 2003 – di ottenere uniformità di giudizi nelle controversie aventi ad oggetto rapporti derivanti dai cosiddetti contratti di massa non potrebbe essere raggiunta in un sistema, come quello italiano, non improntato alla vincolatività dei precedenti giurisprudenziali;
che, inoltre, ad avviso del giudice a quo, la disposizione censurata, obbligando il giudice a decidere la controversia secondo diritto e rendendo così sempre appellabile la relativa sentenza, agevolerebbe troppo il contraente forte che ha maggiori possibilità di proporre impugnazione e, quindi, creerebbe un ostacolo alla stipulazione dei contratti di massa da parte degli utenti, limitandone il libero svolgimento dell’attività economica e, in particolare, contrattuale, garantito dall’art. 41 della Costituzione;
che la questione è manifestamente infondata sotto tutti i profili prospettati;
che una disposizione di legge non è irragionevole se, proponendosi una determinata finalità, predisponga strumenti che ne garantiscono soltanto un raggiungimento parziale;
che, indubbiamente, se lo scopo cui è preordinata la norma censurata consiste nell’assicurare decisioni delle cause aventi ad oggetto rapporti nascenti da contratti conclusi mediante moduli o formulari tra di loro non discordanti per i criteri che le informano, tale scopo può essere più adeguatamente soddisfatto se le suddette controversie vengono risolte secondo i criteri generali ed astratti previsti dalle leggi, anziché alla stregua delle particolari circostanze soggettive ed oggettive di ogni singolo rapporto;
che, a tal fine, nella tradizione della disciplina processuale italiana, è predisposta la funzione nomofilattica della Corte di cassazione la quale, anche dopo la decisione di questa Corte n. 206 del 2004, ha maggiore ampiezza di incidenza nelle impugnazioni di sentenze decise secondo diritto rispetto a quelle proposte contro decisioni prese secondo equità;
che parimenti non fondato – a voler trascurare ogni considerazione sulla tempestività della censura e sulla sua pertinenza in un giudizio in cui non risultano contestate le modalità di stipulazione del contratto da parte dell’utente – è il profilo di illegittimità prospettato con riguardo all’art. 41 Cost.;
che mentre, infatti, l’applicazione della legge tutela i soggetti più deboli, la previsione di un grado in più di giudizio di merito non lede, di per sé, gli interessi di questi, i quali, ricorrendone le condizioni, possono avvalersi del gratuito patrocinio;
che, inoltre, le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità, per effetto della sostituzione del terzo comma dell’art. 339 cod. proc. civ. disposta dall’art. 1 del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 40 (applicabile anche nella specie), sono soggette ad appello «per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia».
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 del decreto-legge 8 febbraio 2003, n. 18 (Disposizioni urgenti in materia di giudizio necessario secondo equità), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2003, n. 63, sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 41 della Costituzione, dal Giudice di pace di Mercato San Severino, con l’ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 maggio 2008.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Francesco AMIRANTE, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 14 maggio 2008.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA