Processo lumaca? Ministero deve risarcire anche il danno patrimoniale
In materia di equa riparazione (l.89/2001), la Corte di Cassazione, con la sentenza 23240, depositata l’8 novembre 2011, ha stabilito che la parte di un processo troppo lungo che ha avuto gli effetti di danneggiare la sua carriera ha diritto, ha diritto ad essere risarcito non solo dei danni morali, anche a quelli patrimoniali. Secondo il giudizio degli Ermellini, la parte ha diritto alla differenza di stipendio che avrebbe percepito se avesse completato senza problemi la sua vita professionale. La sentenza, della prima sezione civile, è l’esito della domanda proposta da un tenente della Guardia di finanza che aveva proposto ricorso alla Corte di appello di Venezia a norma dell’art. 2 della legge n. 89/2001, chiedendo la condanna del Ministro della Giustizia al pagamento di un’equa riparazione per i danni derivati dal mancato rispetto del termine di ragionevole durata del processo penale nel quale egli era stato imputato. Al ricorrente erano stati contestati i reati previsti dagli artt. 81, 319, 323, 326 e 490 cod. pen., e per effetto dell’eccessiva durata del processo egli aveva subito danni alla carriera, danni biologici (per i quali era stata riconosciuta la causa di servizio dalla Commissione medico ospedaliera di Firenze), danni morali e danni esistenziali. Accogliendo il ricorso del tenente, la Corte ha spiegato che l’uomo ha diritto al risarcimento dei danni morali e patrimoniali. In particolare, ha spiegato la Corte il creditore che voglia ottenere i danni derivanti dalla perdita di chance – che, come concreta ed effettiva occasione favorevole di conseguire un determinato bene, non costituisce una mera aspettativa di fatto ma un’entità patrimoniale a sé stante, ha l’onere di provare secondo un calcolo di probabilità, la realizzazione in concreto di alcuni dei presupposti per il raggiungimento del risultato sperato ed impedito dalla condotta illecita, in questo caso era certo che il tenente sarebbe ragionevolmente diventato colonnello.