Protesto illegittimo? Banca e notaio pagano i danni
Nel caso in cui non ci sia corrispondenza tra la firma apposta su un
assegno e quella dello specimen depositato presso la banca, l’istituto
di credito non può rifiutare il pagamento limitandosi a dichiarare che
l’assegno è stato denunciato come rubato dal correntista.
Lo ha chiarito la prima sezione civile della Corte di Cassazione
(sentenza n.8787/2012) spiegando che l’istituto di credito ha l’obbligo
di precisare al pubblico ufficiale incaricato del protesto che il
correntista è persona diversa da quella il cui nome figura nella
sottoscrizione dell’assegno.
Diversamente la banca dovrà risarcire il danno al proprio cliente
per l’ingiusta pubblicazione del suo nome sul bollettino protesti.
Un simile comportamento, spiega la Corte, comporta anche l’ulteriore
conseguenza di rendere note a chiunque le generalità del cliente
titolare del conto.
Secondo la Cassazione non è sufficiente a tutelare il correntista dal
discredito sociale ed economico che può subire la collocazione in
un’apposita categoria.
Ne discende che la banca dovrà rispondere di tutti danni che derivano dalla pubblicazione.
Ma non basta: secondo la Suprema Corte è corresponsabile del protesto
illegittimo anche il pubblico ufficiale incaricato del protesto che ha
omesso di controllare la corrispondenza tra la firma e il nome del
titolare del conto.
Nell’adempimento dei suoi obblighi, spiega la Corte, il pubblico
ufficiale incaricato del protesto deve dirigere la compilazione
dell’atto con perizia e diligenza professionale per evitare danni a
soggetti estranei all’emissione dell’assegno.
Banca e il notaio sono quindi responsabili in solido per l’erronea elevazione del protesto.