Proibite le telecamere occulte sui posti di lavoro
Dagli accertamenti effettuati dalla Guardia di Finanza su mandato del Garante della Privacy, emergeva che quindici delle diciannove telecamere di cui era composto l’impianto di videosorveglianza di una grande azienda con oltre 150 dipendenti erano state ubicate in prossimità di in rilevatori di fumo o in lampade di allarme, all’insaputa dei lavoratori, ai quali non era stata data alcuna informativa puntuale sulla presenza dell’impianto, né in forma individualizzata, né in forma semplificata (come da prescrizione di un provvedimento generale 8.04.2010). Le uniche indicazioni, peraltro insufficienti, erano scritte su uncartello di piccole dimensioni (15×15 cm), affisso a ben tre metri di altezza nella hall del luogo di lavoro. A corollario della situazione, non era stato stipulato alcun accordo con le rappresentanze sindacali, né la società aveva richiesto l’autorizzazione al competente ufficio periferico del Ministero del lavoro.
Dati utilizzabili solo per gli accertamenti delle Autorità
Nel disporre il divieto, il Garante ha ritenuto che la società abbia operato un illecito trattamento di dati personali, avendo agito in violazione del diritto alla riservatezza e della dignità dei lavoratori, nonché delle norme che ne vietano il controllo a distanza, la cui disciplina di base è il D.Lgs. n. 196/2003.
In applicazione dell’art. 154, comma 1, lett. d), del Codice, deriva quindi l’obbligo per la società di mera conservazione dei dati eventualmente registrati soltanto ai fini di consentire l’attività di accertamento da parte delle competenti autorità e la tutela dei diritti degli interessati.
Fonte: www.fiscopiu.it