Proprietario del fondo responsabile per i danni causati ai vicini dai lavori anche se commissionati in appalto
Il proprietario è responsabile dei danni cagionati
ai vicini dalle opere eseguite nel proprio fondo anche se i lavori sono
stati commissionati in appalto. Lo ricorda il Tribunale di Piacenza con
la sentenza 891/2009.
Tutto nasce dalla richiesta
avanzata da un proprietario di risarcimento dei danni subiti al proprio
immobile a seguito dei lavori effettuati da una società nel proprio
terreno confinante con quello del titolare del bene. Ma la perizia ha
chiarito ogni cosa. Il perito, infatti, ha spiegato che la
responsabilità dei cedimenti strutturali va in via prevalente ascritta
alle carenze dell’immobile che è un vecchio fabbricato, costruito con
materiali poveri e tecnicamente insufficienti, privo di una propria
autonomia statica. Insomma: la causa principale dei danni subiti dal
fabbricato deve principalmente ricercarsi nelle insufficienti
caratteristiche strutturali del fabbricato. Tuttavia, vi sono anche
parziali colpe di tutti i soggetti che, a vario titolo, sono
responsabili dei lavori edili effettuati sul terreno confinante. Perché
il committente non ha adeguatamente considerato le condizioni
geologiche del terreno, non ha saputo prevedere la riduzione di
stabilità indotta ai fabbricati confinanti, non ha tempestivamente
predisposto i necessari puntellamenti e sostegni. E non finisce qui: la
società, poi, non ha fatto eseguire, prima dell’inizio dei lavori, un
rilievo preciso delle condizioni statiche degli edifici presenti. Va
respinta la tesi della difesa secondo cui il committente dovrebbe
andare esente da responsabilità avendo appaltato i lavori di scavo a
soggetti con idonea preparazione. Il proprietario del fondo è
responsabile dei danni indipendentemente dal suo diritto a ottenere la
rivalsa nei confronti dell’appaltatore, la cui responsabilità nei
confronti dei terzi danneggiati, può aggiungersi alla sua, ma non
sostituirla o eliminarla. L’appaltatore è esonerato dall’obbligo di
risarcire i danneggiati solo qualora dimostri che gli errori
progettuali non potevano essere riconosciuti con l’ordinaria diligenza
richiesta, ovvero che pur essendo stati prospettati al committente
questi ha comunque imposto l’esecuzione del progetto.