Provvisoria esecutorietà delle sentenza: quando serve il passaggio in giudicato
La sentenza con natura dichiarativa oppure costitutiva (e non di condanna) è provvisoriamente esecutiva solamente con riferimento al capo che concerne le spese di lite.
Gli effetti dichiarativi e costitutivi, invece, diventano esecutivi (solamente) con il passaggio in giudicato della stessa sentenza.
Ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 282 c.p.c. la sentenza è provvisoriamente esecutiva tra le parti.
Tale norma non può essere letta (ed interpretata) con l’indiscriminata attribuzione della provvisoria esecutività alla integralità delle sentenze di primo grado, con il “pericolo” di alterazione del rapporto giuridico tra le parti.
Il principio di diritto che si può ricavare dalla pronuncia in commento è che l’insegnamento in ordine alla normale esecutorietà delle sentenze, con riferimento agli effetti dichiarativi e costitutivi, si ha solamente con il passaggio in giudicato della sentenza e non in forza dell’articolo 282 c.p.c.
Si legge, infatti, testualmente nella ordinanza del 6 settembre 2012 che “…..E’ infatti noto che il Giudice di legittimità, negli ultimi anni, ha sì ampliato il novero delle statuizioni provvisoriamente esecutive, arrivando a predicare la provvisoria esecuzione delle sentenze costitutive e dichiarative con riferimento alla statuizione condannatoria del capo relativo alle spese di lite (Cass. n. 2554/2012, Cass. n. 27090/2011, Cass. n. 26415/2008, Cass. n. 16003/2008, Cass. n. 4306/2008, Cass. n. 18512/2007, Cass. n. 16263/2005, Cass. n. 16262/2005, Cass. n. 1619/2005, Cass. n. 21367/2004); ma così facendo ha implicitamente e di fatto ribadito il tradizionale insegnamento circa la normale esecutività di tali sentenze, con riferimento al merito degli effetti costitutivi e dichiarativi, solo con il passaggio in giudicato della pronuncia”.