UTILIZZAZIONE A FINI CAUTELARI – DIRITTO DEL DIFENSORE DI OTTENERE LA TRASPOSIZIONE SU NASTRO MAGNETICO DELLE REGISTRAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI INTERCETTATE – VIOLAZIONE – CONSEGUENZE
La Suprema Corte ha stabilito che l’ingiustificato rifiuto da parete del P.M. di consegnare al difensore la trasposizione su supporto informatico delle registrazioni poste a base della misura cautelare, non inficia l’attività di ricerca della prova ed il risultato probatorio, in sé considerati, ma determina – a causa della illegittima compressione del diritto di difesa – una nullità di ordine generale a regime intermedio, ai sensi dell’art. 178, lett. c), cod. proc. pen., pertanto soggetta alla deducibilità ed alle sanatorie di cui agli artt. 180, 182 e 183 cod. proc. pen.. Di conseguenza, qualora tale vizio sia stato ritualmente dedotto in sede di riesame (ed il Tribunale non abbia potuto acquisire d’ufficio il relativo supporto fonico entro il termine perentorio di cui all’art. 309, nono comma, cod. proc. pen..), il giudice non può utilizzare le suddette registrazioni come prova. La Corte ha altresì precisato che l’eventuale annullamento del provvedimento cautelare, per le ragioni testé indicate, non preclude al pubblico ministero la possibilità di reiterare la richiesta ed al G.I.P. di accoglierla la nuova richiesta, se corredata dal relativo supporto fonico.