Prodotti alimentari preincartati e preconfezionati devono recare data di scadenza
La società proprietaria di supermercato ricorreva al Giudice di Pace proponendo opposizione avverso un’ordinanza ingiunzione emessa dal Comune di Vasto. In particolare la Polizia Municipale aveva accertato che nel supermercato in questione erano stati posti in vendita degli alimenti senza indicazione della data di scadenza, o del termine minimo di conservazione.
Il Giudice di Pace, a conferma dell’ordinanza del Comune, rilevava la violazione dell’art. 16 del D. Lgs. n. 109 del 1992, delle direttive n. 79/112/CEE, n. 89/395/CEE, n. 89/396/CEE, n. 2000/13/CEE, n. 2007/45/CE, nonché il Regolamento UE 1169/2011. Col D. Lgs. n. 109 del 1992 il legislatore italiano ha attuato le direttive comunitarie n. 89/395 e n. 89/396, in tema di l’etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari.
Per l’opponente i prodotti oggetto dell’accertamento sarebbero riconducibili ai prodotti cosiddetti “preincartati”, ovvero sfusi, frazionati e posti in vendita all’interno del supermercato e per i quali, secondo una particolare interpretazione dell’art. 16 del D.lgs. n 109/1992, non sarebbe necessaria l’indicazione né del termine minimo di conservazione né della data di scadenza.
Il Giudice di Pace, non condividendo l’esposta tesi difensiva, spiega che l’indicazione in etichetta della data entro la quale il prodotto può essere consumato, senza pericolo per la salute, è richiesto per gli alimenti posti in vendita all’interno di un imballaggio: “E’ indifferente il luogo del confezionamento dentro o fuori dell’esercizio commerciale . Ciò che conta è che, al momento dell’acquisto, il consumatore, privo dell’ausilio dell’operatore commerciale, trovi nell’etichetta o nel cartello espositivo tutte le indicazioni richieste per legge (la data di scadenza è un elemento fondamentale ai fini di una corretta e libera scelta)”.
Con riguardo, invece, agli alimenti cd “preincartati”, sulla base dell’art. 16 del D.Lgs. n. 109 del 1992, letto in combinato disposto con l’art. 1 e 3 della stessa normativa, i prodotti cd “preincartati”, ovvero venduti previo frazionamento e confenzionati sui luoghi di vendita a richiesta dell’acquirente o preconfenzionati ai fini della vendita immediata, devono essere muniti di apposito cartello contenente tutte le informazioni previste per legge, compresa la data di scadenza, applicato ai recipienti che li contengono oppure applicato nei comparti in cui sono esposti. Il prodotto, al contrario, è “preconfezionato” quando il suo contenuto è chiuso in un imballaggio di qualsiasi tipo preparato in assenza dell’acquirente e in modo tale che la quantità del prodotto in esso contenuto abbia un valore prefissato e non possa essere modificata senza aprire o alterare palesemente l’imballaggio. Ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 109 del 1992, anche i prodotti preconfezionati devono riportare sulla confezione il termine minimo di conservazione o, in ipotesi di prodotti molto deperibili, la data di scadenza.
Il Giudice di pace chiarisce, inoltre, che un prodotto preincartato diviene preconfenzionato quando, prima di essere posto in vendita, viene sigillato e posto alla scelta autonoma del cliente. L’operatore il quale fraziona, pesa e sigilla, ha l’onere di riportare sull’etichetta, oppure sul cartello espositore, la data di scadenza che il produttore originario ha indicato per la pezzatura integrale.
Nella fattispecie i prodotti alimentari oggetto di verifica da parte della Polizia Municipale non riportavano la data di scadenza sui recipienti o nei comparti espositivi: tali prodotti, essendo stati rinvenuti in un imballaggio chiuso, in assenza dell’acquirente e dell’addetto alla vendita, sono stati quindi considerati “preconfezionati”