procesi lumaca …alt della cassazione
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È il numero dei tribunali che hanno esaminato il caso in tutta la durata del procedimento i criterio a cui deve fare riferimento il Giudice nazionale che deroga ai parametri fissati dalla Corte europea dei diritti dell’uomo per l’equa riparazione del danno da lungo processo.
È quanto dispone la Cassazione con l’ordinanza 5665del 2009, emessa dalla prima sezione civile. La giurisprudenza della Corte di Strasburgo ha stabilito un parametro tendenziale che fissa la durata ragionevole del processo in tre anni per il primo grado, due per il secondo e uno per il giudizio di legittimità, con una riparazione destinata all’utente del servizio giustizia compresa fra 1.000 e 1.500 euro per anno di ritardo. Ciò non esclude che il Giudice nazionale, in nell’applicazione della legge Pinto, non possa liquidare al cittadino danneggiato un bonus, cioè una somma ulteriore, derogando ai canoni CEDU.
La Suprema Corte precisa che «i Giudici europei hanno affermato che il bonus in questione deve essere riconosciuto nel caso in cui la controversia riveste una certa importanza ed ha quindi fatto un elenco esemplificativo, comprendente le cause di lavoro e previdenziali. Tuttavia, ciò non implica alcun automatismo, ma significa soltanto che dette cause, in considerazione della loro natura, è probabile che siano di una certa importanza (Cass. n. 18012 del 2008). Siffatta valutazione rientra nella ponderazione del giudice del merito che deve rispettare il parametro sopra indicato, con la facoltà di apportare le deroghe giustificate dalle circostanze concrete della singola vicenda (quali: l’entità della “posta in gioco”, il “numero dei tribunali che hanno esaminato il caso in tutta la durata del procedimento” ed il comportamento della parte istante; per tutte, Cass. n. 1630 del 2006; n. 1631 del 2006; n. 19029 del 2005; n. 19288 del 2005), purché motivate e non irragionevoli».