Propaganda elettorale: Garante detta regole per la tutela della privacy
In attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, è stato approvato dal garante per la privacy, un provvedimento che conferma sostanzialmente le regole per tutela della riservatezza, già previste per le elezioni del 2005. A pochi giorni dalle elezioni provinciali e comunali, l’Autorità indipendente ricorda quindi ai partiti politici le modalità attraverso cui usare correttamente i dati personali. Secondo quanto emerge dal provvedimento, i dati utilizzabili senza consenso sono quelli contenuti nelle liste elettorali detenute nei Comuni. Inoltre possono essere usati anche altri elenchi e registri in materia di elettorato passivo ed attivo e altre fonti come ad esempio gli albi professionali nei limiti in cui l’Ordine preveda la conoscibilità, sotto forma di elenchi, degli iscritti. Per quanto riguarda la comunicazione elettronica (sms, mms, e-mail, telefonate preregistrate e fax), o di dati reperibili su internet per altre finalità, o dati ricavati da forum o newsgroup, liste abbonati ad un provider, è necessario acquisire il consenso dell’interessato. Anche i dati raccolti per altre finalità (come ad esempio referendum, proposte di legge, raccolte firme) sono utilizzabili con il previo consenso del soggetto. A fronte di questi dati, l’Autorità elenca quei dati non utilizzabili in alcun modo e cioè i dati presenti nell’archivio dello stato civile, l’anagrafe dei residenti, indirizzi raccolti per svolgere attività e compiti istituzionali dei soggetti pubblici o per prestazioni di servizi, anche di cura; liste elettorali di sezione già utilizzate nei seggi; dati annotati privatamente nei seggi da scrutatori e rappresentanti di lista, durante operazioni elettorali. Il Garante precisa inoltre che i cittadini devono essere informati sull’uso che si fa dei loro dati. Per esempio, se i dati non sono raccolti direttamente presso l’interessato, l’informativa va data al momento del primo contatto o all’atto della registrazione. Infine il Garante fa sapere che, per quanto attiene ai dati raccolti da registri ed elenchi pubblici o in caso di invio di materiale propagandistico di dimensioni ridotte (c.d. “santini”), è stata concessa una temporanea sospensione dell’informativa fino al 30 settembre 2011. Roma, 13 aprile 2011 Propaganda elettorale: Garante detta regole per la tutela della privacy.