Processo breve: il disegno di legge approvato dal Governo
Estinzione dei processi penali in caso di violazione dei termini di
ragionevole durata con esclusione dei reati puniti con pene inferiori
nel massimo ai dieci anni di reclusione e sempreché non si proceda nei
confronti di imputati recidivi o delinquenti o contravventori abituali
o professionali.
E’ questa la più importante novità contenuta nel disegno di legge sul “processo breve” presentato ieri al Senato dal Governo.
L’obiettivo
dichiarato del provvedimento è quello di rendere più certi presupposti,
procedura e quantificazione dell’equo indennizzo, nel quadro di un
generale contenimento degli effetti, anche economici, derivanti dalla
durata non ragionevole dei processi.
Queste le altre novità:
- la domanda di equa riparazione sarà subordinata a una specifica istanza di sollecitazione,
che la parte deve presentare nel processo (civile, penale o
amministrativo) entro sei mesi dalla scadenza dei termini di non
irragionevole durata, previsti dal nuovo comma 3-ter dell’articolo 2 dell Legge n. 89/2001; - introdotta
una presunzione legale di non irragionevole durata dei processi nei
quali ciascun grado di giudizio si sia protratto per un periodo non
superiore a due anni (un anno per il giudizio di rinvio); - nella liquidazione dell’indennizzo
il giudice dovrà tener conto del valore della domanda proposta, o
accolta, nel procedimento nel quale si è verificata la violazione del
termine di ragionevole durata; -
nei giudizi pendenti
alla data di entrata in vigore della legge in cui siano già decorsi i
termini di ragionevole durata, l’istanza di sollecitazione dovrà essere
depositata entro sessanta giorni.
Le nuove norme si
applicheranno nei processi in corso alla data di entrata in vigore
della legge, ad eccezione dei processi che pendono avanti alla Corte
d’appello o alla Corte di cassazione.
Schema di disegno di legge contenente misure per
la tutela del cittadino contro la durata indeterminata dei processi, in
attuazione dell’articolo 111 della Costituzione e dell’articolo 6 della
Convenzione europea sui diritti dell’uomo.
(Testo presentato al Senato della Repubblica il 12 novembre 2009)
Articolo 1
(Modifiche alla legge 24 marzo 2001, n. 89)
1. All’articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
al comma 1, le parole “Chi ha subito” sono sostituite dalle seguenti:
“In attuazione dell’articolo 111, secondo comma, della Costituzione, la
parte che ha subito”;
b) al comma 3, la lettera b) è abrogata;
c) dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:
«3-bis.
Ai fini del computo del periodo di cui al comma 3, il processo si
considera iniziato, in ciascun grado, alla data di deposito del ricorso
introduttivo del giudizio o dell’udienza di comparizione indicata
nell’atto di citazione, ovvero alla data del deposito dell’istanza di
cui all’articolo 8 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, ove
applicabile, e termina con la pubblicazione della decisione che
definisce lo stesso grado. Il processo penale si considera iniziato
alla data di assunzione della qualità di imputato. Non rilevano, agli
stessi fini, i periodi conseguenti ai rinvii del procedimento richiesti
o consentiti dalla parte, nel limite di 90 giorni ciascuno.
3-ter.
Non sono considerati irragionevoli, nel computo di cui al comma 3, i
periodi che non eccedono la durata di due anni per il primo grado, di
due anni per il grado di appello e di ulteriori due anni per il
giudizio di legittimità, nonché di un altro anno in ogni caso di
giudizio di rinvio. Il giudice, in applicazione dei parametri di cui al
comma 2, può aumentare fino alla metà i termini di cui al presente
comma.
3-quater. Nella liquidazione dell’indennizzo, il giudice
tiene conto del valore della domanda proposta o accolta nel
procedimento nel quale si assume verificata la violazione di cui al
comma 1. L’indennizzo è ridotto ad un quarto quando il procedimento cui
la domanda di equa riparazione si riferisce è stato definito con il
rigetto delle richieste del ricorrente, ovvero quando ne è evidente
l’infondatezza.
3-quinquies. In ordine alla domanda di equa
riparazione di cui all’articolo 3, si considera priva di interesse, ai
sensi dell’articolo 100 del codice di procedura civile, la parte che,
nel giudizio in cui si assume essersi verificata la violazione di cui
al comma 1, non ha presentato, nell’ultimo semestre anteriore alla
scadenza dei termini di cui al primo periodo del comma 3-ter, una
espressa richiesta al giudice procedente di sollecita definizione del
giudizio entro i predetti termini, o comunque quanto prima, ai sensi e
per gli effetti della presente legge. Se la richiesta è formulata dopo
la scadenza dei termini di cui al comma 3-bis, l’interesse ad agire si
considera sussistente limitatamente al periodo successivo alla sua
presentazione. Nel processo davanti alle giurisdizioni amministrativa e
contabile è sufficiente il deposito di nuova istanza di fissazione
dell’udienza, con espressa dichiarazione che essa è formulata ai sensi
della presente legge. Negli altri casi, la richiesta è formulata con
apposita istanza, depositata nella cancelleria o segreteria del giudice
procedente.
3-sexies. Il giudice procedente e il capo dell’ufficio
giudiziario sono avvisati senza ritardo del deposito dell’istanza di
cui al comma 3-quinquies. A decorrere dalla data del deposito, il
processo civile è trattato prioritariamente ai sensi degli articoli 81,
secondo comma, e 83 delle disposizioni per l’attuazione del codice di
procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18
dicembre 1941, n. 1368, con esclusione della deroga prevista
dall’articolo 81, secondo comma, e di quella di cui all’articolo 115,
secondo comma, delle medesime disposizioni di attuazione; nei processi
penali si applica la disciplina dei procedimenti relativi agli imputati
in stato di custodia cautelare; nei processi amministrativi e contabile
l’udienza di discussione è fissata entro novanta giorni. Salvo che nei
processi penali, la motivazione della sentenza che definisce il
giudizio è limitata ad una concisa esposizione dei motivi di fatto e di
diritto su cui la decisione si fonda. Il capo dell’ufficio giudiziario
vigila sull’effettivo rispetto di tutti i termini acceleratori fissati
dalla legge»;
d) In sede di prima applicazione, nei giudizi pendenti
in cui sono già decorsi i termini di cui all’articolo 2, comma 3-ter,
della legge n. 89 del 2001, l’istanza di cui al comma 3-quinquies dello
stesso articolo 2 è depositata entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge.».
Articolo 2
(Estinzione del processo per violazione dei termini di durata ragionevole)
1. Nel codice di procedura penale, dopo l’articolo 346 è inserito il seguente:
Art.
346-bis – (Non doversi procedere per estinzione del processo). 1. Il
giudice nei processi per i quali la pena edittale determinata ai sensi
dell’art. 157 del codice penale è inferiore nel massimo ai dieci anni
di reclusione dichiara non doversi procedere per estinzione del
processo quando:
a) dal provvedimento con cui il pubblico
ministero esercita l’azione penale formulando l’imputazione ai sensi
dell’articolo 405 sono decorsi più di due anni senza che sia stata
emessa la sentenza che definisce il giudizio di primo grado;
b)
dalla sentenza di cui alla lettera a) sono decorsi più di due anni
senza che sia stata pronunciata la sentenza che definisce il giudizio
di appello;
c) dalla sentenza di cui alla lettera b) sono decorsi
più di due anni senza che sia stata pronunciata sentenza da parte della
Corte di cassazione;
d) dalla sentenza con cui la Corte di
cassazione ha annullato con rinvio il provvedimento oggetto del ricorso
è decorso più di un anno senza che sia stata pronunciata sentenza
irrevocabile.
2. Il corso dei termini indicati nel comma 1 è sospeso:
a)
nei casi di autorizzazione a procedere, di deferimento della questione
ad altro giudizio e in ogni altro caso in cui la sospensione del
procedimento penale è imposta da una particolare disposizione di legge;
b)
nell’udienza preliminare e nella fase del giudizio, durante il tempo in
cui l’udienza o il dibattimento sono sospesi o rinviati per impedimento
dell’imputato o del suo difensore, ovvero su richiesta dell’imputato o
del suo difensore, sempre che la sospensione o il rinvio non siano
stati disposti per assoluta necessità di acquisizione della prova;
c) per il tempo necessario a conseguire la presenza dell’imputato estradando.
3.
Nelle ipotesi di cui agli articoli 516, 517 e 518 in nessun caso i
termini di cui al comma 1 possono essere aumentati complessivamente per
più di tre mesi.
4. Alla sentenza irrevocabile di non doversi procedere per estinzione del processo si applica l’articolo 649.
5.
Le disposizioni dei commi 1, 2, 3 e 4 non si applicano nei processi in
cui l’imputato ha già riportato una precedente condanna a pena
detentiva per delitto, anche se è intervenuta la riabilitazione, o è
stato dichiarato delinquente o contravventore abituale o professionale,
e nei processi relativi a uno dei seguenti delitti, consumati o tentati:
a) delitto di associazione per delinquere previsto dall’articolo 416 del codice penale;
b) delitto di incendio previsto dall’articolo 423 del codice penale;
c) delitti di pornografia minorile previsti dall’articolo 600-ter del codice penale;
d) delitto di sequestro di persona previsto dall’articolo 605 del codice penale;
e)
delitto di atti persecutori previsto dall’articolo 612-bis del codice
penale f) delitto di furto quando ricorre la circostanza aggravante
prevista dall’art.4 della legge 8 agosto 1977, n.533, o taluna delle
circostanze aggravanti previste dall’articolo 625 del codice penale;
g) delitti di furto previsti dall’articolo 624-bis del codice penale;
h) delitto di circonvenzione di persone incapaci, previsto dall’articolo 643 del codice penale;
i) delitti previsti dall’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale;
l) delitti previsti dall’articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale;
m)
delitti commessi in violazione delle norme relative alla prevenzione
degli infortuni e all’igiene sul lavoro e delle norme in materia di
circolazione stradale;
n) reati previsti nel testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio
1998, n.286;
o) delitti di attività organizzate per il traffico
illecito di rifiuti previsti dall’art. 260, commi 1 e 2, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n.152.
6. In caso di dichiarazione di
estinzione del processo, ai sensi del comma 1, non si applica
l’articolo 75 comma 3. Quando la parte civile trasferisce l’azione in
sede civile, i termini a comparire di cui all’art. 163 bis del codice
di procedura civile sono ridotti della metà, e il giudice fissa
l’ordine di trattazione delle cause dando precedenza al processo
relativo all’azione trasferita.
7. Le disposizioni del presente
articolo non si applicano quando l’imputato dichiara di non volersi
avvalere della estinzione del processo. La dichiarazione deve essere
formulata personalmente in udienza ovvero è presentata dall’interessato
personalmente o a mezzo di procuratore speciale. In quest’ultimo caso
la sottoscrizione della richiesta deve essere autenticata nelle forme
previste dall’articolo 583, comma 3.».
Articolo 3
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
2.
Le disposizioni dell’articolo 2 si applicano ai processi in corso alla
data di entrata in vigore della presente legge, ad eccezione di quelli
che sono pendenti avanti alla Corte d’appello o alla Corte di
cassazione.».