Pubblico impiego Niente più raccomandate A/R per trasmettere i certificati di malattia
Cade l’obbligo per i lavoratori pubblici di inviare, entro i 2
giorni lavorativi successivi all’inizio della malattia, tramite
raccomandata A/R, le attestazioni di malattia alle proprie
amministrazioni.
Lo ha precisato il dipartimento della Funzione
pubblica che, con circolare del 19 marzo scorso, ha diramato le
indicazioni operative per la trasmissione per via telematica dei
certificati medici attestanti la malattia dei dipendenti pubblici.
In particolare, il provvedimento si occupa di:
– informare i medici sulle modalità con cui effettuare la compilazione e l’invio della predetta certificazione;
– dare informazioni ai lavoratori del settore pubblico circa oneri e vantaggi della nuova procedura;
–
descrivere gli adempimenti delle amministrazioni per la corretta
ricezione delle attestazioni di malattia trasmesse per via telematica;
–
individuare un periodo transitorio, durante il quale sarà possibile per
i medici utilizzare ancora il certificato cartaceo in alternativa a
quello redatto e inviato con modalità telematiche;
– fornire
informazioni circa le sanzioni previste dall’articolo 55-septies del
decreto legislativo n. 165 del 2001, come modificato dal decreto
legislativo n. 150 del 2009.
Sono tenuti alla trasmissione
telematica dei certificati i medici dipendenti dal Servizio sanitario
nazionale e quelli in regime di convenzione con lo stesso Ssn. Resta
fermo tuttavia l’obbligo del lavoratore di segnalare tempestivamente la
propria assenza e l’indirizzo di reperibilità, se diverso dalla
residenza o dal domicilio abituale, all’amministrazione per i
successivi controlli medico-fiscali.
Quanto ai tempi di attuazione
del nuovo sistema, il dipartimento della Funzione pubblica precisa che
il medico curante procederà, in via telematica, alle operazioni di
predisposizione e di invio dei certificati di malattia nonché a quelle
di rettifica e di annullamento dei certificati di malattia secondo le
modalità indicate dalla circolare de qua a decorrere dalla
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto del ministero della
Salute, di concerto con il ministero del Lavoro e con quello
dell’Economia e delle finanze, in data 26 febbraio 2010.
Il medico
curante avrà la possibilità, per i 3 mesi successivi alla pubblicazione
del predetto decreto interministeriale, di procedere al rilascio
cartaceo dei certificati, secondo le modalità attualmente vigenti.
Scaduto il periodo transitorio di 3 mesi, la trasmissione dovrà essere effettuata esclusivamente in via telematica.
Il
Dfp ricorda, infine, che l’inosservanza degli obblighi di trasmissione
telematica costituisce illecito disciplinare e, in caso di
reiterazione, comporta il licenziamento o, per i medici convenzionati,
la decadenza dalla convenzione in modo inderogabile dai contratti o
accordi collettivi.
Il testo della circolare