Processo civile: il Giudice è obbligato ad allungare i tempi in presenza di sanatoria per difetto di rappresentanza
Cassazione civile sez. I, Sentenza 22 settembre 2010, n. 20052
Che, a seguito di ricorso della s.r.l. xx Agostino in liquidazione in data 27
gennaio 2003, il Giudice di pace di Albenga, con decreto n. xxx del 6 febbraio
2003 notificato il 28 febbraio 2003, ingiunse al Comune di Alassio di pagare
alla Società ricorrente la somma di Euro 964,76, oltre interessi dal 31 dicembre
2002, a titolo di interessi di mora per il ritardato pagamento della seconda
rata del corrispettivo del contratto di appalto stipulato dalle parti con
contratto del (OMISSIS); che con citazione del 31 marzo 2003, il Comune di
Alassio si oppose all’ingiunzione, eccependo l’incompetenza del Giudice adito –
per essere la controversia devoluta ad arbitri – e la prescrizione del diritto
fatto valere, e chiedendo, nel merito, la reiezione della domanda; che, in
contraddittorio con la Società xx – la quale chiese il rigetto dell’opposizione
-, il Giudice di pace di Albenga, con la sentenza n. 92/04 del 23 febbraio 2004,
respinse l’opposizione e confermò il decreto ingiuntivo, sui concorrenti rilievi
– d’ufficio -che il Comune di Alassio era privo di legitimatio ad processum – in
quanto mancava in atti la deliberazione di autorizzazione a stare in giudizio
del sindaco pro tempore che, nella procura ad litem, non vi faceva neppure
riferimento – e che, una volta passata in decisione la causa, non era consentita
la sua rimessione sul ruolo al fine di acquisire detta deliberazione, con
conseguente inammissibilità dell’atto di opposizione; che avverso tale sentenza
il Comune di Alassio ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un unico
motivo di censura illustrato con memoria e producendo la Delib. Giunta Comunale
Comune di Alassio 24 marzo 2003, n. 73; che la s.r.l. xx Agostino in
liquidazione, benché ritualmente intimata, non si è costituita né ha svolto
attività difensiva.