Pubblica amministrazione, divieto di interposizione di manodopera limitato
Divieto di interposizione di manodopera limitato all’interno della p.a.. Infatti opera soltanto quando la pa svolge
attività essenzialmente imprenditoriale, simile a quella dei privati.
A questa conclusione è giunto il Consiglio di Stato con una decisione del 26
gennaio 2010 con cui ha respinto il ricorso di un dipendente, il quale svolgeva le sue mansioni alle dipendenze di una amministrazione
pubblica, ma allo stesso tempo era stato assunto da una ditta appaltatrice.
“La
normativa sul divieto di interposizione di manodopera – si legge nella decisione – serve a
rafforzare il principio secondo cui il vero datore nel rapporto di
lavoro subordinato è quello che effettivamente utilizza le prestazioni
lavorative, anche se il lavoratore sia stato formalmente assunto da un
altro, il datore apparente. La legge 23 ottobre 1960 n.1369 ha
sanzionato anche penalmente tale condotta vietata, e ha generalizzato
il divieto di interposizione di manodopera, estendendolo anche alle
aziende di Stato e agli Enti Pubblici, che esercitino una attività
economica, con le eccezioni previste dalla medesima legge”. E ancora, “l’art. 1 L.23 ottobre 1960 n. 1369
concernente il divieto di intermediazione nelle prestazioni di lavoro,
trova applicazione nei confronti della Pubblica amministrazione solo
quando questa svolga attività essenzialmente imprenditoriale, non
dissimile da quella degli imprenditori privati e non anche quando
agisce nell’esercizio delle sue funzioni”.