Profili di incostituzionalità per la confisca dei veicoli
Giudice di pace di Napoli – Sezione seconda civile – ordinanza 23 dicembre 2005 Giudice Ruggiero – Ricorrente Tartaglione Avv. Angelo Pisani
FattoCon ricorso depositato in data 26 settembre 2005 il signor Tartaglione Pierluigi proponeva opposizione avverso il verbale di contravvenzione n. 9861091 elevato dal Dipartimento di Polizia municipale di Napoli in data 26 agosto 2005 alle ore 17 a suo carico perché, alla guida del ciclomotore tipo Aprilia Scarabeo 150 targato AW27847 circolava senza indossare il casco protettivo e quindi per violazione degli articoli 171 comma 1 e 213 comma 2sexies del Cds con conseguente verbale di confisca del veicolo, affidato poi alla Ditta De Clemente Domenico e con decurtazione di 5 punti dalla patente più altri 5 in quanto trasgressore neopatentato.
Sosteneva il ricorrente in via preliminare di avere momentaneamente sollevato il casco per motivi di forza maggiore, ossia per la presenza in esso di un insetto incuneatosi nella visiera e chiedeva emettersi ordinanza di sospensione della esecutiva della sanzione e del provvedimento di sequestro – confisca con urgente ordinanza di dissequestro e riaffidamento del veicolo e dei documenti, onde evitare danni alla sua vita lavorativa.
Eccepiva in particolare l’incostituzionalità della norma applicata nei suoi confronti, adducendo nel dettaglio vari motivi e chiedendo che il Giudice adito, sospendendo il processo, sollevasse appunto tale eccezione di incostituzionalità.
Il GdP con ordinanza del 30 settembre 2005 ritualmente notificata alle parti, le convocava per l’udienza del 19 dicembre 2005, disponendo contestualmente la sospensione provvisoria del verbale opposto.Il resistente Comune di Napoli, con documenti depositati poi in data 13 dicembre 2005 in Cancelleria, chiedeva rigettarsi il ricorso perché infondato.
All’udienza del 19 dicembre 2005 ed alla presenza del solo difensore del ricorrente Avv. Angelo Pisani, lo scrivente giudice, accoglieva la questione di incostituzionalità e disponeva il deposito a parte della presente ordinanza, sospendendo il procedimento e ordinando il dissequestro del ciclomotore a titolo provvisorio e temporaneo per evitare gravi danni al ricorrente e salvo l’esito del giudizio promosso alla Sc costituzionale.
DirittoLa legge 168/05 nel convertire con modificazioni il Dl 115/05, ha introdotto nel Cds, con l’articolo 213 comma 2sexies , la sanzione amministrativa della confisca obbligatoria dei ciclomotori o motoveicoli nelle ipotesi di violazioni degli articoli 169, commi 2 e 7, 170 e 171 e, nei casi in cui la violazione sia finalizzata ad un reato e disponendo pertanto l’applicazione di tale grave sanzione a tutti i casi indicati nei citati articoli (numero di persone trasportabili, trasporto oggetti sui ciclomotori, modalità di uso del casco e dei modi di condurre il veicolo e così via).Orbene questo giudice ritiene che la confisca obbligatoria introdotta dalla citata legge 168/05 non sia conforme alla Costituzione, ragione per cui intende sollevare, come in effetti solleva sul punto incidente di costituzionalità per i seguenti motivi:
– sulla non manifesta infondatezza:la sanzione amministrativa disposta con l’articolo 213 comma 2sexies della legge 168/05 è in palese contrasto con gli articoli 3 e 27 della Costituzione, per aperta violazione del principio di ragionevolezza e proporzionalità della sanzione per la disparità di trattamento tra le violazioni al Cds commesse dai ciclomotori e quelle (che in alcuni casi coincidono) commesse dagli autoveicoli e per il principio della personalità.L’articolo 3 della Costituzione, infatti, statuisce al comma 1 che «Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche e di condizioni personali e sociali» e, di conseguenza, sancisce al comma 2 che: «È Compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di rodine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese».Premesso, infatti, che l’articolo 20 della legge 689/81 ai commi e3 e 4 ha introdotto il concetto della confisca amministrativa dichiarandola facoltativa od obbligatoria a seconda delle varie ipotesi, lo scrivente giudice ritiene che il contenuto affittivo della disposizione impugnata risieda più nella sanzione accessoria disposta che in quella principale della violazione commessa per cui, anche sotto diverso profilo, risulterebbe violato il citato articolo 3 della Costituzione per l’incongruità tra la sanzione pecuniaria principale fissata in misura modesta, cui corrisponde, al contrario, una sanzione accessoria notevolmente penalizzante per la libertà del cittadino, soprattutto se usa il veicolo per motivi inderogabili di lavoro.
L’adita Corte costituzionale infatti, con le proprie ordinanze 58/1999, 297/98 con la sentenza 313/95 e quella 144/01 ha sempre confermato il principio per il quale «uno scrutinio che direttamente investa il merito delle scelte sanzionate dal legislatore è possibile solo ove l’opzione normativa contrasti in modo manifesto con il canone della ragionevolezza, vale a dire si appalesi, in concreto, come espressione di un uso distorto della discrezionalità».
E proprio per il contrasto palese con il principio di ragionevolezza l’adita Corte costituzionale con sentenza 110/96, dichiarò l’illegittimità costituzionale dell’articolo 134 comma 2 del Cds, che prevedeva la sanzione amministrativa della confisca di un veicolo solo perché era scaduta la carte di circolazione dello stesso, come nella fattispecie che ci riguarda e con la recentissima sentenza 27/2005 ha dichiarato incostituzionale l’articolo 126bis comma 2 del Cds sulla decurtazione dei punti al proprietario del veicolo.
Il Legislatore, invece, nel promulgare la legge 168/02 non ha in alcun modo tenuto conto dell’auspicio espresso più volte all’adita Corte costituzionale dalla estrema necessità di «rimodellare il sistema della confisca stabilendo alcuni canoni essenziali al fine di evitare che l’applicazione giudiziale della sanzione amministrativa accessoria produca disparità di trattamento» (Corte costituzionale, sentenze 349/97 e 435/97).
Nei rapporti, infatti, con la Pa, non è in alcun modo ammissibile una disparità di trattamento tra di conduce una moto o ciclomotore e chi guida un autoveicolo e, soprattutto, in presenza di violazioni e trasgressioni relative agli stessi articoli del Cds, con il risultato finale evidente che, nel caso di uso del veicolo per commettere un reato, la privazione della disponibilità del veicolo avrà luogo solo se esso avrà due e non quattro ruote.
Infine, la norma di cui all’articolo 213 comma 2sexies, è in palese contrasto con l’articolo 27 della Carta costituzionale, la quale sancisce che «la responsabilità penale è personale».È noto, infatti, che l’articolo 3 della legge di depenalizzazione 689/81 statuisce che «nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa, ciascuno è responsabile della propria azione o omissione, cosciente e volontaria, sia essa colposa o dolosa», ragione per cui, la sanzione della confisca del ciclomotore o della moto, per la mancanza da parte dell’organo accertatore di ogni accertamento sull’autore dell’infrazione, colpisce inevitabilmente ed esclusivamente il proprietario di detto veicolo, con evidente violazione del principio della personalità, oltre quello già esposto dalla ragionevolezza, per la sproporzione della sanzione.
Per tutte le suddette argomentazioni questo giudice, prima di esaminare il merito dell’opposizione proposta dal ricorrente Tartaglione Pierluigi, ritiene assolutamente rilevante che venga esaminata la non manifesta infondatezza della ritenuta incostituzionalità dell’articolo 213 comma 2sexies del Cds, introdotto dalla legge di conversione del Dl 115/05, legge 168/05 pubblicata sulla Gu 194 del 22 agosto 2005. PQMIl GdP di Napoli, Sezione seconda civile, avv. Attilio Ruggiero, visti gli articoli 134 della Costituzione e l’articolo 23 della legge 87/1953 così provvede:
– ritentante la rilevanza e non manifesta infondatezza, solleva la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 213 comma 2sexies, del D.Lgs 285/92 (Cds), introdotto dalla legge 168/05 di conversione, con modificazioni del Dl 115/05, per aperto contrasto con gli articoli 3 e 27 della Costituzione della Repubblica italiana, nella parte in cui prevede la sanzione amministrativa della confisca di un ciclomotore o motoveicolo che sia stato adoperato per commettere una delle violazioni amministrative di cui agli articoli 169, commi 2 e 7, 170 e 171 Cds o per commettere un reato;
– sospende il presente giudizio sino all’esito della questione;– manda alla Cancelleria di provvedere alla immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;– manda alla Cancelleria di notificare la presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri ed alle parti costituite; – manda alla Cancelleria di comunicare la presente ordinanza ai presidenti delle due Camere del Parlamento.
governo ladro io non mi capacito di come non sia stata fatta alcuna propaganda in merito alla confisca del mezzo, in quanto ho riscontrato che il 95% dei motociclisti non sanno di cosa lo Stato abbia messo in atto. è una vergogna
richiesta delucidazioni salve, vorrei chiedere alcune delucidazioni in merito al sequestro amministrativo ex art 193 cds: 1) qualora il veicolo oggetto del sequestro è un mezzo preso in leasing, la prefettura deve emettere l’ordinanza di restituzione nei confronti del proprietario o basta semplicemente fare richiesta all’organo di polizia? 2) qualora si provveda solo al pagamento della sanzione, l’organo di polizia non può dissequestrare il mezzo; la prefettura in questo caso deve emettere un’ordinanza di confisca-dissequestro o no? grazie per l’attenzione michele merlini