Pubblicità con informazioni incomplete è ingannevole se influenza l’utente
La pubblicità incompleta è ingannevole solo se idonea ad influenzare l’utente.
E’ quanto statuito nella sentenza 5 settembre 2011, n. 5000 dalla Sezione VI del Consiglio di Stato che, in sede giurisdizionale, ha esaminato il caso riguardante l’idoneità oggettiva di una telefonata promozionale a trarre in inganno il consumatore, influenzandone la libertà di scelta.
In particolare, secondo la normativa del Codice del consumo è definito pubblicitario quel messaggio diretto “…allo scopo di promuovere la vendita di beni mobili o immobili…” (art. 20) e come ingannevole se idoneo “ad indurre in errore” i soggetti cui è rivolto in quanto idoneo a poter “pregiudicare il loro comportamento economico..” (art. 21).
Nel caso di specie, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in persona del legale rappresentante pro tempore, aveva concluso il procedimento con l’emanazione del provvedimento 27 dicembre 2007, n. 17815 nel quale, veniva definito ingannevole il messaggio pubblicitario, inoltrato da un’azienda con promessa di consegna di un prodotto omaggio, nell’ambito di una manifestazione, in quanto incompleto poiché non era stato precisato che il consumatore avrebbe dovuto partecipare alla presentazione di una enciclopedia, per ottenere il premio suddetto.
In realtà, secondo il Collegio, tale incompletezza non è stata tale da indurre in errore il consumatore fino ad incidere sulla sua libertà di scelta consapevole compromettendone il comportamento economico, tenendo presente che “il modello di istruzione sul contenuto della telefonata comunque prevedeva l’informazione, necessaria ed esplicita, che l’iniziativa sarebbe stata volta a promuovere prodotti di varie aziende e a pubblicizzare l’azienda e i prodotti in esposizione per farli meglio conoscere, rendendosi con ciò evidente che all’omaggio si sarebbe accompagnata la presentazione di prodotti, al fine, ovviamente, di predisporre al loro acquisto”.
Il Consiglio di Stato ha pertanto condiviso la decisione del primo giudice sulla sufficienza della informazione data ad un consumatore medio, essendo facilmente desumibile, alla luce della pubblicità divulgata, la contestualità delle operazioni di consegna degli omaggi e presentazione dei prodotti, respingendo l’appello proposto.