Prosecuzione del rapporto di lavoro: discriminatoria la comunicazione delle donne al datore di lavoro
E’ illegittimo l’art. 30 del D.lgs n. 198 dell’11aprile 2006 nella
parte in cui prevede, a carico della lavoratrice che intenda proseguire
il rapporto di lavoro oltre il sessantesimo anno di età, l’onere di
dare tempestiva comunicazione della propria intenzione al datore di
lavoro da effettuarsi almeno tre mesi prima della data di
perfezionamento del diritto dalla pensione di vecchiaia, e nella parte
in cui fa dipendere da tale adempimento l’applicazione al rapporto di
lavoro della tutela accordata dalla legge sui licenziamenti individuali.
La
Corte Costituzionale, infatti, riconfermando un proprio consolidato
orientamento, afferma che l’onere di comunicazione posto a carico della
lavoratrice, condizionando il diritto di quest’ultima di lavorare fino
al compimento della stessa età prevista per il lavoratore ad un
adempimento e, dunque, ad un possibile rischio che, nei fatti, non è
previsto per l’uomo, compromette ed indebolisce la piena ed effettiva
realizzazione del principio di parità tra l’uomo e la donna, in
violazione dell’art. 3 Cost., non avendo la detta opzione alcuna
ragionevole giustificazione, e dell’art. 37 Cost., risultando
nuovamente leso il principio della parità uomo donna in materia di
lavoro.